NOR17142 – Oggetto: Modifiche alla direttiva 96/53/CE sui pesi e le dimensioni dei veicoli pesanti. D.M. di recepimento.

SIA17141 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Delibere sui requisiti del responsabile tecnico e sui criteri e modalità delle verifiche della loro capacità professionale.

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Incidente ferroviario in Puglia. Se si preferisce lo shopping e si lasciano i binari unici queste sono le conseguenze.

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Roma, 13 Giugno 2017

NOR17142
SM

Oggetto: modifiche alla direttiva 96/53/CE sui pesi e le dimensioni dei veicoli pesanti. D.M. di recepimento.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 Giugno u.s è stato pubblicato il d.m del 6 Aprile 2017, che recepisce le modifiche alla direttiva europea 96/53/CE sui pesi e le dimensioni dei mezzi pesanti, apportate dalla direttiva U.E 2015/719 (sulla quale, vedi la circolare Conftrasporto EUR15135 del 7 Maggio 2015).

In particolare, il provvedimento ha adeguato alle nuove disposizioni i testi del decreto interministeriale – trasporti e lavori pubblici –  del 6 Aprile 1998 (d’ora in poi dm) e dell’allegato 1 (integralmente sostituito), allo scopo di:

  • Migliorare l’aerodinamica dei veicoli e la profilatura della cabina di guida. Sono stati riformulati gli artt. 8 e 9 del dm, per cui si autorizza il superamento delle lunghezze massime ordinarie dei veicoli indicate nell’allegato 1, punto 1.1 (purché ciò non comporti un incremento della capacità di carico), tramite l’installazione di dispositivi aerodinamici omologati nella parte posteriore del mezzo o, per quanto riguarda le cabine di guida, a seguito di profilature più aerodinamiche. Non è ancora chiaro quando queste disposizioni saranno operative, tenuto conto che è necessario adeguare la normativa italiana in materia di omologazioni (d.m. 28.4.2008 e ss modifiche) ed attendere l’emanazione delle disposizioni di dettaglio della Commissione U.E.
  • Incentivare l’utilizzo di veicoli a motore alimentati, in tutto o in parte, con combustibili alternativi (elettricità, idrogeno, gas naturale compresso – GNC-  e liquefatto – GNL- , gas di petrolio liquefatto – GPL -, energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto). Per questi mezzi, il nuovo art. 10 bis del dm prevede l’incremento massimo di 1 tonnellata della massa complessiva ordinaria,  per tener conto dell’installazione di componenti legate alla tecnologia a combustibile alternativo. Anche in questo caso, l’aumento di peso non deve comportare una maggiore capacità di carico.
  • Agevolare il trasporto intermodale di container o casse mobili di 45 piedi di lunghezza. A tal fine, è stato previsto:
    • l’aumento di 15 cm delle lunghezze massime autorizzate  per i veicoli (isolati o in combinazione) dotati di cabine con profilatura aerodinamica, che trasportino container o casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi (art. 10 ter del dm);
    • per gli autoarticolati a 5 o 6 assi, l’aumento del peso massimo autorizzato legato sempre al trasporto intermodale di container o di casse mobili di lunghezza fino a 45 piedi. In particolare, l’allegato 1, punto 2.2.2 prevede:
      • alla lettera c) – veicoli a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi – un peso massimo autorizzato di 42 ton;
      • alla lettera d) – veicoli a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi –  un peso massimo autorizzato di 44 ton.

Queste agevolazioni sono legate all’esecuzione di un trasporto intermodale (avente ad oggetto, naturalmente, container o casse mobili di lunghezza fino a 45 piedi), secondo le seguenti definizioni contenute nel nuovo art. 2 del dm:

  • trasporto combinato di cui al dm del 15 febbraio 2001 e ss modifiche. Per cui, deve trattarsi di un trasporto tra Stati della U.E, in cui la parte del tragitto fatta per ferrovia o per via mare superi i 100 Km in linea d’aria, mentre la parte del percorso stradale iniziale o finale:
    • nel trasporto marittimo non deve superare i 150 Km;
    • nel trasporto ferroviario, deve essere compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale.
  • trasporto per vie navigabili interne, purché il tragitto stradale non superi i 150 Km nel territorio della U.E, aumentabili a certe condizioni per raggiungere il più vicino terminale di trasporto idoneo.

  • Repressione del sovraccarico. L’art. 10 quater del dm  prevede che, entro il 27 Maggio 2021, con decreto del MIT (sentiti il Ministero dell’Interno e il MISE) vengano adottate misure specifiche per identificare e controllare su strada i veicoli in sovraccarico, ricorrendo: a sistemi automatici di pesatura certificati e collocati sulle infrastrutture stradali; ad apparecchiature di pesatura certificate installate a bordo degli automezzi, in grado di comunicare il peso dal veicolo in movimento al suo conducente e alle autorità competenti (questo sistema non può essere richiesto ai veicoli immatricolati in altro Stato membro).
  • Obblighi per lo spedizioniere e per il vettore, legati al trasporto di container o di casse mobili. L’art. 10 quinquies del dm prevede che per questa tipologia di trasporti, lo speditore (secondo la definizione ora inserita all’art.2, comma 1 del dm) consegni al vettore una dichiarazione contenente il peso del container o della cassa mobile trasportata; a sua volta, il vettore deve mettere a disposizione degli organi di controllo tutta la documentazione relativa al predetto trasporto fornitagli dallo speditore, per la verifica dell’eventuale  sovraccarico. Queste disposizioni verranno attuate con successivo decreto del MIT, che dovrà individuare gli schemi di documentazione e le informazioni minime da riportare.

Il testo del decreto del 6 Aprile 2017, completo dell’allegato 1, è disponibile cliccando qui.

NOR17142

Cordiali saluti.