NOR17284 – Oggetto: Responsabilità solidale nel contratto di subfornitura. Intervento della Corte Costituzionale.

Riapertura Traforo del Gran San Bernardo.

19 Dicembre 2017

INT17285 – Oggetto: Divieto del riposo settimanale ordinario nella cabina del camion. Sentenza della Corte di Giustizia U.E.

20 Dicembre 2017

Riapertura Traforo del Gran San Bernardo.

19 Dicembre 2017

INT17285 – Oggetto: Divieto del riposo settimanale ordinario nella cabina del camion. Sentenza della Corte di Giustizia U.E.

20 Dicembre 2017

Roma, 19 Dicembre 2017

NOR17284
SM

Oggetto: Responsabilità solidale nel contratto di subfornitura. Intervento della Corte Costituzionale.

Segnaliamo un’importante Sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza n.254/2017, del 6 Dicembre u.s), che amplia il perimetro della responsabilità in solido tra committente – appaltatore – subappaltatore, prevista com’è noto per i contratti di appalto e subappalto dall’art.29, comma 2 del d.lgs 276/2003, estendendola al contratto di subfornitura secondo la definizione contenuta all’art.1 della legge 192/1998, che riportiamo di seguito:

“1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature”

La Corte Costituzionale ha infatti fornito una “lettura costituzionalmente orientata” della norma in esame, affermando che a prescindere dall’inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale, sia nell’appalto che nella subfornitura vi è il rischio “che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contrato commerciale”; ecco perché, prosegue la Corte, questo rischio “non giustifica una esclusione (che si porrebbe altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento” . Ciò è tanto più vero per i rapporti di subfornitura dove, evidenzia la Corte, la strutturale debolezza del datore di lavoro fa sì che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice siano “ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un normale appalto”.

Ricordiamo che il meccanismo di tutela approntato dalla disposizione in analisi, prevede che il committente resti obbligato in solido con l’appaltatore e il subappaltatore (nei contratti di appalto e subappalto) e, a questo punto, con il subfornitore (nei contratti di subfornitura), per un periodo di due anni dalla cessazione del contratto, in merito al pagamento dei crediti retributivi, contributivi e assicurativi maturati in favore dei dipendenti di questi soggetti nel periodo di esecuzione della prestazione in favore del committente medesimo.

Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

NOR17284

Estratto decreto mezzogiorno