CIR15080 – Oggetto: Codice della strada. Intestazione temporanea dei veicoli. Sospensione dell’obbligo per i veicoli in locazione.

Questione ILVA

3 Marzo 2015

LAV15081 – Oggetto: Attrezzature di lavoro. Abilitazione degli operatori. Dal 12 marzo 2015 formazione obbligatoria per carrelli elevatori

3 Marzo 2015

Questione ILVA

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LAV15081 – Oggetto: Attrezzature di lavoro. Abilitazione degli operatori. Dal 12 marzo 2015 formazione obbligatoria per carrelli elevatori

3 Marzo 2015

Roma, 3 Marzo 2015

CIR15080
SM

Oggetto: Codice della strada. Intestazione temporanea dei veicoli. Sospensione dell’obbligo per i veicoli in locazione.

Com’è noto, dal 3 Novembre u.s sono scattate le nuove formalità legate all’intestazione temporanea dei veicoli, quando utilizzati per periodi superiori a 30 giorni da soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione (vedi l’art. 247 bis del Regolamento di esecuzione del c.d.s – D.P.R. 495/1992 e ss modifiche).
Queste formalità sono state disciplinate dal Ministero dei Trasporti attraverso una circolare del 27 Ottobre 2014 (commentata con la nota Conftrasporto CIR14329 del 28 Ottobre) e, al momento, non  interessano i veicoli commerciali utilizzati dalle imprese di autotrasporto per svolgere l’attività; per quanto riguarda i veicoli aziendali, invece, la portata delle nuove prescrizioni è stata ridimensionata  dopo l’esclusione degli automezzi assegnati in fringe benefit e di quelli ad uso promiscuo.

Nel frattempo, il TAR del Lazio (con una decisione che è stata confermata anche dal Consiglio di Stato), in accoglimento di una richiesta avanzata da alcune società di autonoleggio che hanno chiesto l’annullamento della circolare ministeriale del 27 Ottobre, ha deciso di sospenderne l’applicazione limitatamente alle prescrizioni relative alla locazione senza conducente.
Preso atto di quanto sopra, con una circolare del 2 Marzo u.s, il Ministero dell’Interno ha informato gli operatori di Polizia che:
– a titolo cautelativo e limitatamente ai veicoli concessi in locazione senza conducente, sono state sospese le formalità previste dalla circolare del 27 Ottobre u.s. Di conseguenza, gli operatori di Polizia che dovessero riscontrare delle irregolarità in materia, devono astenersi dal contestare la violazione dell’art. 94, comma  4 bis del c.d.s (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 705 a € 3526);
– la sospensione di cui sopra, invece, non interessa le altre istruzioni contenute nella nota del 27 Ottobre (comprese quelle per i veicoli concessi in comodato per più di 30 gg), che dunque restano pienamente efficaci.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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CIR15080

Circolare ministeriale