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13 Giugno 2017
NOR17142 – Oggetto: Modifiche alla direttiva 96/53/CE sui pesi e le dimensioni dei veicoli pesanti. D.M. di recepimento.
13 Giugno 2017Roma, 13 giugno 2017
SIA17141
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Delibere sui requisiti del responsabile tecnico e sui criteri e modalità delle verifiche della loro capacità professionale.
Con due delibere del 30 maggio 2017, il Comitato Nazionale Albo Gestori ha:
- definito i requisiti di capacità professionale, nonché di titolo di studio e di esperienza maturata del responsabile tecnico delle imprese che svolgono la gestione dei rifiuti (delibera n. 6/2017), nonché
- stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche, iniziali e periodiche, che com’è noto gli articoli 12 e 13 del nuovo Regolamento Albo Gestori (DM 120/2014) richiedono ora di sostenere ai responsabili tecnici delle imprese per dimostrare la loro capacità professionale, in sostituzione del precedente corso di formazione che è stato abrogato dal nuovo Regolamento (delibera n. 7/2017).
Si evidenziano di seguito gli aspetti più importanti delle due delibere, la cui entrata in vigore è fissata al 16 ottobre 2017.
Requisiti Responsabile Tecnico
I requisiti del Responsabile Tecnico delle imprese di gestione dei rifiuti sono indicati nell’allegato A della delibera n. 6/2017, in funzione delle categorie e classi di attività esercitate (la categoria 7-operatori logistici, al momento non è stata specificata).
Al riguardo, si evidenzia che per le imprese di trasporto dei rifiuti (categorie 1- urbani; 4- speciali non pericolosi e 5- pericolosi) i requisiti richiesti sono di poco inferiori rispetto a quelli fino ad ora indicati nella delibera n. 3 del 1999. Essi si incentrano sul superamento della verifica iniziale (V) e prevedono, solo per le classi di attività superiori (dalla D alla A) un minimo di anni di esperienza nell’attività di trasporto specifico dei rifiuti (nelle classi più basse non viene richiesta l’esperienza, ma solo il superamento della verifica).
A differenza delle altre categorie di attività (8-intermediari e commercianti; 9- bonifica dei siti contenenti amianto; 10 – bonifica dei beni contenenti amianto), quella del trasporto non prevede (giacché non esistono) dei titoli di laurea specifica che possano ridurre gli anni di esperienza richiesti al Responsabile Tecnico (RT).
L’esperienza può essere dimostrata in una delle quattro forme previste nell’articolo 1, comma 2, della delibera: cioè come legale rappresentante di impresa operante nel settore; come responsabile tecnico o direttore tecnico di detta azienda; come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per il quale si chiede l’iscrizione e infine (nuova possibilità) come dipendente nell’affiancamento del responsabile tecnico (in tal caso l’impresa dovrà rendere, a firma congiunta con il dipendente interessato, una preventiva comunicazione alla sezione regionale competente, con l’inizio e la durata dell’affiancamento, come da modulo allegato B alla delibera).
In merito alle verifiche, iniziali o di aggiornamento periodico, la delibera ha stabilito, nell’Allegato C, quali siano le materie su cui esse si basano, prevedendo per tutti una parte obbligatoria generale (ad es. legislazione dei rifiuti italiana ed europea; quadro delle responsabilità del RT; compiti ed adempimenti del Comitato nazionale; sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali) e quattro moduli specialistici:
- quello univoco per tutte le categorie dei rifiuti (1, 4 e 5): con la normativa dell’autotrasporto (conto proprio, conto terzi; trasporto internazionale e intermodale), quella specifica sul trasporto dei rifiuti; la circolazione dei veicoli e l’ADR, nonché il comportamento in caso di incidente;
- un modulo per la categoria 8 (intermediari e commercianti);
- quello per la categoria 9 (bonifica siti contenenti amianto) e infine
- un modulo per la categoria 10 (bonifica beni contenenti amianto).
L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale dura 5 anni (dal superamento dell’esame) e andrà poi aggiornata nel corso dell’ultimo anno della sua durata (il rinnovo parte dal termine di validità della prima idoneità e non dall’esame di aggiornamento, anche se fatto 12 mesi prima). In caso di mancato superamento dell’esame, lo stesso può essere ripetuto dopo almeno 60 giorni.
Con disposizione transitoria finale (articolo 3) la delibera stabilisce che coloro che alla data della sua entrata in vigore (cioè entro il 16 ottobre 2017) figurano inseriti come Responsabili Tecnici di imprese regolarmente iscritte all’Albo Gestori possono continuare a svolgere la loro attività per cinque anni (sino a ottobre 2022) è ciò anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono all’albo nella stessa categoria, stessa classe o classe inferiore. Decorso detto periodo dovranno invece sostenere una verifica di aggiornamento per continuare ad operare. Al riguardo è stato già stabilito che dette verifiche di aggiornamento inizieranno a partire dal 2 gennaio 2021.
Da ultimo, la delibera stabilisce che, in attuazione dell’articolo 13 del Regolamento, sono dispensati dalle verifiche periodiche i legali rappresentanti di imprese che abbiano ricoperto e ricoprano tuttora anche il ruolo di responsabile tecnico della loro impresa per almeno 20 anni (consentendo interruzioni tecniche per non oltre il 20% di detto periodo). Questa disposizione riguarderà inizialmente solo poche persone, dato che l’operatività dell’albo è attualmente di soli 22 anni, ma è destinata ad avere in futuro una applicazione estesa a più soggetti che per “anzianità” conquisteranno il riconoscimento di RT di impresa in esenzione da verifica.
Criteri e modalità per le verifiche
Con la delibera n.7/2017 sono stati dettati i criteri e le modalità di svolgimento delle prime verifiche iniziali per gli RT. Queste riguarderanno – è bene ripeterlo – solo coloro che al momento, o meglio alla data del 16 ottobre p.v., non ricoprono la carica di RT e che quindi intendono conseguire questo titolo per la prima volta.
Le prime verifiche si svolgeranno a partire dal 19 dicembre 2017 e fino al 14 febbraio 2018 in solo 7 Sezioni Regionali (indicate nell’Allegato A alla delibera).
Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente in via telematica, sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it, nel periodo compreso tra i 60 ed i 40 giorni antecedenti la data fissata per la seduta d’esame, indicando di essere cittadini italiani (o comunitari o extra-Ue se di stato che riconosce analogo diritto all’italiano); di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (sono dispensati da tale requisito gli RT attuali, sia per le verifiche periodiche sia per le eventuali verifiche iniziali per altra classe o categoria di attività) e di aver versato un contributo di esame pari a 90 euro alla Camera di Commercio presso cui sosteranno la prova. In sede di prima applicazione del sistema delle verifiche iniziali è stato deciso che il candidato potrà presentare una domanda solo per la parte generale ed un solo modulo specialistico.
La prova di verifica iniziale si compone di due parti, da svolgere complessivamente in due ore:
- il modulo obbligatorio, di 40 quiz, che si supera con 32 punti.
- il modulo specialistico (ad es. trasporti) che su supera con 34 punti.
Un punteggio inferiore viene fin da ora previsto per le verifiche periodiche. I quiz, oggetto delle verifiche, verranno pubblicati sul sito dell’Albo dei Gestori Ambientali.
Da notare che se a ogni risposta esatta corrisponde 1 punto (e zero in caso di risposta omessa), il caso di risposta errata viene invece penalizzato con un punteggio di – 0,5, in modo da disincentivare i candidati a fornire risposte “a caso”.
I nominativi dei candidati che supereranno le verifiche iniziali saranno pubblicati sul sito dell’Albo Gestori ed a loro verrà rilasciato apposito attestato.
Nella delibera sono infine contenute modalità specifiche di convocazione dei candidati alle prove d’esame (a mezzo mail, con indicato luogo ed orario preciso d’esame) nonché le procedure operative di svolgimento delle prove (cfr. allegato B alla delibera).
Il testo delle delibere 6 e 7 del Comitato Nazionale Albo Gestori, complete dei loro allegati, sono riportate nei link sottoindicati.
Cordiali saluti.
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