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17 Marzo 2015Roma, 17 Marzo 2015
NOR15093
SM
Oggetto: Contributo all’Agcom dovuto dagli operatori nei servizi postali, per gli anni 2012 ,2013, 2014.
Con la delibera n. 88/15, adottata nella seduta del 24 Febbraio u.s, l’Autorità Garante nelle comunicazioni (Agcom) ha fissato la misura e le modalità di versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità dovuti per gli anni 2012, 2013 e 2014, da parte dei soggetti che operano nel settore dei servizi postali in forza di licenza individuale rilasciata ai sensi dell’art.5 del d.lgvo 261/99, e/o di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 6 del medesimo provvedimento.
Il contributo è stato infatti previsto dall’art.2, comma 14, lett. b del citato d.lgvo 261/1999 ma, nella sostanza, fin’ora era rimasto nel dimenticatoio in attesa dell’emanazione del pertinente decreto interministeriale (Sviluppo Economico e Economia); il decreto è stato emanato (datato 26 Gennaio 2015, pubblicato su G.U n.30 del 6.2.2015), per cui l’Agcom ha emanato la predetta delibera per la riscossione del contributo per gli anni 2012, 2013 e 2014.
In particolare, entro il 30 Marzo p.v , le imprese obbligate dovranno:
– compilare ed inviare all’indirizzo PEC dell’Agcom ( contributosp@cert.agcom.it ), il modello “Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014”;
– versare tramite bonifico sul c/c IT73D0200805172000103549679 dellAutorità, i contributi degli anni 2012 e 2013.
Il contributo per il 2014 andrà corrisposto sempre mediante bonifico entro il 30 Giugno 2015, comunicando poi gli estremi del versamento all’indirizzo agcom@cert.agcom.it , riportando nell’oggetto la dicitura “versamento contributo SP per l’anno 2014”.
Quanto all’entità del contributo (dal quale sono state escluse le imprese titolari di licenze o autorizzazioni al servizio postale con imponibile, nell’anno di riferimento, pari o inferiore a 100.000 €), esso ammonta:
– per l’anno 2012, allo 0,55 per mille dei ricavi conseguiti nel settore postale, risultanti nel bilancio 2010 ;
– per l’anno 2013, allo 0,56 per mille dei ricavi conseguiti nel settore postale, risultanti nel bilancio 2011;
– per l’anno 2014, allo 0,68 per mille dei ricavi conseguiti nel settore postale, risultanti nel bilancio 2012.
Le aliquote di cui sopra vanno applicate ai ricavi conseguiti nel settore postale, risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), rispettivamente dei bilanci 2010, 2011 e 2012.
Capitolo sanzioni: la mancata o tardiva presentazione del modello, nonché l’indicazione al suo interno di dati non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.21 del d.lgvo 261/1999; inoltre, l’Agcom ricorda che questa dichiarazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con tutte le conseguenze del caso legate ad eventuali informazioni non veritiere ivi inserite. Per quanto riguarda le conseguenze dell’omesso o ritardato versamento, sono sempre dovuti gli interessi di mora nella misura legale, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per pagare il contributo e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per l’eventuale riscossione coattiva. Inoltre, ove l’Autorità accerti il mancato o tardivo versamento (o il versamento solo parziale del contributo), essa adotta un atto di diffida nel confronti dell’obbligato, fissando un termine per l’adempimento; la mancata ottemperanza comporta la sanzione di cui all’art. 21, comma 7 ter del d.lgvo 261/1999 (sanzione pecuniaria da 10.000 a 150.000 €)
Maggiori informazioni su questa formalità, unitamente al modello “Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014”, e alle istruzioni per il calcolo e il pagamento, sono disponibili sul sito internet dell’Agcom, al seguente link:
http://www.agcom.it/contributo-settore-servizi-postali
Cordiali saluti.
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