Ecco i deliberati delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Marche, Puglia, in materia di addizionali IRPEF
Il D.Lgs.n.446 del 15/12/97, art.50, a decorrere dal 1? gennaio 1998, ha istituito l’addizionale regionale sul reddito delle persone fisiche pari allo 0,50% per tutto il territorio nazionale (elevata poi allo 0,90% dal D.Lgs.56/2000) con facolt? per ogni regione, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce, di aumentare l’aliquota fino all’1,4%.
Il Decreto Legge 347/01, convertito nella legge 405/2001, ha stabilito, solo per l’anno 2002, che le regioni possano disporre l’aumento dell’addizionale IRPEF entro il 31/12/2001 e che, con legge regionale la maggiorazione possa superare il limite massimo pari all’1,4%.
Le aliquote dell’addizionale si applicano al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, l’importo ottenuto ? trattenuto massimo in 11 rate o in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro, va versato utilizzando il codice tributo “3802” e lo specifico codice relativo alla regione ove il lavoratore ha il domicilio fiscale al 31 dicembre di ogni anno.
Nelle tabelle pubblicate i deliberati delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Marche, Puglia, in materia.
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Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto