SIA16098 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Reato di gestione illecita di rifiuti per il trasporto senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o iscrizione sospesa.

Conferenza Stato – Regioni.

5 Aprile 2016

NOR16099 – Oggetto: nomina dell’Energy manager. Scadenza del 30 Aprile 2016.

5 Aprile 2016

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5 Aprile 2016

NOR16099 – Oggetto: nomina dell’Energy manager. Scadenza del 30 Aprile 2016.

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Roma, 5 aprile 2016

SIA16098
MQ

Oggetto: Trasporto rifiuti. Reato di gestione illecita di rifiuti per il trasporto senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o iscrizione sospesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la sospensione dell’iscrizione all’albo gestori ambientali equivale alla mancata iscrizione allo stesso e che entrambe queste situazioni integrano il reato di “gestione illecita dei rifiuti”, punito penalmente dall’articolo 256 del testo unico ambientale, con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro e l’arresto da tre mesi ad un anno (da 6 mesi a due anni in caso di rifiuti pericolosi).

Questa affermazione è stata assunta dalla Cassazione (terza sezione penale) con sentenza n. 14273 del 2015, con la quale ha risolto un caso di banale sospensione dell’iscrizione all’albo gestori ambientali da parte di un vettore, che non aveva provveduto al pagamento delle due marche da bollo da apporre sul provvedimento di conferma dell’iscrizione.

Nella propria sentenza la Cassazione confuta la tesi del Tribunale di Forlì (che invece aveva dissequestrato l’autocarro del vettore con iscrizione all’albo sospesa), secondo la quale la sospensione non integra la “mancanza dell’autorizzazione”, per cui il reato non sussiste.

Nel link sotto indicato si riporta la sentenza n. 14273/2015 della Cassazione, unitamente ad un articolo della stampa specializzata sulla stessa, sull’attività dell’Albo gestori ambientali e le sue principali delibere degli ultimi tre anni.

Cordiali saluti.

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SIA16098

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Sentenza cassazione