Monday Outlook – 18/07/2016
18 Luglio 2016
CIR16183 – Oggetto: Patenti di guida. Esami integrativi orali per l’estensione alla categoria “E”- nota del MIT.
18 Luglio 2016Roma, 18 luglio 2016
NOR16182
MQ
Oggetto: CQC. Precisazioni sulla conversione della CQC estera e sui corsi di formazione iniziale e periodico.
Con circolare 13 luglio 2016, prot. n. 15909, il Ministero dei Trasporti ha fornito precisazioni sulla possibilità di convertire la carta di qualificazione (CQC) conseguita all’estero, nonché sullo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e periodico.
Conversione CQC estera
Dopo aver premesso che la direttiva 2003/59 non disciplina espressamente la conversione della CQC, ma nemmeno la vieta, e che sussiste “un rilevante numero di conducenti professionali in possesso del titolo di qualificazione CQC conseguita in altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera (CQC estera – ndr) che ha richiesto la conversione di detto titolo in Italia” , la Direzione Generale della Motorizzazione si è dichiarata favorevole all’accoglimento di tali richieste, precisando che si rende possibile il rilascio di una patenteCQC (documento che, com’è noto, incorpora sia la patente di guida che la carta di qualificazione CQC) :
- ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida italiana e CQC estera in corso di validità. In tal caso la circolare chiarisce che se la patente di guida è scaduta, “il richiedente dovrà prima procedere al rinnovo di validità di detto documento, poi presentare istanza di rilascio di patente CQC”;
- ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente estera (comunitaria o del SEE) e di CQC estera in corso di validità. In tal caso il richiedente dovrà prima richiedere la conversione della patente e poi presentare istanza di rilascio della patente CQC.
I entrambi i casi la CQC estera va ritirata al momento del rilascio della patenteCQC.
Nel caso di titolare di patente italiana che aveva conseguito la CQC estera, il rilascio della patenteCQC va subordinato all’acquisizione di un attestato, da parte dello Stato estero che aveva rilascio la CQC, che sancisca che al momento del rilascio di quella, il soggetto aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.
Svolgimento dei corsi CQC
Le precisazioni sullo svolgimento dei corsi hanno riguardato tre argomenti:
- la superficie dell’aula e l’altezza minima dei locali, già prevista dal DM 20 settembre 2013 (art. 5) in almeno 25 metri quadrati e in un’altezza conforme al regolamento edilizio vigente nel Comune. Constatato che raramente i regolamenti edilizi contemplano una disciplina di dettaglio sull’argomento, il Ministero dei Trasporti ha disposto che “fino ad una successiva modifica del citato art. 5 del D.M. 20 settembre 2013, laddove l’aula sia ubicata in un Comune che nulla abbia previsto al riguardo, possa supplire il riferimento ai parametri previsti dalla precedente normativa cioè che per ogni allievo sia disponibile uno spazio di 1, 5 metri quadrati, al netto” della superficie occupata dall’arredamento”. In questi casi quindi è sufficiente il solo parametro dello spazio minimo per partecipante;
- la presenza del responsabile del corso durante le verifiche: non è più necessaria la presenza del legale rappresentante dell’Ente o del responsabile del corso durante le lezioni, soprattutto in caso di verifica ispettiva sullo svolgimento del corso, già disposta dalla circolare 3 aprile 2014 (paragrafo 10, secondo il quale in caso di ispezione uno dei due doveva raggiungere la sede oggetto dell’ispezione entro un’ora). Ciò in quanto il DM 20 settembre 2013 ha abolito la presenza in questione. La nuova circolare ha ora chiarito che in caso di infrazioni queste siano contestate al soggetto presente, fosse anche solo il docente, cui si rilascia copia dello stesso verbale o, in alternativa, il verbale sia trasmesso all’Ente erogatore del corso a cura dell’Ufficio che ha proceduto all’ispezione;
- rilascio delle partentiCQC rinnovate a coloro che hanno seguito i corsi di rinnovo: nel ricordare che il 9 settembre 2016 scadranno numerose CQC merci, rilasciate a suo tempo per documentazione e che detti documenti sono necessari agli autisti per svolgere la loro attività professionale, la Direzione Generale “invita tutti gli Uffici provinciali motorizzazione a privilegiare le procedure per il rilascio delle patenti CQC rinnovate”.
In proposito si fa notare che in forza della precedente nota ministeriale 3 settembre 2014 (prot. 18734) in caso di ritardo nel rilascio del documento rinnovato “il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, possa esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con al ricevuta della presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta”.
Si riportano nel link in calce sia la nuova circolare 13 luglio 2016, quanto la precedente nota ministeriale de 3 settembre 2014.
Cordiali saluti
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