NOR14261 – CQC. Scadenza della validità della CQC. D.D. 10 giugno 2014.

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Roma, 28 luglio 2014

NOR14261
MQ

Oggetto: CQC. Scadenza della validità della CQC. D.D. 10 giugno 2014.

Con decreto dirigenziale 10 giugno 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2014) il Ministero dei Trasporti si è pienamente conformato alla direttiva comunitaria 2003/59 ed ha stabilito che le CQC rinnovate di validità valgono cinque anni dalla data del loro rinnovo (e non sette, come in un primo tempo indicato nell’articolo 2 del D.D. 6 agosto 2013, che è stato ora definitivamente soppresso).

Fermo restando quindi che le scadenze di validità delle prime CQC ottenute per documentazione (cioè d’ufficio dai conducenti che alla data del 9 settembre 2009 erano titolari di patente C) rimangono fissate a 7 anni dal primo rilascio, e quindi:

– al 10 settembre 2015, per le CQC trasporto persone, e
– al 10 settembre 2016, per le CQC trasporto cose,

i rinnovi di tali CQC non andranno più automaticamente al 2020 e al 2021, ma al quinto anno successivo a quando i conducenti hanno terminato il corso di rinnovo della stessa CQC (quindi un corso terminato in data odierna consentirà un rinnovo di validità della CQC trasporto cose al 27 luglio 2019, non al 9 settembre 2021).

Con successivi provvedimenti – si legge nell’articolo 2 del decreto in oggetto – la Motorizzazione detterà le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC (già rilasciati – ndr.) fino al 2020 e al 2021 al principio affermato dalla direttiva 2003/59/CE (cioè alla validità massima di 5 anni dal rilascio).

Il testo del decreto in oggetto è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

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NOR14261

Decreto