LAV15081 – Oggetto: Attrezzature di lavoro. Abilitazione degli operatori. Dal 12 marzo 2015 formazione obbligatoria per carrelli elevatori

CIR15080 – Oggetto: Codice della strada. Intestazione temporanea dei veicoli. Sospensione dell’obbligo per i veicoli in locazione.

3 Marzo 2015

Questione ILVA

3 Marzo 2015

CIR15080 – Oggetto: Codice della strada. Intestazione temporanea dei veicoli. Sospensione dell’obbligo per i veicoli in locazione.

3 Marzo 2015

Questione ILVA

3 Marzo 2015

Roma, 03 marzo 2015

LAV15081
SLM

Oggetto: Attrezzature di lavoro. Abilitazione degli operatori. Dal 12 marzo 2015 formazione obbligatoria per carrelli elevatori.

Si informa che dal 12 marzo p.v. scade il termine ultimo per adeguarsi alle regole per la formazione degli operatori di diverse attrezzature, come previsto dall’art. 73 comma 5 T.U. sulla sicurezza e dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in vigore dal 12 marzo 2013 (cfr. le circolari Conftrasporto LAV12068 del 12 marzo 2012 e LAV13181 del 20 giugno 2013)
Le norme impongono una certificazione per i conducenti di carrelli elevatori, ma riguarda anche le piattaforme di lavoro mobili, le gru per autocarro e a torre, le gru mobili e le macchine per il movimento terra.
I conducenti di tali macchinari possono operare solo se hanno svolto una regolare formazione presso enti o formatori accreditati, conforme alle specifiche contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni.

Pertanto, coloro che hanno già svolto un corso di formazione per carrelli elevatori, di tipo obbligatorio (ossia di durata di 12 ore con modulo teorico, pratica e verifica finale) previsto dal suddetto Accordo, potranno ottenere il riconoscimento dell’abilitazione.
Diversamente, coloro che hanno svolto un corso di formazione di durata inferiore, dovranno integrarlo con un modulo di aggiornamento e verifica finale entro la scadenza del 12 marzo p.v.
Infatti, a far data dal 12 marzo 2015, tutte le imprese hanno l’obbligo di affidare la conduzione dei carrelli elevatori soltanto ad operatori che hanno svolto la formazione completa, come prescritto dal già citato Accordo, a pena delle seguenti sanzioni:
–  per il datore  di lavoro multa da 2500 a 6400 euro o da tre a sei mesi di carcere;
–  per il conducente multa da 1200 a 5200 euro o da due a quattro mesi di carcere.

Inoltre, la mancata formazione comporta sanzioni penali per il datore di lavoro e i responsabili della sicurezza dell’azienda, in caso di incidenti sul lavoro.

Cordiali Saluti

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LAV15081