

Roma, 5 gennaio 2015
NOR15011
MQ – SLM
Oggetto: Codice della Strada. Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.
Sulla Gazzetta Ufficiale di fine anno (n. 302 del 31.12.2014) è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia (di concerto con quelli dell’Economia e dei Trasporti) 16 dicembre 2014 che, come ogni biennio, aggiorna gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo.
Detta variazione, nel biennio 1° dicembre 2012/ 30 novembre 2014, è stata pari all’0,8%.
L’aggiornamento è in vigore dal 1° gennaio 2015. I nuovi importi delle sanzioni sono riportati, insieme ai precedenti, nella tabella I allegata al decreto in esame.
L’aggiornamento – come previsto da legge – non riguarda invece le sanzioni amministrative introdotte nell’ultimo biennio, per le quali non è ancora trascorso il periodo minimo di adeguamento: tra queste quelle relative alle patenti di guida, modificate con Decreto legislativo n. 2 del 2013 . Le sanzioni escluse dall’aggiornamento sono indicate nella tabella II allegata al decreto ministeriale.
Il provvedimento di aggiornamento in questione ha poi formato oggetto di una specifica circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre scorso (con due utili e comode tabelle riepilogative: la prima con gli importi – minimi e massimi – delle vecchie e nuove sanzioni e degli articoli in cui esse si trovano; la seconda con l’elenco delle disposizione del codice della strada escluse dall’aggiornamento).
Sia il decreto ministeriale che la circolare della Pubblica sicurezza sono riportati nel link sotto indicato.
Occupandoci ora delle infrazioni che toccano più a vicino il nostro settore evidenziamo quanto segue.
VIOLAZIONI RELATIVE A SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA RILEVANTI ANCHE AI FINI DEL D. LGS. 286/2005 (s.m.i.):
| Norma violata | Vecchi importi in € | Nuovi importi in € |
| Art. 61 (sagoma limite) | Da 419 a 1.682 | Da 422 a 1.695 |
| Art. 62 ( massa limite in correlazione art. 10,c. 18) | Da 772 a 3.115 | Da 778 a 3.140 |
| Art. 142 (supermento limiti di velocità con autocarri, autotreni e autoarticolati): – Comma 7 fino a 10km/h oltre il limite – Comma 8 da 10 a 40 km/h oltre il limite – Comma 9 dal 40 a 60 km/h oltre il limite – Comma 9-bis oltre 60 km/h rispetto al limite |
Da 41 a 168 Da 168 a 674 Da 527 a 2.108 Da 821 a 3.287 |
Da 41 a 169 |
| Art. 164 (errata sistemazione del carico) | Da 84 a 335 | Da 85 a 338 |
| Art. 167 (sovraccarico) e in particolare: – Trasporti effettuati con veicoli di massa superiori a 10 ton: a) Sovraccarico fino a una tonnellata b) Sovraccarico fino a due tonnellate c) Sovraccarico fino a tre tonnellate d) Sovraccarico oltre tre tonnellate – Trasporti eseguiti con mezzi di massa superiore a 10 ton: |
Da 41 a 168 Da 84 a 335 Da 168 a 674 Da 419 a 1.682 Da 41 a 168 |
Da 41 a 169 Da 85 a 338 Da 169 a 679 Da 422 a 1.695 Da 41 a 169 |
| Art.174 Mancato rispetto dei tempi di guida o di riposo: – Superamento dei tempi di guida a) fino al 10% b) dal 10 al 20% c) oltre il 20% – Inosservanza interruzioni di 45 minuti – Inosservanza periodi di riposo giornalieri: – Inosservanza periodi di riposo settimanale: |
Da 40 a 160 Da 316 a 1.265 Da 422 a 1.684 Da 163 a 653 Da 211 a 843 Da 264 a 1.054 |
Da 40 a 161 Da 319 a 1.275 Da 425 a 1.699 Da 164 a 663
|
ALTRE VIOLAZIONI DEL C.D.S. DI INTERESSE PER IL SETTORE:
| Norma violata | Vecchi importi in € | Nuovi importi in € |
| Art. 6, comma 12 (circolazione nelle giornate di divieto) | Da 419 a 1.682 | Da 422 a 1.695 |
| Art. 72, comma 13 (mancanza o irregolarità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi- tra cui le strisce retroriflettenti ed i paraspruzzi per i veicoli di massa superiore a 3,5 ton.) | Da 84 a 335 | Da 85 a 338 |
| Art.80 (omessa revisione del veicolo) | Da 168 a 674 | Da 169 a 679 |
| Art. 146.comma 3 (passaggio col semaforo rosso) | Da 162 a 646 | Da 163 a 651 |
| Art. 148, comma 15 (sorpasso a destra) | Da 80 a 323 | Da 81 a 326 |
| Art. 148, comma 16 (divieto di sorpasso) | Da 162 a 646 | Da 163 a 651 |
| Art. 168, comma 8 (Trasporto di merci pericolose in mancanza di autorizzazione, quando prescritta) | Da 1.988 a 7.953 | Da2.004 a 8.017 |
| Art. 168, comma 9 e 9 bis (violazione di alcune disposizioni sul trasporto di merci pericolose) | Da 403 a 1.617 | Da 406 a 1.630 |
| Art. 168, comma 9 ter (violazione delle restanti disposizioni sul trasporto di merci pericolose) | Da 162 a 646 | Da 163 a 651 |
| Art. 172, comma 10 (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza quando prescritte) | Da 80 a 323 | Da 81 a 326 |
| Art. 179 e in particolare: – Comma 2: veicolo privo di cronotachigrafo o che circola con tachigrafo non funzionante o non conforme alla omologazione – Comma 2 bis: veicolo privo di limitatore di velocità o con limitatore non funzionante o non conforme alla omologazione – Comma 3: sanzione nei confronti dell’impresa titolare del mezzo nell’ipotesi di cui al comma 2bis |
Da 841 a 3.366
Da 939 a 3.758 Da 808 a 3.234 |
Da 848 a 3.393 Da 947 a 3.788 Da 814 a 3.260 |
| Art. 180, comma 7 (mancanza a bordo dei documenti di circolazione) | Da 41 a 168 | Da 41 a 169 |
| Art. 193, coma 2 (veicolo sprovvisto di assicurazione) | Da 841 a 3.366 | Da 848 a 3.393 |
Cordiali saluti.
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