NOR18108 – Oggetto: Contributo al funzionamento dell’Autorità di regolazione dei Trasporti, richiesto alle imprese di autotrasporto merci. Accoglimento ricorso della FAI.

La FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – vince il ricorso contro l’ART.

3 Maggio 2018

FRM18109 – Oggetto: bando per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti 2018

3 Maggio 2018

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Roma, 3 Maggio 2018

NOR18108
SM

Oggetto: Contributo al funzionamento dell’Autorità di regolazione dei Trasporti, richiesto alle imprese di autotrasporto merci. Accoglimento ricorso della FAI.

Con Sentenza pubblicata lo scorso 2 Maggio a seguito di un ricorso proposto dalla FAI, il TAR Piemonte ha annullato la lettera i), art.1, della deliberazione n.145/2017 dell’Autorità di regolazione dei trasporti, che assoggettava al pagamento del contributo al funzionamento di questo organismo, i “servizi di trasporto merci su strada, connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”; servizi che il successivo comma 2 della delibera individuava in via presuntiva, in quelli svolti da “..imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2017, nella propria disponibilità almeno 10 veicoli, ciascuno di massa complessiva superiore a 16.000 (sedicimila) chilogrammi”.

Di conseguenza, per effetto di questa decisione, le predette imprese NON dovranno versare all’ART il contributo in esame richiesto per l’anno 2018 e, se già effettuato, avranno il diritto di chiederne la restituzione. Ovviamente, va aggiunto che quanto sopra resta valido salvo che l’ART non decida di impugnare la Sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato e quest’ultimo giudice accolga l’eventuale ricorso.

Le motivazioni dell’annullamento rispecchiano quelle della Sentenza del TAR Piemonte dello scorso anno (emessa sempre in accoglimento di un ricorso della FAI – vedi circolare Conftrasporto NOR17104 del 27 Aprile 2017): ad oggi, l’ART non ha svolto nessun tipo di intervento diretto nel settore dell’autotrasporto merci, mentre – come evidenziato dal TAR per l’ennesima volta, “la platea degli obbligati ..deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”.

Il TAR Piemonte ha inoltre respinto il tentativo dell’ART di includere tra gli obbligati le imprese di autotrasporto merci, in qualità di fruitori di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ecc.. (quindi, di strutture rispetto alle quali l’ART ha invece esercitato dei poteri di regolazione), in quanto “le imprese di autotrasporto sono e restano utenti/beneficiari (come in generale lo sono tutti gli utenti dei trasporti), e non certo destinatari della disciplina regolatoria”.

Il testo della Sentenza del TAR Piemonte è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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NOR18108

Sentenza ART