NOR14120 – Pedaggi. Recepimento in Italia delle modifiche alla direttiva eurovignette.

Traforo del Monte Bianco

24 Marzo 2014

ASS14121 – Riattivazione confronto Governo ed Associazioni dell’autotrasporto. Resoconto incontro.

26 Marzo 2014

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Roma, 25 Marzo 2014

NOR14120
SM

Oggetto: Pedaggi. Recepimento in Italia delle modifiche alla direttiva eurovignette.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 Marzo 2014, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 43 del 4 Marzo 2014 (d’ora in poi “decreto”), che recepisce nel nostro Paese la direttiva U.E 2011/76 sulle modifiche alla normativa europea in materia di pedaggi e diritti di utenza per i veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci di massa superiore alle 3,5 ton (direttiva 1999/62/CE, meglio conosciuta con il termine “eurovignette”), sulle reti stradali transeuropee (TEN-T) e sulle autostrade non comprese in queste reti. Tuttavia, i singoli Stati possono escludere dall’applicazione di queste direttive U.E i veicoli di massa complessiva inferiore alle 12 ton, previa comunicazione dei motivi alla Commissione europea.

Le ultime modifiche danno facoltà agli Stati membri di inserire una nuova componente all’interno del pedaggio, che andrebbe così ad affiancarsi agli oneri per l’infrastruttura: si tratta dei costi esterni da inquinamento atmosferico ed acustico, che ciascun Paese può introdurre nel rispetto dei requisiti minimi, delle modalità e degli importi massimi indicati negli allegati III bis e III ter del decreto. In ogni caso, fino al 31.12.2017 i veicoli euro VI sono stati esentati dall’applicazione dei costi esterni, per cui il pedaggio applicato agli stessi potrà comprendere soltanto gli oneri per l’infrastruttura.

Proprio in merito agli oneri per l’infrastruttura, il decreto (art.3.1) obbliga alla diversificazione  in relazione alla categoria ecologica Euro del veicolo, fermo restando che l’importo massimo non potrà mai superare il 100% di quello stabilito per i veicoli meno inquinanti. Peraltro, da tale obbligo sono stati esclusi i contratti di concessione vigenti, fino al rinnovo, ed inoltre esso può essere derogato (con obbligo di informare la Commissione europea) quando la variazione del pedaggio in relazione alla categoria ecologica del mezzo:
– pregiudichi la coerenza dei sistemi di pedaggio nel territorio:
– non sia tecnicamente praticabile;
– induca la deviazioni su strade limitrofe dei veicoli più inquinanti, con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica;
oppure quando il pedaggio comprenda un onere per i costi esterni.

L’onere per l’infrastruttura (art.3.4) può essere differenziato tenendo conto dell’orario e del periodo di percorrenza del tratto stradale, a condizione che:
– nessun onere sia superiore al 175% del livello massimo dell’onere medio ponderato per  l’infrastruttura;
– i periodi di punta in cui viene riscosso l’onere più elevato, non superino le 5 ore giornaliere.

Per le zone montane, previa comunicazione alla Commissione U.E, l’onere per l’infrastruttura può subire maggiorazioni su specifici tratti stradali particolarmente congestionati o nei quali il transito dei veicoli può avere un impatto negativo sull’ambiente (art.2.11). Questa maggiorazione non deve superare il 15% dell’onere medio ponderato per l’infrastruttura, oppure il 25% quando gli introiti generati vengano investiti in sezioni transfrontaliere di progetti prioritari di interesse comunitario, riguardanti infrastrutture in regioni montane. Sui predetti tratti stradali, è consentito introdurre dei costi esterni soltanto insieme alla citata maggiorazione; in questo caso, l’importo della maggiorazione sarà sottratto dai costi esterni, tranne per i veicoli di categoria ecologica Euro 0, 1, 2 e, dal 31.12.2015, Euro 3.
Gli introiti originati dalla maggiorazione per le zone montane, devono essere investiti  in progetti di interesse europeo in materia di riduzione della congestione e dei danni all’ambiente (previsti all’allegato III della decisione 661/2010/UE, e dal regolamento 1315/2013), collocati lungo lo stesso corridoio stradale interessato dalla misura.

Quanto agli sconti o riduzioni per questa tipologia di pedaggi, l’art. 3.9 del decreto prevede il divieto di concessione per la parte relativa ai costi esterni. Viceversa, possono essere riconosciuti per gli oneri d’infrastruttura, purché non eccedano il 13% dell’onere versato per veicoli equivalenti che non possono beneficiare di sconti o riduzioni, e comportino un effettivo risparmio dei costi amministrativi.

Il testo del decreto legislativo 43/2014, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR14120

Decreto Legislativo