

Roma, 18 Ottobre 2011
TRI11208
SM
OGGETTO: Aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 12 ottobre 2011.
Com’è noto l’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, modificando il primo comma dell’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha previsto l’aumento dell’aliquota ordinaria Iva dal 20% al 21%, sulle operazioni per le quali il momento impositivo è scattato dal 17 Settembre scorso (vedi la circolare Conftrasporto TRI11192 del 23 Settembre u.s).
Con la Circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti per consentire ai contribuenti una più agevole gestione degli adempimenti conseguenti.
1. Il momento di effettuazione dell’operazione
La circolare delle Entrate conferma che l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, va fatta in base alle seguenti norme:
• per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, 633 che, per quanto concerne i servizi, lo fa coincidere con il pagamento del corrispettivo a prescindere dallo svolgimento della relativa prestazione;
• per gli acquisti intracomunitari di beni, l’art. 39 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;
• per le importazioni, l’art. 201 del codice doganale comunitario.
2. Acconti e fatture anticipate
Per le prestazioni di servizi, occorre considerare l’ipotesi in cui l’emissione della fattura o il pagamento totale o parziale della stessa sia avvenuto prima del loro svolgimento; in tal caso, il comma 4 dell’art. 6 del D.P.R 633/1972 stabilisce che, limitatamente all’importo pagato o fatturato, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento.
Anche per gli acquisti intracomunitari di beni, se anteriormente alla consegna viene ricevuta fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alle date dei predetti eventi.
L’Agenzia delle Entrate ha ora precisato che non andranno regolarizzati gli acconti pagati entro il 16 settembre 2011, sui quali è stata applicata l’aliquota del 20%, fermo restando che la maggiore aliquota del 21% sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri eventuali acconti pagati dopo questa data. Analogamente, se entro il 16 settembre 2011 è stata emessa una fattura anticipata, tale fattura resta soggetta all’aliquota del 20% anche se la consegna del bene od il pagamento del servizio sono avvenuti successivamente alla data indicata.
3. Fatture ad esigibilità differita
Sempre l’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede, per determinate operazioni, il differimento della esigibilità dell’Iva all’atto del versamento del corrispettivo, onde evitare che il fornitore debba diventare debitore dell’imposta prima di aver incassato in via di rivalsa il relativo importo.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito alle operazioni con lo Stato e con gli enti pubblici, per le quali l’art. 2, comma 2-quater del D.L. n. 138 del 2011, stabilisce che l’aumento dell’aliquota Iva non si applica in relazione a quelle per le quali, entro il 16 settembre 2011, sia stata emessa e registrata la fattura a prescindere dal pagamento del corrispettivo. Tale previsione sembrerebbe subordinare l’applicazione dell’aliquota del 20% al fatto che, entro il 16 Settembre u.s, la fattura sia stata emessa ed annotata nel relativo registro. Tuttavia, questa interpretazione creerebbe una diversità di trattamento con gli altri soggetti Iva per i quali, invece, la predetta annotazione è del tutto irrilevante; per questo motivo l’Agenzia ha ritenuto che, anche in questa fattispecie, l’unico elemento rilevante per applicare l’aliquota del 20% è dato dall’emissione della fattura entro il 16 Settembre u.s.
4. Correzione degli errori
Con il Comunicato stampa n. 156 del 16 settembre 2011 (si veda la nostra nota informativa n. 99 del 20 settembre 2011), l’Agenzia delle Entrate aveva impartito le prime istruzioni in vista dell’entrata in vigore della nuova aliquota ordinaria del 21%. Al fine di assicurare all’Erario le maggiori entrate collegate all’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva, la circolare ha precisato che l’eventuale regolarizzazione delle fatture emesse con la minore aliquota può avvenire:
• per i contribuenti mensili, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto Iva (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
• per i contribuenti trimestrali sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto Iva (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Il versamento della maggior imposta eventualmente dovuta dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento, con l’aggiunta degli interessi quando le predette scadenze comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.
Entro i termini sopra indicati dovranno, quindi, essere regolarizzate le fatture erroneamente emesse con l’aliquota del 20%. Il cessionario o il committente che non ricevano la fattura integrativa, potranno regolarizzare la loro posizione entro il termine del 30 aprile.
Il testo della circolare delle entrate è disponibile al link sotto riportato.
Cordiali saluti.
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