NOR16099 – Oggetto: nomina dell’Energy manager. Scadenza del 30 Aprile 2016.

SIA16098 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Reato di gestione illecita di rifiuti per il trasporto senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o iscrizione sospesa.

5 Aprile 2016

NOR16100 – Oggetto: Autorità di regolazione dei Trasporti. Contributo al funzionamento anno 2016.

6 Aprile 2016

SIA16098 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Reato di gestione illecita di rifiuti per il trasporto senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o iscrizione sospesa.

5 Aprile 2016

NOR16100 – Oggetto: Autorità di regolazione dei Trasporti. Contributo al funzionamento anno 2016.

6 Aprile 2016

Roma, 5 Aprile 2016

NOR16099
SM

Oggetto: nomina dell’Energy manager. Scadenza del 30 Aprile 2016.

Entro il 30 Aprile p.v, le  imprese che nel 2015 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), devono procedere alla nomina dell’Energy manager, come previsto dall’art. 19 della Legge 10/1991.

Quest’anno è in vigore un’importante novità: infatti, le nomine potranno essere inviate alla FIRE esclusivamente attraverso la nuova piattaforma web NEMO accessibile dal seguente link: https://nemo.fire-italia.org/

Per agevolare l’adempimento, la FIRE ha:

  • predisposto un manuale per l’utenza, che illustra i passaggi da compiere per l’accreditamento del soggetto nominante, l’inserimento e l’invio della nomina dell’energy manager;
  • creato un’applicazione in formato excel a supporto del calcolo dei consumi equivalenti di petrolio (TEP), da utilizzare prima di procedere alle fasi di seguito descritte per verificare se si è o meno soggetti all’obbligo in esame. L’applicazione può essere prelevata al seguente link, cliccando sulla scritta “Modulo per il calcolo dei TEP”:
    http://em.fire-italia.org/
  • istituito un indirizzo di posta elettronica (energymanager@fire-italia.org) e dei numeri di telefono (06.30483482 – 06.30483626), per richiedere tutte le spiegazioni del caso sulla nuova procedura.

La nomina dell’energy manager è stata articolata in quattro passaggi obbligati, ognuno propedeutico all’altro, da completare entro la scadenza del 30 Aprile:

  1. accreditamento del soggetto nominante, che richiede:
  1. l’inserimento delle generalità della società, del rappresentante legale e del soggetto referente, nel modulo “anagrafica soggetto” accessibile sempre dalla citata piattaforma web NEMO;
  2. una volta completato l’inserimento dei predetti dati, la stampa della domanda di registrazione e della dichiarazione sostitutiva di certificazione generate in automatico dal sistema. Entrambi i documenti devono essere firmati dal rappresentante legale ed inoltrati via PEC all’indirizzo PEC della FIRE (fireamministrazione@pec.it). E’ previsto anche l’invio a mezzo raccomandata ma, poiché la procedura deve essere completata entro il 30 Aprile, ne sconsigliamo vivamente l’utilizzo.
  3. L’invio della richiesta di accreditamento alla FIRE (cliccando sul pulsante “Invia per approvazione”), che la prenderà in carico soltanto dopo averla ricevuta via PEC ai sensi del precedente punto b).

  1. Approvazione dell’accreditamento del soggetto nominante, che prevede l’invio delle credenziali di accesso alla piattaforma NEMO, via e mail da parte della FIRE, al referente e al rappresentante legale dell’impresa;
  2. Inserimento delle generalità del soggetto nominato energy manager, dei consumi specifici di energia in fonti primarie, così come misurati/conosciuti dall’impresa (la piattaforma trasformerà automaticamente i dati inseriti in TEP – tonnellate equivalenti di petrolio) e degli eventuali energy manager locali (opzione facoltativa, prevista per i soggetti multi sito – ossia con più stabilimenti produttivi o con diversi edifici con consumi rilevanti).
  3. Verifica della nomina. La Fire controlla la correttezza dei dati inseriti e, in caso di esito positivo, procede a convalidare la nomina e a darne comunicazione via e mail al soggetto indicato come referente. Qualora la FIRE non convalidasse la nomina, avendo riscontrato degli errori nella compilazione della modulistica, ne darà notizia al referente via e mail insieme ai motivi alla base della decisione. In questo caso, l’organizzazione nominante può sempre integrare e modificare i dati inseriti, procedendo quindi ad un nuovo invio. La Fire, inoltre, provvede ad avvisare della nomina l’energy manager, via e mail.

Restano confermati i contenuti della circolare esplicativa del MISE del 18 Dicembre 2014, tra i quali ricordiamo i seguenti:

  • la valutazione dei consumi, “va riferita all’energia consumata … per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc..), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso…”;
  • per quanto riguarda le imprese che trasportano carburanti (punto 11 della circolare ministeriale) “i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi”. Quindi, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte, rileva il combustibile consumato dal veicolo e non quello trasportato in cisterna, per essere venduto.
  • Come in passato, non sono richiesti requisiti particolari per la designazione ad Energy manager. Tuttavia, la circolare sottolinea che questa figura offre un supporto sulle tematiche energetiche per cui, soprattutto nelle grandi organizzazioni, è preferibile che venga indicato un profilo dirigenziale. In presenza di un sistema di gestione dell’energia (ISO 50001), l’Energy Manager si configura come responsabile del sistema stesso.

Eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati, fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci, a condizione che la nomina venga inviata alla FIRE, con la procedura prima descritta, entro il 30 Aprile p.v.

Ricordiamo, infine, che la violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 € (art.34, Legge 10/1991); l’invio tardivo non sana l’irregolarità, ma potrà essere considerato per applicare una sanzione tra il minimo e il massimo.

Il manuale predisposto dalla FIRE, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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NOR16099

linee guida FIRE