INP13050 – Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali anno 2013.

20 Febbraio 2013

Incidente in provincia di Padova

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Roma, 20 Febbraio 2013

INP13051
SM

Oggetto: Minimali e massimali di retribuzione 2013

Con la circolare n.22 dell’8 Febbraio, l’Inps ha comunicato  i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2013. I nuovi parametri sono stati aggiornati sulla base della variazione del costo della vita, accertata dall’ISTAT nella misura del 3%.

Evidenziamo, di seguito, gli aspetti più rilevanti delle istruzioni operative emanate dall’INPS.

MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n.389/89 la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza, non può risultare inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

L’INPS ribadisce che tale l’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla loro adesione alla disciplina della contrattazione collettiva e che, in caso di pluralità di contratti collettivi riferiti alla medesima categoria, gli importi da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi sono quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

In ogni caso, la retribuzione minima  da assoggettare a contribuzione nel 2013 non potrà essere inferiore al minimale giornaliero di  47,07 euro.

LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
L’art. 1, 4° comma, della legge 389/1989, confermato dall’art.9 del Decreto Legislativo 61/2000, prevede un particolare sistema di calcolo del minimale orario per i lavoratori con contratto a tempo parziale. In base a tale norma, infatti, i contributi relativi ai predetti lavoratori devono essere calcolati su una retribuzione oraria non inferiore all’importo che si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di  euro 47,07 per le giornate lavorative settimanali ad orario normale (sei) e dividendo il risultato ottenuto per le ore settimanali previste dai contratti nazionali di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

ALIQUOTA AGGIUNTIVA
L’aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata  sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di  retribuzione   pensionabile che, per l’anno 2013, è pari    a  45.530,00 euro.   Il   predetto  importo,   rapportato   a   mese,  è  pari   a    3.794,00 euro.
Ai fini del versamento del predetto contributo aggiuntivo. deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>

MASSIMALE ANNUO CONTRIBUTIVO/PENSIONABILE
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile da applicare ai nuovi iscritti, successivamente al  1.1.96, a forme pensionistiche obbligatorie ed a coloro che hanno optato per la pensione  con il sistema contributivo,  per l’anno 2013  è  pari a 99.034,00 euro.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DA LAVORO  DIPENDENTE
Anche per l’anno 2013 le voci retributive escluse dall’imponibile  previdenziale restano quelle fissate dal d.lgvo 314/97. Le erogazioni liberali, anche di importo inferiore a 258,23 euro, non sono più escluse dall’imponibile previdenziale.

LIMITE RETRIBUTIVO PER COPERTURA ASSICURATIVA
Il limite minimo di retribuzione per l’accreditamento della contribuzione obbligatoria e figurativa è pari, per l’anno 2013, a 198,17 euro settimanali (40% dell’importo del  trattamento minimo pensionistico pari nel 2013 a  495,43 euro mensili).

Qualora la retribuzione settimanale risulti inferiore al predetto importo, ne deriverà una proporzionale contrazione del periodo utile ai fini pensionistici.

REGOLARIZZAZIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2013
Eventuali differenze contributive relative al mese di gennaio 2013 potranno essere regolarizzate entro il 16 maggio 2013.

La circolare dell’Inps può essere prelevata dal link sotto indicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

INP13051

Circolare INPS