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5 Ottobre 2006
Albo Autotrasportatori. Formazione manageriale per le imprese di autotrasporto.
5 Ottobre 2006Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19.7.2006 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 12 luglio 2006, che reca disposizioni applicative del D. M. 198/2005 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.
Il decreto in oggetto, in vigore dal 20 luglio 2006, contiene le seguenti novità rispetto al precedente provvedimento disciplinante la materia (D. D. 27 luglio 2004, ora abrogato):
– favorisce l’accesso alla titolarità delle autorizzazioni internazionali, in particolare delle CEMT, al maggior numero di imprese;
– specifica che per l’ottenimento di qualsiasi autorizzazione al trasporto internazionale l’impresa richiedente deve avere in disponibilità almeno un veicolo di massa superiore a 6 tonnellate a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto o vendita con riserva di proprietà;
– stabilisce che il rinnovo delle autorizzazioni internazionali e delle CEMT avverrà in due momenti diversi e rispettivamente:
– entro il termine perentorio del 30 settembre (dell’anno precedente a quello cui si riferiscono), per il rinnovo e la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali internazionali extra-UE;
– entro il termine perentorio del 31 ottobre (dell’anno precedente a quello cui si riferiscono), per il rinnovo e la graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT.
Si raccomanda quindi alle imprese interessate di rispettare le date sopra indicate per la presentazione delle proprie domande, giacché anche un giorno di ritardo comporterà, d’ora in poi, la perdita dell’autorizzazione posseduta. Nulla vieta, peraltro, ad un’impresa che voglia fare richiesta sia per il rinnovo delle autorizzazioni internazionali che delle CEMT di presentare domande in un’unica data, ma in tal caso dovrà farlo prima del 30 settembre;
– fissa che, per il rinnovo dell’autorizzazione CEMT o la partecipazione alla graduatoria per assegnazione di ulteriori titoli, l’impresa deve avere effettuato almeno 11 viaggi nell’area CEMT (esclusa la zona UE/SEE) nei primi 11 mesi dell’anno (da gennaio a novembre), dimostrando tali percorrenze con la restituzione dei fogli di viaggio CEMT o delle autorizzazioni bilaterali utilizzate entro due settimane dal termine di ciascun mese di utilizzo;
– introduce una disposizione specifica, per disciplinare l’eventuale caso di riduzione del contingente italiano delle autorizzazioni CEMT (articolo 7);
– chiarisce meglio i casi di trasferimento di autorizzazioni internazionali, ancora possibili (art. 12);
– riporta infine nuovi moduli per le domande da presentare.
Il decreto è disponibile nell’Area Modulistica del sito Confederale.
Per accedervi è necessario essere utenti registrati.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


