
La settimana sindacale confederale dal 5 al 9 marzo 2012
9 Marzo 2012
CIR12069 – Disposizioni in materia di scadenza di validità dei documenti d’identità. Inapplicabilità alla patente di guida.
12 Marzo 2012Roma, 12 Marzo 2012
LAV12068
SM
Oggetto: attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Accordo in Conferenza Stato Regioni.
La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un accordo che entrerà in vigore trascorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in cui vengono individuate le attrezzature di lavoro utilizzabili soltanto dagli operatori che hanno ottenuto una specifica abilitazione, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Di seguito riportiamo i contenuti fondamentali dell’accordo, fermo restando che coloro che sono interessati ad approfondirne ulteriormente i contenuti possono prelevarne il testo dagli appositi link posti alla fine di questa circolare, unitamente ad una memoria riassuntiva redatta dalla Confcommercio.
I soggetti formatori
L’accordo prevede dei requisiti specifici per erogare la formazione in materia, alla quale sono stati ammessi i soggetti istituzionali, gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune limitazioni previste dal punto 1. Sono stati inoltre abilitati gli enti di formazione accreditati presso i sistemi regionali, con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Le attrezzature
Le attrezzature di lavoro per il cui uso è prevista la formazione specifica dell’accordo in esame, sono le seguenti: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.
Il percorso formativo e la durata dell’abilitazione.
Vengono definiti i requisiti minimi dei corsi, che sono caratterizzati dalla presenza di un responsabile, di un registro di presenza, di un numero massimo di allievi per corso non superiore alle 24 unità, di un rapporto istruttore/allievi nella pratica in aree idonee non superiore di 1 a 6. Le tipologie di modulo formativo individuate sono di tipo teorico, tecnico e pratico, con queste ultime due dalla lunghezza e dalla consistenza molto variabile in base all’attrezzatura oggetto della formazione. Alla fine di ogni modulo e alla conclusione dell’intero iter sono previste delle prove di valutazione, al termine delle quali sono rilasciati degli attestati di abilitazione; l’abilitazione dura 5 anni, trascorsi i quali occorre seguire un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.
Il percorso formativo verrà registrato nel libretto formativo del cittadino (art.2 comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276); al contempo, il soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” con i dati dei corsi, degli allievi e degli attestati.
Formazione pregressa
Per quanto riguarda la formazione pregressa, saranno riconosciuti attestati relativi a: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da un aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè, entro 24 mesi, siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.
Cordiali saluti
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