Intervista al Presidente Paolo Uggé
8 Gennaio 2018
LAV18005 – Oggetto: Lavoro. Obbligo di assunzione di soggetti disabili. Fine del regime transitorio previsto dall’art.3, comma 2 della Legge 68/1999.
8 Gennaio 2018Roma, 8 Gennaio 2018
NOR18004
SM
Oggetto: Legge di Bilancio 2018. Commento alle principali disposizioni.
Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto NOR18003 del 3 Gennaio u.s, per riepilogare alcune delle disposizioni di maggiore interesse, contenute nella Legge di Bilancio 2018 (Legge n.205 del 27 Dicembre 2017, pubblicata sul S.O n.62 alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 Dicembre 2017).
Com’è noto (vedi la nota Conftrasporto prima citata), la Legge contiene delle misure di sicuro interesse per le nostre imprese:
- la proroga anche per il 2018 del super ammortamento, legato all’acquisto di veicoli commerciali nuovi per l’esercizio dell’attività di trasporto, con una percentuale ridotta rispetto allo scorso anno: infatti, il comma 29, art. 1 della Legge, fissa nel 30% (al posto del 40% applicato nel 2017) la maggiorazione del costo di acquisizione deducibile a titolo di ammortamento o canone leasing. L’investimento dovrà essere effettuato nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre di quest’anno, oppure entro il 30 Giugno 2019 a patto che, entro il 31 Dicembre p.v, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisizione;
- la proroga annuale, sino al 31.12.2018, delle sanzioni per la mancata applicazione del SISTRI (comma 1135 art.1), già ampiamente descritta nella circolare Conftrasporto SIA17290 del 22.12.2017 (segnaliamo peraltro che, nella versione definitiva della Legge di Bilancio, le disposizioni sul SISTRI sono contenute nel comma 1135 anziché nel comma 670 bis, indicato nell’appena citata nota Confederale), insieme al contenuto del nuovo art. 194 bis del T.U ambientale introdotto sempre dal medesimo comma dell’ultima Legge di Bilancio;
- l’istituzione presso il MIT del Partenariato per la logistica e i trasporti (art.1, comma 585);
- la proroga al 1 Gennaio 2019 dell’entrata in vigore del documento unico di circolazione di cui al d.lgs 98/2017 che, altrimenti, sarebbe diventato obbligatorio dal prossimo mese di Luglio (vedi la nota Conftrasporto NOR17156 del 28 Giugno 2017). Conseguentemente, viene posticipata alla stessa data l’entrata in vigore di tutte quelle ulteriori novità previste dall’art. 5 del medesimo d.lgs, legate al predetto documento unico (es.la cancellazione d’ufficio dal CED e dal P.R.A del veicolo, in caso di mancato pagamento del bollo per almeno 3 anno consecutivi).
La lettura della Legge di Bilancio fa emergere anche altre misure di sostegno per le imprese, tra le quali:
- la proroga dell’iper ammortamento, ovvero della possibilità di incrementare del 150% il costo sostenuto per l’acquisizione di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, compresi nella Tabella A della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232 dell’11.12.2016). Anche in questo caso, l’investimento deve effettuarsi nel 2018 o, al più tardi, entro il 30 Giugno 2019, alle stesse condizioni viste per il super ammortamento. Peraltro, sempre la Legge di Bilancio dello scorso anno prevedeva per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali previsti nell’allegato B della medesima Legge; la Legge di Bilancio appena approvata (art.1, comma 32) ha ampliato la gamma di questi beni, aggiungendo alla Tabella B anche le seguenti voci:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita’ di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematicadi prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)
Il comma 35 precisa che la vendita del bene agevolato durante il periodo di fruizione della misura, non comporta la perdita delle quote residue del beneficio purché l’impresa: sostituisca il bene originario con uno strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017; attesti con le modalità previste per l’iper ammortamento (dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di valore superiore a €.500.000, tramite perizia tecnica giurata), le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
- La previsione di un credito di imposta (commi da 46 a 56) per le “attivita’ di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta’ aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A (della Legge di Bilancio 2018)”. Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti sopra citati; per ciascun beneficiario, l’importo massimo annuale del credito non può superare i 300.000 € per le attività di formazione relative agli ambiti sopra indicati, pattuite con contratti collettivi aziendali o territoriali. La misura non riguarda la formazione ordinaria o periodica stabilita dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambientale e da ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. Le disposizione attuative verranno emanate con decreto del MISE.
- Il rifinanziamento della Sabatini Ter (commi da 40 a 42), fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
- Gli incentivi all’occupazione giovanile (commi da 100 a 108 e 114), per favorire l’assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Si tratta, in particolare: dell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (premi Inail esclusi), per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 € annui (riparametrato su base mensile), per le assunzioni operate dal 1 Gennaio 2018 di individui di età inferiore ai 30 anni (o 35 anni non compiuti, per quelle eseguite fino al 31 Dicembre p.v), non occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro; dell’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali (anche in questo caso, premi Inail esclusi), per i datori di lavoro privati che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, assumano a tempo indeterminato studenti che, presso lo stesso datore, hanno seguito attività di alternanza scuola – lavoro o un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Tra le altre misure che impatteranno sull’operatività delle imprese, segnaliamo invece le seguenti:
- dal 1 Gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (commi 909 e da 915 a 917). Per la trasmissione al SdI, sarà possibile avvalersi anche di soggetti intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore. Dal predetto obbligo, sono esclusi i contribuenti minimi e quelli in regime forfettario. Peraltro, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, l’entrata in vigore della fatturazione elettronica viene anticipata al 1 Luglio 2018. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate fisserà nel dettaglio le informazioni che dovranno essere trasmesse all’Agenzia. Conseguentemente, dal 1 Gennaio 2019 viene abrogato lo spesometro.
- Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi a tali operazioni (salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche). La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’emissione del documento, o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Anche in questo caso, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di applicazione.
- Per le imprese in contabilità semplificata che optino per la memorizzazione – trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni – prestazioni di servizi, sempre il comma 909 della Legge introduce un nuovo art. 3 nel d.lgs 127/2015 (intitolato “incentivi per la tracciabilità dei pagamenti), in virtù del quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione: gli elementi informativi necessari per la predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA; una bozza di dichiarazione annuale IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli eseguiti; le bozze dei modelli F24 con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso;
- Dal 1 Luglio 2018, il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti, a pena di una sanzione da 1.000 a 5.000 € (commi da 910 a 914). Per il pagamento occorrerà utilizzare uno degli strumenti elencati dal comma 910: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN comunicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale, in cui il datore abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato;
- La soppressione della scheda carburante (commi da 920 a 927). In particolare, il comma 920 della Legge introduce un nuovo periodo nel comma 3, art.22 del dpr 633/1972, il quale prevede che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”. Inoltre, sono state modificate le norme contenute nel TUIR (attraverso l’inserimento del comma 1 bis nell’art. 164 del dpr 917/86) e nel T.U in materia di IVA (prevedendo un nuovo periodo nell’art. 19 bis 1, lett. d, comma 1 del dpr 633/72), con la previsione che ai fini della deducibilità del costo del carburante e della detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti devono essere esclusivamente effettuati mediante carte di credito, carte di debito o prepagate;
- In materia di pagamenti della P.A e delle società a prevalente partecipazione pubblica, a partire dal 1 Marzo p.v la riduzione a 5.000 € (dagli attuali 10.000 €) dell’importo oltre il quale detti soggetti sono chiamati a verificare la presenza di eventuali cartelle di pagamento che, singolarmente o in maniera cumulativa, raggiungano o superino detto importo. In caso di inadempimento, la P.A sospende il pagamento delle somme al beneficiario per i successivi 60 gg, fino a concorrenza del debito (commi da 986 a 989);
- La sospensione per 30 gg dell’esecuzione dei modelli F24, applicabile dall’Agenzia delle Entrate per le compensazioni a rischio (comma 990). La stessa norma prevede che “se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati”. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di attuazione di questa novità.
Da segnalare, inoltre, che la Legge è intervenuta sui seguenti aspetti di ordine fiscale:
- La sterilizzazione nel 2018 degli aumenti delle aliquote IVA (comma 2), per cui: l’aliquota ridotta del 10% passerà all’11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020; l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021;
- il differimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 degli indicatori sintetici di affidabilità (ISA), destinati a sostituire gli studi di settore (comma 931);
- il nuovo calendario degli adempimenti fiscali (commi da 932 a 934), tra i quali segnaliamo: per il modello 730 sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23 Luglio (7 Luglio in caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta); per il modello dei redditi, Irap e 770, la scadenza è stata fissata al 31 Ottobre; l’invio dei dati delle fatture emesse/ricevute per il 2° trimestre (o il 1° semestre in caso di scelta dell’invio con cadenza semestrale), è fissato al 30 Settembre.
Per comodità di consultazione, si allega nuovamente il testo della legge di Bilancio 2018.
Cordiali saluti.
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