NOR18210 – Oggetto: Privacy. D.lgs di adeguamento del Codice della privacy italiano, al Regolamento U.E 2016/679

Monday outlook – 17/09/2018

17 Settembre 2018

Ocse – Education at a glance 2018. Uno sguardo sull’istruzione. La situazione Italiana – 12/09/2018

17 Settembre 2018

Monday outlook – 17/09/2018

17 Settembre 2018

Ocse – Education at a glance 2018. Uno sguardo sull’istruzione. La situazione Italiana – 12/09/2018

17 Settembre 2018

Roma, 17 Settembre 2018

NOR18210
SM

Oggetto: Privacy. D.lgs di adeguamento del Codice della privacy italiano, al Regolamento U.E 2016/679

Il 19 Settembre entrerà in vigore il d.lgs 101 del 10 Agosto u.s (su Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 Settembre), che interviene sulle norme del Codice della privacy italiano contenute nel d.lgs 196/2003, adeguandole alla luce dell’entrata in vigore, lo scorso 25 Maggio, del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche (Regolamento 2016/679, sul quale vedi la nota Conftrasporto NOR18114 del 4 Maggio u.s).

Dopo aver stabilito che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della normativa europea e del Codice della privacy italiano, ed aver individuato l’Autorità di controllo nel Garante per la protezione dei dati personali, il decreto ha affrontato alcune tematiche tra cui quella delle sanzioni, in merito alla quale ha provveduto a:

  • indicare (tramite rinvio alle singole disposizioni – vedi art. 15) le fattispecie che fanno scattare i severi importi previsti dalla normativa europea (che, ricordiamo, possono arrivare fino a 20 mln o, per le imprese, al 4% del fatturato), assegnando il compito di irrogarle al Garante per la privacy (art.15.3);
  • introdurre una forma di oblazione consistente nella possibilità di definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e pagando un importo pari alla metà della sanzione irrogata (cfr. art. 166, comma 8, del Codice);
  • mantenere ed introdurre, nel nostro ordinamento, una serie di illeciti penali legati sempre a violazioni sulla privacy. Tra gli altri, sono stati confermati quelli sull’impiego illegittimo di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori e sul divieto di indagini sulle opinioni politiche, che continuano ad essere puniti con l’arresto da 15 giorni ad 1 anno;
  • prevedere la definizione agevolata delle controversie pendenti (art. 18). Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione alla data del 25 maggio u.s, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale, da effettuarsi entro il 18 dicembre p.v. Decorso tale termine, l’atto diventa titolo esecutivo con obbligo di corrispondere gli importi indicati entro il 16 febbraio 2019.

Il decreto, inoltre, (art. 21) è intervenuto sulle autorizzazioni generali già adottate dal Garante. In particolare, con Provvedimento da porre in consultazione pubblica entro 90 gg dall’entrata in vigore del decreto, il Garante dovrà individuare le prescrizioni relative ad autorizzazioni concesse per determinati trattamenti (ad. es, quelli necessari per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale) che risultano compatibili con le nuove disposizioni, provvedendo, ove occorra, ad aggiornarle. Le autorizzazioni ritenute incompatibili diventano inefficaci dalla pubblicazione in GU del relativo Provvedimento del Garante; stessa sorte toccherà alle autorizzazioni emesse su tematiche differenti ed adottate prima del 19 Settembre p.v, (art.21.3).

Infine, per i primi 8 mesi (cioè fino al 19 maggio 2019), il Garante terrà conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie (art.22.13).

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

NOR18210

DLGS 10 agosto 2018