Ordinanza di ingiunzione del Prefetto. Termini di emanazione

Il ritorno degli untori

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Con la riforma del Codice della strada attuata nel 2003 (Legge 214 del 1 Agosto 2003, di conversione del Decreto Legge n.151/2003), il Prefetto deve emettere l’Ordinanza di ingiunzione entro un termine massimo, trascorso il quale il Ricorso si ritiene accolto. Questo termine risulta dalla lettura degli artt.203 e 204 c.d.s, ed è pari a:

– 180 giorni dal ricevimento del Ricorso, quando è presentato al Comando o Ufficio di appartenenza dell’organo accertatore. Di questi giorni, 60 sono stati previsti per consentire, al suddetto Comando o Ufficio, l’invio al Prefetto del Ricorso (e dell’annessa documentazione), mentre i restanti 120 costituiscono il tempo concesso al Prefetto per emettere l’Ordinanza;
– 210 giorni, se il Ricorso è proposto direttamente al Prefetto. In questo caso, infatti, ai 180 giorni di cui sopra occorre aggiungerne altri 30 per consentire al medesimo Prefetto di trasmettere il Ricorso all’Organo accertatore, per l’istruzione della pratica.
– In entrambi i casi, il termine resta sospeso se il Ricorrente ha chiesto di essere ascoltato; in questo caso, la sospensione è efficace dalla data di notifica dell’invito a comparire, a quella di svolgimento dell’audizione (o in cui detta audizione avrebbe dovuto svolgersi, se il Ricorrente non si è più presentato).

Se il Ricorso è proposto direttamente al Prefetto, è possibile che non venga rispettato il termine prima visto di 210 giorni (o quello più ampio, in caso di audizione dell’interessato), quando il ricorrente abbia commesso delle imprecisioni nello specificare il Comando o l’Ufficio di appartenenza dell’Agente accertatore. Ciò nonostante, anche in questo caso il G.d.p. di Torino, con la Sentenza del 15.11.2005 n. 15146, ha ritenuto illegittima l’Ordinanza di ingiunzione così pronunciata:

a) se il Prefetto, facendo uso della normale diligenza, poteva individuare detto Comando o Ufficio nei trenta giorni previsti dalla norma;
b) oppure, vista l’impossibilità di quanto sopra, quando il Prefetto non si sia immediatamente rivolto al ricorrente, chiedendogli di specificare il Comando o l’Ufficio dell’Agente.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto