NOR17096 – Oggetto: nomina dell’Energy manager. Scadenza del 30 Aprile.

LAV17095 – Oggetto: Lavoro. Profili sanzionatori legati alla violazione dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili.

14 Aprile 2017

COS17097 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di Marzo 2017.

14 Aprile 2017

LAV17095 – Oggetto: Lavoro. Profili sanzionatori legati alla violazione dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili.

14 Aprile 2017

COS17097 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di Marzo 2017.

14 Aprile 2017

Roma, 14 Aprile 2017

NOR17096
SM

Oggetto: nomina dell’Energy manager. Scadenza del 30 Aprile.

Ricordiamo che entro il 30 Aprile p.v, le imprese che nel 2016 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), devono procedere alla nomina dell’Energy manager ai sensi dell’art. 19 della Legge 10/1991.

Le nomine dovranno essere inviate alla FIRE tramite la piattaforma web NEMO, raggiungibile dal seguente link: https://nemo.fire-italia.org/clienti#compilazione. A questo proposito, prima di procedere all’invio, coloro che non ne fossero già in possesso devono richiedere alla FIRE il rilascio delle credenziali di accesso alla predetta piattaforma, tramite la procedura descritta nella pagina internet sopra citata, la quale prevede la compilazione, la firma del rappresentante legale e la stampa del “modulo anagrafica soggetto”, seguita dall’invio all’indirizzo PEC della FIRE Italia (fireamministrazione@pec.it ) insieme ad una copia del documento di identità del rappresentante legale.

Ulteriori informazioni su questo adempimento, sono disponibili nelle Linee guida per la nomina dell’energy manager disponibili al seguente link: http://em.fire-italia.org/?p=1242. Sempre allo stesso link è possibile prelevare un’applicazione in formato excel a supporto del calcolo dei consumi equivalenti di petrolio (TEP), da utilizzare per verificare se si è o meno soggetti all’obbligo in esame.

Restano confermati i contenuti della circolare esplicativa del MISE del 18 Dicembre 2014, tra i quali ricordiamo i seguenti:

  • la valutazione dei consumi (punto 9 della circolare), “va riferita all’energia consumata … per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc..), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso…”;
  • per quanto riguarda le imprese che trasportano carburanti (punto 11 della circolare ministeriale) “i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi”. Quindi, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte, rileva il combustibile consumato dal veicolo e non quello trasportato in cisterna per essere venduto;
  • non sono richiesti requisiti particolari per la designazione ad Energy manager. Tuttavia, la circolare sottolinea (punto 18) che questa figura offre un supporto sulle tematiche energetiche per cui, soprattutto nelle grandi organizzazioni, è preferibile che venga indicato un profilo dirigenziale.

Eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati, fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci, a condizione che la nomina venga inviata alla FIRE con la procedura prima descritta, entro il 30 Aprile p.v.

Ricordiamo, infine, che la violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 € (art.34, Legge 10/1991); l’invio tardivo non sana l’irregolarità, ma potrà essere considerato per applicare una sanzione tra il minimo e il massimo.

Cordiali saluti.

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LAV17095

Circolare INL 3159