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20 Dicembre 2017Roma, 20 Dicembre 2017
INT17285
SM
Oggetto: Divieto del riposo settimanale ordinario nella cabina del camion. Sentenza della Corte di Giustizia U.E.
Con Sentenza del 20 Dicembre 2017, la decima sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato il divieto per gli autisti di camion soggetti alle norme sui tempi di guida e di riposo di cui al Regolamento U.E 561/2006, di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari a bordo del proprio veicolo.
La Sentenza è stata pronunciata all’esito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 8, paragrafo 8 del regolamento 561/2006, proposta dal Consiglio di Stato Belga dopo che quest’ultimo era stato investito da un ricorso di un’impresa di autotrasporto (la Vaditrans BVBA), diretto all’annullamento di una disposizione di quel Paese che sanziona la violazione del divieto di prendere il riposo settimanale ordinario in cabina.
La Corte di Giustizia ha fondato le proprie conclusioni, essenzialmente su tre argomentazioni:
- l’interpretazione letterale dell’art. 8.8 del Regolamento 561/2006, il quale recita che “in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta”. La norma ha espressamente circoscritto questa opportunità ai riposi settimanali ridotti (quelli di durata superiore alle 24 ore e inferiore alle 45 ore), mentre non ha detto nulla a proposito dei riposi settimanali ordinari (durata di almeno 45 ore) che, di conseguenza, devono ritenersi esclusi dall’ambito di questa disposizione. D’altronde, come ha evidenziato la Corte al paragrafo 32 della decisione, se il legislatore dell’Unione avesse voluto estendere questa opportunità anche ai riposi in ultimo citati, “avrebbe potuto limitarsi a utilizzare i termini – periodi di riposo settimanali – per ricomprendere i due periodi di riposo”;
- la ricostruzione delle tappe che hanno portato all’attuale formulazione dell’art. 8.8 del Regolamento 561/2006. La Corte ha evidenziato (par. 36 della Sentenza) che la proposta iniziale della Commissione sul riposo in cabina includeva tutti i periodi di riposo giornalieri e settimanali, a condizione che il veicolo fosse dotato delle opportune attrezzature. Successivamente, all’esito della decisione del Parlamento di eliminare da tale proposta il riferimento ai riposi settimanali (sia ordinari che ridotti), la Commissione elaborò il compromesso tradottosi poi nell’attuale formulazione dell’art. 8.8, in cui è stato mantenuto il riferimento soltanto al riposo settimanale ridotto preso fuori sede, con la conseguente esclusione del riposo settimanale regolare di almeno 45 h;
- le finalità del Regolamento 561 (par 43 della Sentenza), consistenti nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e della sicurezza stradale. Per la Corte, l’interpretazione volta a vietare il riposo settimanale regolare in cabina, è manifestamente volta a conseguire questi obiettivi.
Peraltro, a sostegno delle sue conclusioni, al par. 45 la Corte ha evidenziato che laddove si ritenesse che l’art. 8.8 includa anche i riposi settimanali regolari, “ciò implicherebbe che un conducente potrebbe effettuare la totalità dei propri periodi di riposo nella cabina del veicolo… in un luogo che non fornisce condizioni di alloggio idonee. Orbene, una siffatta interpretazione dell’art. 8 del regolamento 561/2006 non è atta a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti perseguito da tale regolamento”.
Nel corso del giudizio sono intervenuti anche le rappresentanze di alcuni Stati della U.E (oltre al Belgio, la Germania, l’Estonia, la Spagna, la Francia e l’Austria), di cui due (per la precisione, la Spagna e l’Estonia) non hanno condiviso questo orientamento.
Vale la pena evidenziare che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia si applicano immediatamente in tutti gli Stati membri, senza aver bisogno di atti normativi ad hoc di recepimento; ciò vale soprattutto per quelle fattispecie, come quella decisa dalla Corte, in cui il giudice comunitario non ha fornito una nuova interpretazione della norma, limitandosi invece a ribadire un significato già palese da una sua prima lettura.
Pertanto, anche in attesa della pubblicazione di questa Sentenza sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, invitiamo sin da ora tutte le imprese di autotrasporto ad attenersi all’interpretazione della Corte di Giustizia, organizzando il lavoro dei propri conducenti in maniera tale da evitare lo svolgimento del riposo settimanale regolare in cabina.
Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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