SIA12020 – Trasporto Rifiuti. Modifiche al Testo Unico SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. D.M. Ambiente 10 novembre 2011, n. 219 su S.O. alla G.U. n. 4 del 05.01.2012.

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Roma, 18 gennaio 2012

SIA12020
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Modifiche al Testo Unico SISTRI,  sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. D.M. Ambiente 10 novembre 2011, n. 219 su S.O. alla G.U. n. 4 del 05.01.2012.

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente 10 novembre 2011, n. 219, che apporta modifiche ed integrazioni al cd. Testo unico SISTRI  (cioè al D.M. Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 – cfr. circolare Conftrasporto SIA11085 del 29 aprile 2011).

Si tratta di un provvedimento che recepisce una quarantina circa di modifiche alla disciplina tecnica del SISTRI, la maggior parte delle quali solo terminologiche o formali, che migliorano di poco il meccanismo generale di un sistema di tracciabilità che fino ad ora non ha mai dato prova di poter funzionare efficacemente e soprattutto di sostituire validamente il sistema cartaceo, che fino a tutto il 1° aprile 2012 (salvo ulteriori proroghe)  continuerà a documentare le operazioni di gestione e movimentazione dei rifiuti speciali e pericolosi.

Tra le modifiche introdotte con il nuovo decreto, in vigore dal 7 gennaio scorso, nella disciplina tecnica del SISTRI si segnalano:

a) la responsabilità della custodia dei dispositivi USB, che è ora del solo legale rappresentante dell’impresa, essendo stata esclusa quella dei suoi delegati (cfr. modifiche articolo 2, comma 1, lettera b) e aggiunta del comma 1 dell’articolo 9);
b) l’introduzione di uno specifico dispositivo USB per l’interoperabilità (cfr. modifica art. 2, comma 1, lettere d) ed i), quella relativa all’introduzione del comma 1-ter nell’articolo 8 del Testo Unico) per la quale è stato previsto un nuovo ed apposito articolo del testo Unico, il 21-bis, rubricato appunto “disposizioni in materia di interoperabilità”. Il rilascio di questo nuovo dispositivo può essere richiesto dagli iscritti al SISTRI.  Esso dovrebbe consentire agli operatori di interfacciare direttamente con il sito del SISTRI i propri software gestionali dei rifiuti, firmando direttamente attraverso i software utilizzati le schede SISTRI nelle quali vengono registrati i dati dei rifiuti prodotti e quelli movimentati. Il dispositivo per l’interoperabilità va custodito presso il centro elaborazione dati dove sono inseriti i software gestionali dell’azienda. Detto luogo va indicato in fase di accreditamento per l’interoperabilità e qui deve essere disponibile in qualunque momento all’autorità di controllo;
c) la possibilità dei soggetti iscritti al SISTRI di richiedere ulteriori dispositivi USB per le unità locali od operative, al fine di gestire più operazioni al giorno (introduzione del comma 1-bis, nell’articolo 8 del testo unico). Questa richiesta è stata avanzata fin dagli scorsi mesi di maggio e giugno da ASSTRI/Conftrasporto ed il suo accoglimento consente di sveltire le operazioni di registrazione dei rifiuti prima della partenza, ma da sola non è sufficiente per efficentare il funzionamento complessivo del sistema;
d) la previsione di una specifica procedura di emergenza (cfr. modifica articolo 12, comma 1 e all’articolo 21 del testo unico), da adottare non solo quando il soggetto SISTRI si trova a non poter disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari per utilizzare il sistema causa assenza rete, ma anche per l’ipotesi di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione al sistema. In tali casi, come già previsto dal Testo unico,  la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione è effettuata  dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Il nuovo provvedimento ha ora inoltre previsto che: “Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all’area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della Scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore”.
e) piccoli produttori: con la specifica introduzione del comma 1bis all’articolo 14 del testo unico, è stato ora previsto che i produttori di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti  (in relazione ai quali gli adempimenti SISTRI scatteranno solo dopo il 1° giugno 2012) dal 2 aprile 2012 dovranno, nel caso conferiscano i propri rifiuti ad imprese di trasporto professionali, comunicare a questi i dati relativi ai rifiuti movimentati necessari alla compilazione della scheda SISTRI e conservarne (per tre anni) le relative copie che riceveranno dal trasportatore stesso e dal gestore dell’impianto di smaltimento o recupero;
f) cambiamenti aziendali: dopo aver specificato a quale indirizzo vanno restituiti i dispositivi USB (normali o quelli per l’interoperabilità) nel caso di cessazione di attività (modifica al comma 1, dell’articolo 21); il nuovo provvedimento stabilisce anche che,   al fine di evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l’interoperabilità, gli operatori subentranti dovranno prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, “inviare al SISTRI, accedendo all’area “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell’intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l’interoperabilità rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalità “GESTIONE AZIENDE”. Il SISTRI procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l’esistenza di non conformità tra i predetti dati e tali difformità permanessero per più di 60 giorni dalla modifica dell’intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l’interoperabilità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi (comma 3, articolo 21).
Per i trasportatori di rifiuti poi, la modifica al quinto ed ultimo comma dell’articolo 21 del Testo Unico consente ora di comunicare le variazioni di sede, cambio impresa, titolarità dispositivi ed USB, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, alla Sezione regionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, le comunica al SISTRI. Specificando che modalità e procedure per svolgere dette variazioni sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo, sentito il SISTRI (fermo restando l’obbligo per l’operatore di provvedere all’eventuale integrazione dei contributi al SISTRI).
g) da ultimo vengono completamente sostituiti gli allegati al precedente decreto con i nuovi e corrispondenti allegati IA (procedure d’iscrizione al SISTRI); IB (procedura installazione black-box); II (ripartizione dei contributi al SISTRI per tipologie di operatori) e III (tipologia delle Schede SISTRI e loro utilizzo).

Si riporta al link sotto indicato il testo del DM 10 novembre 2011 e dei suoi allegati.

Cordiali saluti.

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SIA12020

Decreto ministeriale