NOR16202 – Oggetto: Codice della strada. Taratura degli strumenti di misurazione della velocit?. Sentenza della Cassazione.

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31 Agosto 2016

SIA16203 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Iscrizione all’Albo gestori ambientali nella categoria 6, per le imprese che effettuano solo il trasporto trasfrontaliero dei rifiuti.

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31 Agosto 2016

Roma, 31 Agosto 2016

NOR16202
SM

Oggetto: Codice della strada. Taratura degli strumenti di misurazione della velocità. Sentenza della Cassazione.

Con un’importante Sentenza pubblicata il 15 Luglio u.s (Sentenza n.14543/2016), la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato in maniera incontrovertibile il principio secondo cui “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.

La Sentenza fa applicazione della decisione della Corte Costituzionale n.113/2015, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6 del codice della strada, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”.

Conseguentemente, affinché l’apparecchiatura sia in regola (e, quindi, valido l’accertamento compiuto tramite la stessa), non basta che venga regolarmente controllata dalla ditta costruttrice, bensì è indispensabile che sia sottoposta a calibrature periodiche ai sensi della Legge 273/1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura.

D’altronde, aggiunge la Corte, sarebbe palesemente irragionevole pretendere la taratura periodica per “una qualunque bilancia di un mercato rionale”, e non fare altrettanto per una “complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo”.

Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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NOR16202

Sentenza