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21 Ottobre 2011Roma, 21 ottobre 2011
SIA11210
MQ
Oggetto: Autotrasporto. Chiarimenti sulla classificazione delle attività di trasporto relative alla pulizia manutentiva delle reti fognarie con riferimento alla legge 298/74.
Con nota del 19 ottobre 2011, la Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto alla nostra richiesta di chiarimenti in ordine alla determinazione (conto terzi o conto proprio) della natura del trasporto di rifiuti generati dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, affermando che “qualora il trasporto di rifiuti generati dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie avvenga su richiesta di un soggetto committente terzo rispetto a chi esercita l’attività di trasporto stessa, in virtù della vigente normativa di settore, la relativa attività ricade necessariamente nell’ambito della disciplina del trasporto di cose per conto di terzi e non in conto proprio…”
Detto chiarimento è stato richiesto da Conftrasporto, a seguito del nuovo comma 5 dell’articolo 230 del D. Lgs. 152/2006 (introdotto con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), che ai fini ambientali ha ritenuto che i “rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva” e che con tale affermazione, con ciò aumentando le perplessità sulla controversa natura del trasporto in oggetto.
Si riporta nel link sotto indicato sia la nota ministeriale che la nostra richiesta iniziale.
Cordiali saluti.
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