
INA19047 – Oggetto: Inail. Riduzione del premio per prevenzione dopo il primo biennio di attività.
8 Febbraio 2019Intervista al TGCom
9 Febbraio 2019Roma, 8 Febbraio 2019
NOR19048
SM
Oggetto: Privacy. Chiarimenti del Garante sul ruolo dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela.
Nella newsletter del 7 Febbraio u.s, è stata pubblicata la nota con la quale il Garante per la privacy ha precisato ruolo e responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela, alla luce del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Regolamento 2016/679, in vigore dal 25 Maggio 2018 – vedi la nota Conftrasporto NOR18114 del 4 Maggio 2018).
In particolare, rispondendo ai quesiti sottoposti dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro e da numerosi professionisti, il Garante ha chiarito che il predetto Regolamento sulla privacy si pone in linea di continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE, confermando le definizioni di titolare e responsabile del trattamento dove il primo resta il soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”, mentre il secondo è colui che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.
Pertanto i consulenti del lavoro sono:
- “titolari del trattamento” quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche;
- “responsabili del trattamento” quando, invece, trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell’incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare. E’ il caso, ad esempio, dei consulenti che curano per conto di datori di lavoro la predisposizione delle buste paga, delle pratiche relative all’assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali, trattando una pluralità di dati personali, anche sensibili, dei lavoratori. Si tratta di informazioni raccolte e utilizzate dai datori di lavoro in base al contratto e a norme di legge e di regolamento (come quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale), e che vengono gestite dai consulenti cui sono esternalizzati i servizi sulla base delle discipline di settore e delle regole deontologiche pertinenti. Ed è sul contratto di affidamento dell’incarico e di designazione a responsabile del trattamento da parte del cliente, che si basa la legittimità dei trattamenti realizzati dal consulente.
Il Garante ha chiarito infine che ai consulenti, pur in qualità di “responsabili” del trattamento, viene riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati.
Cordiali saluti.
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