R.E TE. IMPRESE ITALIA – Def e manovra: troppo fisco su imprese – 19/04/2017
26 Aprile 2017Oggi nel web il questionario sui trasporti del Movimento 5 Stelle.
27 Aprile 2017Roma, 27 Aprile 2017
NOR17104
SM
Oggetto: Contributo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Accoglimento del ricorso della FAI da parte del TAR Piemonte.
Facciamo seguito alla nota informativa NOR17091 del 10 Aprile u.s, per comunicarvi che il TAR Piemonte ha accolto il Ricorso presentato dalla FAI contro la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 139 del 24 Novembre 2016 che, come si ricorderà, continuava ad includere le imprese di autotrasporto merci e/o passeggeri su strada tra i soggetti obbligati, anche per il corrente anno, al pagamento del contributo al funzionamento di detta Autorità.
In particolare, con la Sentenza n. 539 del 21 Aprile u.s, il TAR ha condiviso le considerazioni effettuate dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n.69 del 7 Aprile u.s, ed ha quindi concluso che “quanto agli autotrasportatori, rappresentati dall’associazione ricorrente, costoro non possono annoverarsi tra i legittimi destinatari del contributo dovuto ad ART per l’anno 2017, non risultando alcuna concreta attività di intervento dell’ART in questo settore (neppure allegata dall’amministrazione), così come non è stata allegata la sussistenza di oggettive ragioni di mercato che comporterebbero l’attivazione delle competenza di cui all’art. 37 comma 2 lett. b) del d.l. n. 201/2011.”. Conseguentemente il TAR, in accoglimento del ricorso, ha annullato la lettera h) della delibera prima indicata, che includeva tra i soggetti tenuti alla contribuzione i “servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada”; per cui nessun contributo è dovuto dalle imprese che svolgono questi servizi.
Il testo della Sentenza del TAR Piemonte è a disposizione degli interessati presso la Segreteria Generale della Conftrasporto.
Cordiali saluti.


