

Roma, 28 Aprile 2010
SPE10079
SM
Oggetto: Merci pericolose. Circolazione nazionale dei veicoli cisterna e delle cisterne prive di dispositivi A.B.S e rallentatore. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti.
Il Ministero dei Trasporti ha fornito alcuni chiarimenti sul D.M. del 18 Febbraio 2010 che, com’è noto, ha reso possibile la circolazione in ambito nazionale di una serie di mezzi (veicoli cisterna, cisterne, rimorchi e semirimorchi cisterna costruiti prima del 1 Gennaio 1997) che, altrimenti, dal 1 Gennaio di quest’anno non potevano più utilizzarsi per il trasporto delle merci pericolose, in quanto privi dei dispositivi A.B.S e del rallentatore di velocità prescritti dall’A.D.R 2009 (per ulteriori ragguagli sulla deroga, vedi la circolare Conftrasporto SPE10049 del 15 Marzo 2010).
Con la nota in commento (che gli interessati possono prelevare dal link sottostante), il Ministero ha precisato gli ambiti di applicazione delle deroghe previste agli artt. 1 e 2 del D.M del 18 Febbraio. In particolare, fermo restando che, come già detto, dette deroghe operano per i veicoli costruiti prima del 1 Gennaio 1997, non in linea con la direttiva 2008/68 (A.D.R. 2009) ma conformi alle normative nazionali in vigore al 31.12.1996, la circolare ha precisato l’ambito di operatività della deroga di venticinque anni e di quella biennale, stabilendo quanto segue:
a) la deroga di 25 anni dalla prima immatricolazione (o, per le cisterne, di 25 anni dalla prima immissione in servizio) opera per i mezzi che, tra le materie ammesse al trasporto, comprendono:
– per i veicoli cisterna, i nn. ONU 1202 (gasolio) o 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatti);
– per i rimorchi ed i semirimorchi cisterna, i nn. ONU 1965 ( idrocarburi gassosi in miscela liquefatti), 1136 (distillati dal catrame di carbon fossile, infiammabile), 1267 (petrolio greggio), 1999 (catrami liquidi), 3256 (liquido trasportato a caldo, infiammabile n.a.s), 3257 (liquido trasportato a caldo, n.a.s);
– per le cisterne, i nn. ONU 1202 (gasolio), 1136 (distillati dal catrame di carbon fossile, infiammabile), 1267 (petrolio greggio), 1999 (catrami liquidi), 3256 (liquido trasportato a caldo, infiammabile n.a.s), 3257 (liquido trasportato a caldo, n.a.s), materie della classe 2 (gas).
Per questi veicoli, l’utilizzo per 25 anni dalla prima immatricolazione (o dall’immissione in servizio, per le cisterne) è consentito soltanto per il trasporto delle predette sostanze.
Occorre precisare che, a differenza di quanto stabilito in altri Paesi europei, la deroga venticinquennale non si applica al trasporto del gasolio eseguito con rimorchi e semirimorchi cisterna costruiti fino al 31.12.1996, i quali, pertanto, potranno impiegarsi per distribuire questa sostanza soltanto fino al 12 Marzo 2012. Come già segnalatovi con una precedente circolare (vedi la circolare SPE10067 del 15 Aprile u.s), la Conftrasporto è immediatamente intervenuta nei confronti del Ministro dei Trasporti Sen. Altero Matteoli, evidenziando questa incongruenza e chiedendo un intervento volto a far si che questi mezzi siano utilizzabili anche dopo la scadenza prima citata
b) La deroga di due anni dall’entrata in vigore del D.M del 18 Febbraio u.s opera per tutti i mezzi che, tra le materie ammesse al trasporto, non includono quelle prima viste. E’ importante sottolineare il passaggio della circolare in cui viene rimarcato che l’impiego di questi veicoli per il trasporto delle merci pericolose, è consentito comunque non oltre il venticinquesimo anno dalla data della loro prima immatricolazione (o immissione in servizio per le cisterne); ciò significa che della deroga in questione non possono beneficiare quei veicoli, la cui data di prima immatricolazione risalga a più di 25 anni fa.
c) La deroga biennale opera, inoltre, anche per mezzi diversi da quelli prima visti (trattori stradali, veicoli porta container cisterna, ecc), costruiti prima del 1997 e non conformi all’A.D.R 2009, con la limitazione appena accennata: essi non possono più utilizzarsi per trasportare merci pericolose, trascorsi venticinque anni dalla prima immatricolazione.
Per quanto concerne la circolazione su strada dei veicoli ammessi alle deroghe, l’ultimo paragrafo della circolare prevede l’inserimento, sulle rispettive carte di circolazione, della seguente annotazione: “Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al …….., ai sensi del comma ….. articolo….. del D.M. 18 Febbraio 2010”. Tale inserimento deve avvenire a cura della Motorizzazione Civile, al più tardi, entro un anno dalla data dell’ultima revisione; pertanto, le imprese possono decidere di posticipare l’aggiornamento del libretto di circolazione fino a questa data, senza che siano soggette a sanzioni.
Cordiali saluti.
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