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27 Marzo 2017Roma, 27 marzo 2017
NOR17077
MQ
Oggetto: Corso tachigrafo, informazioni ai conducenti e relativi controlli. Circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2017.
Con circolare del 24 marzo 2017 la Direzione Centrale della Polizia Stradale, del Ministero dell’interno, ha fornito istruzioni relative ai corsi di formazione sul tachigrafo, agli oneri d’istruzione ai conducenti e all’attività di controllo degli stessi, che competono alle imprese di autotrasporto, in forza dei Regolamenti UE 561/2006 e 165/2014 (cfr. circolari Conftrasporto NOR16279 del 21/12/2016 e NOR17046 del 14/2/2017).
In tale circolare viene affrontato in particolare il tema della responsabilità “oggettiva” che ricade sull’imprese in forza dell’art. 174, comma 14 del codice della strada (*).
Sul punto la circolare ritiene – a normativa vigente (vale la pena di evidenziare) – che “la responsabilità dell’impresa, per le infrazioni commesse dai loro conducenti, può essere del tutto esclusa allorché unitamente a tali oneri (quelli di formazione, informazione e controllo previsti dal decreto 12 dicembre 2016), la stessa impresa abbia organizzato la loro attività in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento UE 165/204 e del Capo II del regolamento UE 561/2016”.
Questa buona organizzazione dell’attività viene riconosciuta automaticamente solo al compimento delle infrazioni minori del citato regolamento UE 561/2006, che sono quelle indicate nelle ultime cinque pagine della copiosa circolare ministeriale e che per comodità si riportano nella seguente tabella:
Infrazioni minori al Reg. UE 561/2006
|
Tipologia infrazione |
Condotta | Sanzione amministrativa |
| Superamento tempi di guida fino al 10% | Guida da 9 ore a 9 ore e 56 | Da 40 a 161 |
| Superamento tempi di guida fino al 10% nei casi di estensione della guida giornaliera a 10 ore | Guida da 10 ore a 11 ore | Da 40 a 161 |
| Superamento del periodo di guida settimanale | Da 56 a 60 ore di guida | Da 40 a 161 |
| Superamento del periodo di guida bisettimanale | Da 90 a 100 ore di guida | Da 40 a 161 |
| Superamento del periodo di guida ininterrotta di 4,5 ore prima di osservare una pausa | Dalle 4,5 ore a 5 ore di guida | Da 40 a 161 |
| Periodo di riposo giornaliero ordinario insufficiente (inferiore alle 11 ore) | Dalle 10 alle 11 ore di riposo | Da 213 a 851 |
| Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente (inferiore alle 9 ore) | Dalle 8 alle 9 ore | Da 213 a 851 |
| Periodo di riposo giornaliero suddiviso in due parti insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore | 3 ore + dalle 8 alle 9 ore | Da 213 a 851 |
| Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore alle 9 ore in caso di multipresenza | Dalle 8 alle 9 ore | Da 213 a 851 |
| Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore | Da 42 a 45 ore | Da 266 a 1.063 |
| Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore | Da 22 a 24 ore | Da 266 a 1.063 |
In tali casi – continua la circolare – “la decisione di non contestare all’impresa l’art. 174, comma 14, C.d.S., può essere adottata direttamente dall’organo di polizia stradale qualora si dia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, anche dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto dirigenziale in esame”.
“In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell’art. 174, comma, 14, C.d.S., rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis, C.d.S.”.
Sul punto la circolare fa correttamente presente che nella relazione che gli organi di controllo faranno alle Autorità competenti a decidere il ricorso esprimeranno “parere favorevole al loro accoglimento ogni qualvolta si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame”.
Si tratta quindi di una circolare che – a legislazione vigente – fa estrema chiarezza circa la responsabilità delle imprese per le infrazioni commesse dai loro conducenti alle disposizioni dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sull’uso dei tachigrafi per la loro misurazione. Una responsabilità che viene ancora definita “oggettiva”, ma che, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Reg. UE 165/2014, può essere ormai ritenuta una “responsabilità per fatto proprio” dell’impresa che non organizza bene l’attività dei conducenti che utilizza, la fine di osservare le disposizioni sociali sui tempi di guida e di riposo.
Questa circolare rafforza il contenuto del decreto dirigenziale 12 dicembre 2016, nella parte in cui ritiene che l’adempimento degli oneri di formazione, informazione e controllo “può costituire elemento di valutazione per dimostrare l’esatto adempimento della prescrizione di cui all’art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada” e della successiva circolare trasporti del 13 febbraio 2017, che si limita a riconoscere agli stessi oneri un mero valore di “circostanza esimente della responsabilità dell’impresa”, poiché nei casi di infrazioni minori evita proprio l’emanazione del verbale a carico dell’azienda, mentre negli altri casi (infrazioni gravi, molti gravi o più gravi), dichiara un atteggiamento favorevole dell’autorità di controllo all’accoglimento del ricorso che l’azienda farà contro il verbale di accertamento dell’art. 174, coma 14, laddove dimostri di ave ben istruito e formato il proprio personale conducente.
Tutto ciò – si ripete – fino a quando non verrà emanata una disposizione di carattere normativo primario che preveda espressamente lo sgravio di responsabilità dell’impresa che abbia ben adempiuto agli oneri di formazione, informazione e controllo ad essa spettanti.
Nel link sottoindicato si riporta il testo della circolare del ministero dell’Interno del 24 marzo 2017, con tutti i sui allegati.
Cordiali saluti.
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(*) « 14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.305 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato».
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