NOR17156 – Oggetto: documento unico di circolazione. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs 98/2017.

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Roma, 28 Giugno 2017

NOR17156
SM

Oggetto: documento unico di circolazione. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs 98/2017.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 24 Giugno u.s è stato pubblicato il decreto legislativo n. 98 del 29 Maggio 2017, il quale stabilisce all’art. 1 che a partire dal 1 Luglio 2018, la carta di circolazione costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati. Di conseguenza, da quella data, non è più previsto il rilascio del certificato di proprietà a cura del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A), fermo restando che quest’organismo interverrà nella procedura di rilascio del documento unico di circolazione che fa capo al MIT: esso, infatti, dovrà validare le informazioni sulla situazione giuridico – patrimoniale del mezzo, che saranno riportate sulla carta di circolazione insieme agli altri dati indicati all’art.1, comma 2 del decreto in esame (dati tecnici e di intestazione del veicolo; dati relativi alla cessazione dalla circolazione del mezzo, a seguito della sua demolizione o della definitiva esportazione all’estero).

Al momento, il vantaggio sicuro per l’utenza è legato alla presentazione di un’unica istanza di rilascio (in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o a seguito dell’aggiornamento dovuto al trasferimento di proprietà del veicolo), tramite S.T.A (quando utilizzabile) o presso il competente Ufficio della motorizzazione civile. Sotto il profilo dei costi, il guadagno per l’utenza è ancora tutto da verificare visto che il decreto (art.2, comma 2) prevede l’applicazione di una tariffa unica che verrà fissata  – insieme all’imposta di bollo unificata – con apposito decreto del MIT (di concerto con i Ministeri dell’Economia e della Giustizia) entro il termine perentorio del 30 Aprile 2018, sentita anche l’ACI; in ogni caso, come precisato dalla stessa norma, la tariffa non potrà superare la somma dell’importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Qualora la predetta scadenza non venisse rispettata, in sede di prima applicazione l’ammontare della tariffa unica verrebbe dato dalla somma delle due tariffe attualmente in vigore, mentre quello dell’imposta di bollo unificata scaturirebbe dalla somma degli importi dovuti secondo le disposizioni vigenti per ciascuna tipologia di documento.

L’introduzione di questa novità ha comportato alcuni adeguamenti nel codice della strada, previsti dall’art. 5 del decreto in commento (in vigore sempre dal 1 Luglio 2018). Di particolare interesse appaiono quelli relativi:

  • al comma 1 dell’art. 96 c.d.s, per effetto del quale l’accertamento del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per almeno 3 anni consecutivi, permetterà all’ente impositore (anche tramite il soggetto al quale ha affidato le procedure di riscossione) di richiedere la cancellazione d’ufficio del veicolo dal P.R.A e dall’Archivio nazionale dei veicoli. La richiesta di cancellazione sarà inviata all’ufficio competente del MIT, trascorsi  30 gg dalla notifica dell’avvio del procedimento al proprietario del mezzo senza che questi, in assenza di giustificato motivo,  abbia versato il dovuto. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione, attraverso gli organi di Polizia;
  • al comma 1 dell’art. 103 c.d.s che, ai fini della radiazione per esportazione definitiva all’estero del veicolo, richiede lo svolgimento – con esito positivo –  della revisione nei 6 mesi precedenti alla richiesta di cancellazione. La radiazione comporta la restituzione delle targhe e della carta di circolazione del veicolo, per cui quest’ultimo potrà raggiungere i transiti di confine soltanto se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art. 9 c.d.s.

Uno sguardo, infine, alle disposizioni transitorie e finali riportate all’art. 6 del decreto: in particolare, le carte di circolazione e i certificati di proprietà – anche in formato elettronico –  rilasciati entro il 30 Giugno 2018, restano validi fino a quando non occorra sostituirli; in questo caso, verrà emesso il nuovo documento unico di circolazione.

Inoltre, a partire dal 24 Luglio p.v, la vigilanza sull’ACI verrà esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal MIT (ferme restando le competenze del Ministero della Giustizia e dell’autorità giudiziaria, previste dalal vigenti norme).

Il testo del decreto legislativo 98/2017 è disponibile al link sottindicato.

Cordiali saluti.

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NOR17156

Decreto Legge 98-2017