
TRI11192 – Aumento dell’aliquota ordinaria IVA, introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Individuazione del momento impositivo.
23 Settembre 2011
FIS11194 – Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E del 20 settembre 2011.
23 Settembre 2011Roma, 23 Settembre 2011
TRI11193
SM
OGGETTO: Chiusura delle partite Iva inattive. Chiarimenti. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93/E del 21 settembre 2011.
L’art. 23, comma 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (“Manovra finanziaria 2011”, commentata con la circolare Conftrasporto FIN11141 del 19 Luglio u.s), ha previsto per i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione della propria attività nei 30 giorni prescritti dall’art. 35, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, la possibilità di sanare la violazione versando spontaneamente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 98 del 2011 (ossia, entro il 4 ottobre 2011), un importo pari a 129 euro (somma che equivale ad 1/4, della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente).
A tal fine , con la Risoluzione n. 72/E dell’11 luglio 2011 (vedi sempre la già citata circolare Conftrasporto), l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “8110” per consentire il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della sanzione minima richiesta.
Con la Risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011 (disponibile al link sotto riportato), l’Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori precisazioni al riguardo. In particolare, è stato chiarito che per chiudere una partita Iva non più utilizzata basta versare, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione minima di 129 euro con l’apposito modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, compilato in ogni sua parte, senza dover poi presentare all’Agenzia delle Entrate la copia del pagamento. Infatti, i dati dei versamenti effettuati con il predetto modello F24 entrano direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
Sempre al fine di una semplificazione per i contribuenti, nel documento di prassi in esame è stato precisato che non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il modello AA9/10 (per le imprese individuali e lavoratori autonomi), in quanto il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.
Circa le modalità di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, ricordiamo che:
• nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
• nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
– nel campo “tipo”, indicare la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, indicare la partita Iva da cessare;
– nel campo “codice”, indicare il codice tributo “8110”;
– nel campo “anno di riferimento”, indicare l’anno di cessazione dell’attività.
Infine, riteniamo utile sottolineare che per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione dell’attività e non si avvalgono della predetta sanatoria, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.
Cordiali saluti.
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