SPE11050 – Esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. D.M del 29 Dicembre 2010.

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Roma, 8 Marzo 2011

SPE11050
SM

Oggetto: Esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. D.M del 29 Dicembre 2010.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 Marzo scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2010, con il quale sono state dettate delle disposizioni in materia di esame dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8.3 dell’A.D.R, alla luce del Decreto Legislativo n. 35/2010 che ha recepito in Italia la versione 2009 dell’A.D.R, ed in particolare dell’art. 11, commi 10 e 11.

Il nuovo Decreto, in prima battuta, esonera dall’esame per conseguire la specializzazione delle merci individuate ai numeri UN 1202 (Gasolio), 1203 (Benzina), 1223 (Cherosene) e 3475 (miscela di etanolo e benzina), coloro che siano già titolari di un certificato di formazione professionale delle merci di cui alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.

L’istanza in bollo può essere presentata ad uno degli U.M.C del dipartimento per i trasporti terrestri, sede di commissione d’esame; essa va redatta in conformità all’appendice A, allegato 1 del D.M. in oggetto, e deve contenere una serie di informazioni tra cui la modalità  (stradale, ferroviaria e per via navigabile interna, o per tutte) e la specializzazione per la quale si vuole ottenere il C.F.P.

A proposito delle commissioni d’esame, l’art. 4 del provvedimento prevede che alla loro istituzione provvedano i direttori generali territoriali, in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza; ogni commissione è presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti terrestri, con qualifica non inferiore a dirigente, ed è formata da due membri esperti nel trasporto delle merci pericolose; i componenti restano in carica per 5 anni.

Per quanto concerne le prove d’esame, l’art. 6, comma 1, prevede lo svolgimento in forma scritta secondo le procedure e le modalità definite nell’allegato 1 del provvedimento. La prova scritta è articolata in due parti: la prima consiste in una prova a quiz articolata in una scheda con 10 domande a risposta libera di carattere generale (indifferenziate per tutte le specializzazioni), in una scheda con cinque domande per la modalità di trasporto prescelta ed in una scheda con cinque domande  per ognuna delle specializzazioni indicate nell’istanza di ammissione. In caso di domande a risposta multipla, la Commissione dovrà predisporne un numero doppio rispetto a quello di cui sopra, prevedendo per ognuna di esse tre risposte  delle quali il candidato deve indicare “vero” o “falso”.
La seconda prova consiste nello studio del caso che, se possibile, deve essere unico nel testo  ma adattabile alle varie specializzazioni consentite. Da questa prova sono stati esentati i soggetti che richiedano la sola specializzazione per i prodotti petroliferi, mentre per coloro che intendano ottenere il C.F.P per più modalità e/o specializzazioni, sarà la Commissione esaminatrice a scegliere quella oggetto della prova scritta ad eccezione, in virtù di quanto appena detto, della specializzazione per i carburanti.  Il punteggio previsto per le domande a risposta libera va dai 3 punti (quando la risposta è giudicata pienamente soddisfacente) agli 0 punti (se la risposta manca o è totalmente sbagliata), mentre la griglia delle votazioni da raggiungere per superare l’esame è la seguente:

Tipo di elaborato Votazione piena Votazione minima
Scheda di domande base (10 domande r.l/ 20 domande s.m) 30 24
Scheda di modalità (5 domande r.l /10 domande s.m) 15 12
Scheda di specializzazione (5 domande r.l /10 domande s.m) 15 12
Studio del caso 6 6

Coloro che sostengano l’esame per due o più specializzazioni e/o per più modalità, se non ottengono il punteggio minimo in una o più schede ad esse relative, conseguono il C.F.P. limitatamente alle specializzazioni o alle modalità per le quali hanno superato l’esame.

Per chi è già titolare del C.F.P, se il certificato posseduto è relativo ai soli prodotti petroliferi, il candidato deve svolgere l’esame di integrazione con le stesse modalità previste per il primo rilascio (compresa, quindi, la prova scritta); se, invece, il candidato richiede l’integrazione del suo certificato con la specializzazione prodotti petroliferi, deve svolgere soltanto i questionari relativi a quest’ultima specializzazione. Se è richiesta l’estensione di una o più specializzazioni per una determinata modalità di trasporto già posseduta, i questionari e lo studio del caso verteranno sulle specializzazioni richieste; se l’estensione riguarda una modalità non posseduta, i questionari saranno relativi alle modalità ed alle specializzazioni richieste, mentre lo studio del caso riguarderà una specializzazione scelta dalla Commissione tra quelle relative alla nuova modalità.

Alla scadenza del quinquennio di validità, il rinnovo del C.F.P è ottenuto con il superamento della prova d’esame a quiz  e, allo stesso modo del primo rilascio, può essere richiesto ad una qualsiasi commissione d’esame.

Il testo del D.M. del 29 Dicembre 2010 è disponibile al link sottoindicato

Cordiali saluti.

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SPE11050

Decreto Ministeriale

Allegato Decreto