LAV13181 – Attrezzature di lavoro. Abilitazione degli operatori. Circolare Ministero del Lavoro 10 giugno 2013 n. 21

LAV13180 – Collaborazioni familiari. Indicazioni operative per gli ispettori dal Ministero del Lavoro.

20 Giugno 2013

LAV13182 – Ammortizzatori sociali in deroga. Rifinanziamento anni 2013-2014

20 Giugno 2013

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20 Giugno 2013

Roma 20 giugno 2013

LAV13181
SLM

Oggetto: Attrezzature di lavoro. Abilitazione degli operatori. Circolare Ministero del Lavoro 10 giugno 2013 n. 21

Con la Circolare n. 21 del 10 giugno 2013, in risposta ai quesiti pervenuti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 relativamente all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione e sulle modalità della formazione, il Ministero del Lavoro è intervenuto fornendo i seguenti chiarimenti.

• Corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22  febbraio 2012
Il corso di aggiornamento può  essere svolto da un solo docente.

• Riconoscimento di crediti formativi (punto 4.2)
Si ribadisce che il modulo giuridico-normativo relativo alla formazione di cui all’Allegato A punto 4.2. dell’Accordo, deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei gruppi di allegati:
– Allegato III (formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili)
– Allegati IV, V, VI, VII (formazione per lavoratori addetti a gru per autocarro, gru a torre, carrelli semoventi, gru mobili)
– Allegati VIII e IX (formazione per lavoratori addetti a conduzione trattori agricoli, escavatori e pale elevatrici)
– Allegato X (formazione per lavoratori addetti a pompe per calcestruzzo).

• Durata della validità dell’abilitazione e dell’aggiornamento (punto 6)
Viene chiarito che con la dicitura “l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione” deve intendersi che l’efficacia della stessa ha una durata di 5 anni. Il suo mantenimento viene garantito dall’effettuazione dei corsi di aggiornamento anch’essi con periodicità quinquennale.

• Attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione
Sono esclusivamente le attrezzature elencate tassativamente alla lettera A), Punto 1, Allegato A, dell’Accordo. L’elenco è dunque esaustivo e non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa.

• Riconoscimento della formazione pregressa – Decorrenza e documentazione
La formazione pregressa di cui al punto 9.1.b) dell’Accordo, ha validità a decorrere dalla data di aggiornamento.
La formazione pregressa di cui al punto 9.1.c) dell’Accordo, ha validità dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.
La formazione pregressa di cui al punto 9.1.a) dell’Accordo, è riconosciuta senza ulteriori condizioni e ha validità a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
Ai fini del riconoscimento dei corsi già effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore dell’Accordo viene specificato che la documentazione indicata nel punto 9.3 ha natura esemplificativa e non tassativa.

• Allegati III e seguenti (punto 1.0)
Si chiarisce che il lavoratore deve avere l’abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato.

• Requisiti dei docenti
I due requisiti di esperienza documentata dei docenti “sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione” devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico. Per quanto riguarda il personale docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno l’esperienza professionale pratica, documentata nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui si tratta” .
Il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico, sia al modulo pratico.

• Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per addetti alla conduzione di gru a torre
L’accordo semplifica la previsione precedente, cosi per la valutazione si passa  da almeno 2 prove per tipo di attrezzatura ad almeno 3 prove in totale per l’insieme delle attrezzature di cui al punto 3.3 dell’Allegato V.

• Operatori addetti ai carrelli elevatori semoventi
Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Allegato IV) siano abbinati accessori e questi rientrino tra le definizioni di attrezzatura contemplate nell’Allegato A – dalle lett. a) ad h) – è necessaria l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

• Art.72 comma 2 del d.lgs. 81/08 – dichiarazione
La dichiarazione (che i noleggiatori o i concedenti in uso di attrezzature di lavoro senza operatore devono conservare per tutta la durata del noleggio o della concessione in uso) deve essere redatta dal datore di lavoro e contenere l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori addetti all’uso dell’attrezzatura. Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare che gli stessi sono stati formati conformemente all’Allegato III del d.lgs. 81/08 e, ove si tratti di attrezzature di cui all’Accordo del 22 febbraio 2012, sono in possesso della specifica abilitazione.

Il testo della circolare del Ministero del Lavoro è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali Saluti.

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LAV13181

Circolare ministeriale