
Da Pavia una nuova conferma sui costi minimi.
26 Agosto 2014
ALB14271 – Pagamento quote Albo autotrasporto. Proseguimento malfunzionamenti del sistema informatico. Avvio dei pagamenti sul Portale dell’automobilista.
1 Settembre 2014Roma, 27 agosto 2014
NOR14270
MQ
Oggetto: CQC. Scadenza della validità della CQC. Circolare ministeriale 14 agosto 2014 a chiarimento del Decreto 10.6.2014 (su G.U. 171 del 25/7/2014)
Con circolare diramata alla vigilia di ferragosto a tutti le Direzioni della Polizia Stradale, la Motorizzazione ha confermato la portata del decreto dirigenziale 10 giugno 2014 (cfr. circolare Conftrasporto NOR14261 del 28 luglio 2014) quanto alla validità delle prime CQC ottenute per documentazione (cioè, d’ufficio dai conducenti che alla data del 9 settembre 2009 erano titolari di patente C), che rimane fissata a 7 anni dal primo rilascio – in base alla direttiva UE 2003/59 – e quindi:
– al 9 settembre 2015, per le CQC trasporto persone, e
– al 9 settembre 2016, per le CQC trasporto cose.
Nel confermare quindi la proroga automatica per le CQC trasporto cose con scadenza 9 settembre 2014 sino al 9 settembre 2016, la circolare ministeriale precisa anche che “al conducente titolare di CQC per il trasporto di cose avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2014, che proceda al rinnovo della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patenteCQC in cui , accanto al codice unionale “95”, sarà indicata la data (aggiornata –ndr) di scadenza di validità “9 settembre 2016”.
Da ultimo la circolare ha ribadito che, con successivi provvedimenti, saranno chiariti ulteriori procedure e termini relativi alla scadenza dalla validità delle CQC. Detta affermazione riguarda, a nostro parere, coloro che avevano già ottenuto il rinnovo delle prime CQC, con scadenze finali pari al 2021 (o al 2020 per il trasporto persone).
Il testo della circolare ministeriale 14 agosto 2014 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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