Il blocco dei rottami ferrosi nel Porto di Venezia

9 Febbraio 2005

Consulta per il trasporto e la logistica. No alla ratifica della convenzione Alpi

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Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 Gennaio 2005 è stato pubblicato il D.P.R 13.12.2004, n.327, attraverso il quale il Governo ha modificato le norme del Regolamento di attuazione del codice della strada, in cui sono state disciplinate le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e trasporti eccezionali per massa, con particolare riguardo alla velocità massima consentita (si tratta dell’Appendice I al Titolo I, art. 9, del D.P.R 16.12.1992, n.495 e ss.modifiche).

In particolare, a seguito di queste modifiche, detti veicoli e trasporti di nuova costruzione, potranno essere adibiti al raggiungimento delle seguenti velocità massime:


– Veicoli a motore atti al traino
(art.9.1, lett. b.3.): 62,5 Km/h (in precedenza, 40 Km/h);

– Veicoli rimorchiati
(art. 9.1, lett. c.2.2): 62,5 Km/h (in precedenza, 40 Km/h) se di massa complessiva superiore a 42,6 ton e sino a 80 ton. Per i veicoli rimorchiati di massa superiore alle 80 ton (art. 9.1, lett.c.2.3), la velocità raggiungibile è stata portata a 40 Km/h (da 25 Km/h).

E’ importante sottolineare che, allo stato attuale, queste modifiche non interessano i veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa, attualmente in circolazione. Affinché ciò accada, infatti, occorrerà attendere l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dei trasporti (che, secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R in commento, va adottato entro due mesi), nel quale saranno disciplinati i requisiti tecnici che detti veicoli dovranno rispettare affinché, previa verifica, possano essere autorizzati a beneficiare dei nuovi limiti di velocità.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto