
NOR16202 – Oggetto: Codice della strada. Taratura degli strumenti di misurazione della velocit?. Sentenza della Cassazione.
31 Agosto 2016
ALB16204 – Oggetto: Pedaggi autostradali. Domanda pedaggi 2015. Vademecum fase 2 di presentazione della domanda.
1 Settembre 2016Roma, 31 agosto 2016
SIA16203
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Iscrizione all’Albo gestori ambientali nella categoria 6, per le imprese che effettuano solo il trasporto trasfrontaliero dei rifiuti.
Con due delibere del 13 luglio 2016, il Comitato Nazionale ha stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 6, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di imprese straniere che svolgono servizi di movimentazione dei rifiuti con partenza dall’Italia verso l’estero o, viceversa, con destinazione nel nostro territorio, il cui obbligo d’iscrizione nell’Albo nazionale è stato introdotto a fine 2010, con la modifica dell’articolo 194 del testo unico ambientale; giacché per le imprese italiane di trasporto dei rifiuti, la sola iscrizione in una delle categorie 1 (rifiuti urbani), 4 (rifiuti speciali non pericolosi) o 5 (rifiuti speciali pericolosi) del nostro Albo consente automaticamente lo svolgimento dell’attività di trasporto trasfrontaliero, di cui alla categoria 6 (art. 8, DM 120/2014).
Va anche ricordato che l’obbligo in parola, che non prevede la presentazione di garanzie finanziarie, è stato ottenuto dalla scrivente Confederazione, al fine di stabilire condizioni di reciprocità alle imprese straniere che operano con l’Italia, rispetto agli obblighi posti da diversi Stati comunitari (come Germania e Austria) alle imprese italiane di trasporto rifiuti per operare sul loro territorio, con trasporti internazionali da o per l’Italia.
In particolare:
– con la delibera n. 3 (di cui ne dà pubblicità legale la gazzetta ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016) vengono stabiliti i criteri, i requisiti minimi di disponibilità di veicoli e personale e le modalità di iscrizione all’Albo in categoria 6 (con la relativa modulistica);
– mentre con la delibera n. 4 (di cui ne dà pubblicità legale la gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016), si prevedono le disposizioni e la modulistica per le variazioni o le cancellazioni di dette iscrizioni.
Relativamente alla delibera 3/2016 si fa notare che questa entra in vigore solo dal 15 ottobre 2016, e che dalla stessa data sostituisce le precedenti delibere (n. 3 del 22 dicembre 2010, n. 3 del 14 marzo 2011 e n. 1 del 16 gennaio 2012) con cui lo stesso Comitato Nazionale aveva previsto un’iscrizione provvisoria delle imprese estere per il trasporto trasfrontaliero dei rifiuti, in attesa che il nuovo Regolamento per l’Albo gestori (emanato con DM 3.6.2014 ed entrato in vigore il 7 settembre 2014) prevedesse una specifica categoria di attività (la 6), cui peraltro possono iscriversi le imprese italiane che non intendono svolgere trasporti nazionali di rifiuti, ma solo ed esclusivamente quelli “trasfrontalieri” (o meglio internazionali, sia verso paesi dell’Unione Europea, sia verso paesi extra-comunitari).
La nuova delibera obbliga ora le imprese interessate a presentare una domanda formale, esclusivamente con modalità telematica, d’iscrizione in categoria 6 con il modello di cui al suo allegato A (articolo 1) , nel quale le stesse dovranno indicare: di possedere la dotazione minima di veicoli e personale prevista per la classe cui intendono iscriversi (ad es. per l’iscrizione nella classe D – trasporto trasfrontaliero di quantità annue da 6 a 15 mila tonnellate – veicoli con almeno una portata utile complessiva di 8 tonnellate e 2 persone addette – cfr. articolo 2 e allegato B), di soddisfare il requisito comunitario di capacità finanziaria (9mila euro per il primo veicolo e 5mila per ciascun veicolo successivo al primo), anche in automatico con il fatto di aver ottenuto la Licenza Comunitaria (di cui al reg. UE 1072/2009) – cfr. art. 3 e allegato C, e di avere un responsabile tecnico (articolo 4), che fino alla nuova delibera su tale figura, potrà essere svolto dal legale rappresentante dell’impresa. Per i veicoli con cui intendono svolgere il trasporto dovranno ora e finalmente (si aggiunge da parte della scrivente) produrre le copie delle carte di circolazione, con l’attestazione del titolare/legale rappresentante dell’impresa, in qualità di responsabile tecnico, della loro idoneità in relazione ai tipi dei rifiuti da trasportare, al pari dell’obbligo già previsto per i vettori italiani all’atto della loro iscrizione all’albo gestori.
Un’importante disposizione riguarda infine le imprese estere che già dalla fine del 2010 si erano iscritte all’Albo gestori in via provvisoria (sulla base del d. lgs. 205/2010 e della menzionata delibera n. 3 del 22 dicembre 2010). Queste devono ora perfezionare e completare la loro iscrizione nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera (cioè entro 4 mesi dal 15 ottobre 2016, cioè entro il 12 febbraio 2017), potendo continuare ad operare, fino alla presentazione della domanda, sulla base della vecchia ricevuta d’iscrizione provvisoria; dalla presentazione della domanda, sulla base della nuova attestazione di presentazione della stessa domanda (allegato D), fino alla notifica del provvedimento definitivo.
Nel caso non presentino domanda nei 4 mesi, la loro ricevuta d’iscrizione provvisoria decade, con la loro conseguente cancellazione dell’Albo (cfr. articolo 5).
La delibera 4/2016 riguarda invece la variazione o la cancellazione dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6. Essa dispone che la variazione può essere fatta solo dopo la prima iscrizione nella categoria 6, ai sensi della precedente delibera 3 e secondo il modello di domanda allegato A. Per cui dal 15 ottobre 2016 (data di entrata in vigore della delibera 3) la presentazione della domanda di variazione dell’iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda d’iscrizione. Con la domanda di variazione l’impresa può anche aumentare i veicoli con cui intende operare o le tipologie di rifiuti che desidera trasportare. A tal fine potrà rendere una specifica dichiarazione di atto notorio (conforme all’allegato B alla delibera 4) e potrà subito operare con i veicoli nuovi o con le nuove tipologie di rifiuti, sulla base dell’accettazione della predetta dichiarazione rilasciata dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo gestori cui l’ha presentata, conforme a quella riportata nello stesso allegato B alla delibera.
Nel link sottoindicato si riportano i testi delle delibere nn. 3 e 4 del 13 luglio 2016.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


