NOR12047 – Decreto semplificazioni. Commento alle ulteriori disposizioni.

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Roma, 16 Febbraio 2012

NOR12047
SM

OGGETTO: decreto semplificazioni. Commento alle ulteriori disposizioni.

Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto NOR12044 del 10 Febbraio scorso, in cui abbiamo commentato le disposizioni del Decreto Legge sulle semplificazioni che interessano da vicino l’autotrasporto (decreto legge n. 5 del 9 Febbraio 2012, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 27 alla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012), per illustrare le altre novità di rilievo introdotte dal provvedimento, che nel frattempo è stato trasmesso alla Camera dei deputati per il consueto inizio dell’iter di conversione in legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

1. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241, in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi (art.1)
Viene prevista la trasmissione in via telematica, alla Corte dei Conti, delle Sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso dell’interessato contro il silenzio – inadempimento dell’amministrazione, disponendosi inoltre che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento:
• di valutazione della performance individuale;
• di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

L’organo di Governo individua, nell’ambito delle figure apicali  dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. In caso di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.

Se l’amministrazione non rispetta i tempi di conclusione dei procedimenti, ivi compresi i casi di sospensione per l’acquisizione di ulteriore documentazione, cittadini e imprese potranno rivolgersi al responsabile come sopra individuato affinché, entro un termine pari alla metà di quello originario, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Il responsabile cui sarà attribuito il potere sostitutivo dovrà comunicare all’organo di governo, entro il 30 gennaio di ogni anno, i procedimenti (divisi per tipologia e strutture competenti), nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto.

Un’altra novità è costituita dall’obbligo di indicare espressamente, nei provvedimenti rilasciati in ritardo e su istanza di parte, il termine previsto dalla legge o dal regolamento e quello effettivamente impiegato.

Queste disposizioni non si applicano nei procedimenti in materia tributaria e di giochi pubblici.

2. Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA (art. 2)
Viene precisato che  l’obbligo di corredare la SCIA con attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, vige solo quando espressamente previsto dalla normativa vigente.

3. Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell’impatto della regolamentazione – VIR (art. 3)
La disposizione interviene sull’art. 8 dello Statuto delle imprese (legge 180/2011) relativo alla compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi.
In base al principio introdotto dall’art. 8 citato, negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

4. Parcheggi pertinenziali (art. 10)
L’articolo 10 sostituisce il comma 5 dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. legge Tognoli) e stabilisce, contrariamente a quanto finora vigente, che la proprietà dei parcheggi di pertinenza delle abitazioni può essere trasferita separatamente dall’unità immobiliare di riferimento, a condizione che ciò avvenga solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune. Dunque, viene meno il vincolo pertinenziale che lega il parcheggio all’unità immobiliare.

In base alla precedente disposizione, infatti, i parcheggi realizzati da proprietari di immobili nel sottosuolo degli stessi o nei locali siti al piano terreno (appunto parcheggi pertinenziali) potevano essere destinati esclusivamente come pertinenze delle singole unità immobiliari. Pertanto, proprio in ragione di tale vincolo, essi non potevano essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare e, in caso contrario, l’atto di cessione era considerato nullo.

Sono esclusi dalla disposizione, e pertanto non sono cedibili, pena la nullità dell’atto di trasferimento, quei parcheggi realizzati su previsione dei Comuni nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, da destinare a pertinenza di immobili privati, insistenti su aree comunali o nel sottosuolo delle medesime.

5. Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche (art. 12)
Il Governo è autorizzato ad emanare una serie di Regolamenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa, nel rispetto della libertà dell’iniziativa economica privata costituzionalmente garantita, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
• semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati anche con modalità asincrona (cioè non in contemporanea);
• previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione e implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti dei SUAP, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa o attività sul territorio;
• individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti, e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della  vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

Questi regolamenti  sono adottati entro  il 31 dicembre 2012.

Con i regolamenti di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio u.s. saranno individuate:
• le attività sottoposte ad autorizzazione;
• le attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni;
• le attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni;
• le attività sottoposte a mera comunicazione;
• le attività del tutto libere.

Le Regioni disciplinano la materia oggetto delle disposizioni qui commentate nel rispetto dell’art. 29 della legge 241/90, dell’art. 3 del DL 138/2011, dell’art. 34 del DL 201/2011, promuovendo accordi e intese con il Governo  anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali (es. il progetto del Formez sulle 4 regioni obiettivo convergenza).

6. Semplificazione dei controlli sulle imprese (art. 14)
Con le modifiche apportate al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, molti controlli sulle imprese diventano successivi e non preventivi rispetto all’inizio delle attività.

Ogni amministrazione sarà obbligata a pubblicare sul proprio sito (così come su www.impresainungiorno.gov.it) la lista dei controlli cui è assoggettata ogni tipologia di impresa, in rapporto all’attività che svolge ed alle sue dimensioni.

il Governo adotta  una serie di regolamenti, su proposta dei Ministri competenti e sentite le associazioni imprenditoriali, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i  controlli sulle imprese, in modo che siano garantiti:
• la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
• l’eliminazione di attività di controllo superflue;
• il coordinamento e la programmazione dei controlli, in modo che si evitino  duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza  e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
• la collaborazione amichevole con i soggetti controllati, al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
• l’ informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, nel rispetto del codice dell’amministrazione digitale;
• la soppressione o riduzione di controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione.

Le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai suddetti principi.

E’ prevista l’elaborazione di  Linee guida, mediante intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria.

7. Appalti: modifiche al d.lgs 163/2006 ed al d.lgs. 82/2005 (art. 20)
Viene prevista l’istituzione della banca dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che sarà operativa dal 1 Gennaio 2013; a partire da questa data, la banca dovrà acquisire tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti per la partecipazione alle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture, con la conseguenza che le stazioni appaltanti effettueranno le verifiche direttamente da questa banca dati.

8.   Disposizioni in materia di controllo societario (art. 35)
Viene sostituito il terzo comma dell’art. 2397 del codice civile, recentemente aggiunto dalla legge 183/2011, e viene precisato che, in assenza di una esplicita diversa disposizione dello statuto, le funzioni del collegio sindacale nelle società per azioni sono esercitate da un sindaco unico in tutti i casi in cui ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Analogamente viene modificato l’art. 2477 dello stesso codice relativo alle società a responsabilità limitata, qualora lo statuto o lo stesso codice prevedano la presenza di un organo di revisione contabile.

9.  Semplificazioni in materia di dati personali (art. 45)
Con l’entrata in vigore del decreto semplificazioni vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del trattamento dei dati personali (dlgs 196/03).

Oltre alle modifiche sul trattamento dei dati giudiziari di non diretto interesse per le imprese, le nuove disposizioni fanno venire meno l’obbligo normativo di predisporre ed aggiornare  il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS privacy).
Si tratta di un adempimento che attualmente coinvolge, a determinate condizioni, tutte le imprese italiane, ma che, come si legge nella relazione al decreto, “oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rappresenta un adempimento meramente superfluo.

L’abolizione del DPS, tuttavia, non fa venire meno l’obbligo del rispetto delle Misure Minime di Sicurezza previste dall’art 34 e nell’allegato B del d.lgs. 196/03,  poste al fine di proteggere dati aziendali personali e sensibili come ad esempio dati di dipendenti, persone fisiche, proposte commerciali, preventivi, brevetti, disegni, know how, dati giudiziari, dati di bilancio per evitare la perdita, distruzione, furto o diffusione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE

1. Cambio di residenza in tempo reale (at. 5)
Il cambio di residenza da un Comune (o dall’estero) ad un altro, il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune e la costituzione (o le modifiche) di una nuova famiglia o di una nuova convivenza avranno efficacia in tempo reale.

Onde evitare il rischio di duplicazioni o sovrapposizioni di iscrizioni anagrafiche, la disposizione in parola sarà operativa 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legge in esame. In tale periodo, si provvederà a modificare la disciplina contenuta nel DPR 223/89 al fine di semplificarla e renderla compatibile con le nuove disposizioni.

2. Comunicazioni in via telematica tra amministrazioni (art. 6)
In conformità a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale, e secondo le modalità ed i termini che saranno successivamente definiti con decreto ministeriale, le comunicazioni e la trasmissione di atti concernenti lo stato civile, la residenza, il permesso di soggiorno, le liste elettorali e le sanzioni disciplinari a carico del personale militare saranno effettuate esclusivamente in via telematica.

3. Documenti di identità (art. 7)
I documenti di identità rilasciati o rinnovati a far data dall’entrata in vigore del decreto in commento, avranno scadenza il giorno del primo compleanno del titolare successivo a quella che sarebbe stata la scadenza naturale del documento stesso.

4. Posta elettronica Certificata (art. 37)
Viene fissato al 30 giugno 2012 il termine per la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, da parte delle società che non vi abbiano provveduto nel termine originariamente fissato al 28 novembre 2011.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO DI IMPOSTA

1. Bonus assunzioni (art. 59)
L’art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia, per le assunzioni operate nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

La disposizione in esame proroga di un anno il “bonus assunzioni” nel Mezzogiorno. In pratica, tale agevolazione riguarderà tutte le assunzioni a tempo indeterminato operate entro il mese di maggio del 2013.

Ricordiamo che destinatari del citato credito d’imposta sono i datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna.

Il beneficio fiscale ammonta al 50% dei costi salariali sostenuti, fino a 24 mesi successivi all’assunzione. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro due anni dalla data di assunzione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

1. Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza (art. 15)
Il pacchetto semplificazioni introduce modifiche all’art 17 del D.Lgs 151 del 26 marzo 2001 che avranno valenza dal 1° aprile 2012.  Tali modifiche comportano sostanzialmente una semplificazione al procedimento di interdizione al lavoro delle lavoratrici per gravi complicanze della gravidanza, riconducendo il procedimento solo in capo alla ASL, mentre attualmente è previsto l’intervento delle DTL.

2. Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE (art. 17)
L’obiettivo che il Governo persegue modificando disposizioni del D.lgs 286 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è quello di evitare la duplicazione di adempimenti in capo al datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze cittadini extra UE.
Al primo comma si stabilisce che la comunicazione che il datore di lavoro deve inviare entro 5 giorni dall’assunzione alla sezione circoscrizionale per l’impiego (contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento, economico e normativo), assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

3. Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio (art. 18)
Il terzo comma è diretto a semplificare la procedura di comunicazione in capo al datore di lavoro, nelle ipotesi di sospensione degli obblighi di avviamento al lavoro dei soggetti disabili (per chi ha fatto ricorso alla CIG, ai contratti di solidarietà ed ai licenziamenti collettivi). L’obiettivo è stato perseguito prevedendo, quando l’azienda abbia sedi ubicate in diversi territori, l’obbligo di effettuare  tale comunicazione solo al Ministero del Lavoro e non più ad ogni singola DTL, competente territorialmente.

4. Semplificazione in materia di libro unico del lavoro (art. 19)
L’articolo 19 in questione chiarisce l’esatta portata di alcune norme sanzionatorie in materia di LUL, specificando che la nozione di “ omessa registrazione” si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione, mentre quella di “ infedele registrazione” si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

5.  Responsabilità solidale negli appalti (art. 21)
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro  due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Cordiali saluti.

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NOR12047