
Interruzione del termine di prescrizione quinquennale per la notifica della cartella esattoriale.
5 Ottobre 2006
Rilascio autorizzazioni internazionali e autorizzazioni CEMT
5 Ottobre 2006La normativa sulle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari (Legge 890 del 1982), è applicabile anche a quelli relativi ad infrazioni del codice della strada. Pertanto, laddove non sia stato possibile reperire il destinatario all’indirizzo specificato sulla busta, l’atto va consegnato ad uno dei soggetti presenti nel medesimo luogo, individuati ai sensi dei commi 2 e 3, art. 7 della citata Legge e quindi, nell’ordine, ad una persona:
– di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario;
– addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario;
– che ricopre l’incarico di portiere dello stabile ovvero che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
Con la Sentenza n° 13063 del 1 Giugno 2006, la V sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l’Agente Postale non è tenuto a verificare se la persona che ritira materialmente l’atto, sia in concreto titolata a riceverlo; secondo questa Sentenza, infatti, affinché la notifica sia valida è sufficiente che l’Agente postale attesti che la consegna del plico è stata fatta, all’indirizzo riportato sulla busta, a persona qualificatasi tra quelle elencate nei predetti commi 2 e 3, art. 7 della Legge 890/1982. Spetterà poi al destinatario l’onere di dimostrare in giudizio che, nonostante la dichiarazione effettuata all’Agente Postale, detta persona non aveva titolo a ricevere l’atto.
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Redattore: Centro Informazione Conftrasporto


