NOR13192 – Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto fare”). Pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Trasmissione alla Camera dei deputati

FIS13191 – Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Ulteriori chiarimenti. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 25 giugno 2013.

27 Giugno 2013

Divieti di circolazione all’estero 2013

27 Giugno 2013

FIS13191 – Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Ulteriori chiarimenti. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 25 giugno 2013.

27 Giugno 2013

Divieti di circolazione all’estero 2013

27 Giugno 2013

Roma, 27 Giugno 2013

NOR13192
SM

OGGETTO: decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto fare”). Pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Trasmissione alla Camera dei deputati.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno u.s. (Suppl. Ordinario n. 50) è stato pubblicato   il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd decreto fare)”.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni suddivise per argomenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO e SICUREZZA SUL LAVORO
– Semplificazioni in materia di DURC (art. 31)
Il decreto modifica la normativa previgente (art.13 bis, comma 5, D.L.52/2012)  relativamente al rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per le imprese  in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle P.A.
Pertanto, rientrano nella nuova normativa anche i DURC rilasciati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico e nell’ambito degli appalti privati in edilizia, in precedenza esclusi, che potranno quindi usufruire della procedura compensativa. Il DURC è acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Ai fini del pagamento delle prestazioni connesse all’appalto o al subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità dell’affidatario e di tutti i subappaltatori.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, qualora il DURC segnali un’inadempienza contributiva dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le amministrazioni dovranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per  riversarlo agli enti previdenziali e assicurativi. Sempre per questi contratti, l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC, in via telematica, è previsto nei casi seguenti:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme  in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale (art.38, comma 1, lettera i, del d.lgs. 163/2006 – codice degli appalti pubblici);
b) per l’aggiudicazione del contratto;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni  relative a servizi  e forniture;
e) per il certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 180 giorni.
Per i casi indicati nelle lettere a) b) e c)  il DURC è utilizzabile, qualora acquisito specificamente  per la verifica della dichiarazione sostitutiva,  anche ai fini dell’aggiudicazione e della stipula del contratto; quindi, non andrà più acquisito per ogni singola fase dell’appalto. Nei casi di cui alle lettere d) ed e), invece, il documento va  necessariamente richiesto ogni 180 giorni.
Per ottenere il pagamento del saldo da parte della P.A., è sempre necessario presentare  un nuovo DURC.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i pagamenti devono essere accompagnati dal DURC anche in formato elettronico.
Qualora il DURC non possa essere rilasciato per il mancato possesso dei requisiti, gli Enti invitano, con posta certificata, l”interessato o il consulente del lavoro o gli altri intermediari autorizzati (art. 1 legge 12/1979) a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.
– Semplificazioni di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro (art. 32)
• Rischi da interferenze nelle lavorazioni (comma 1,lettera a)
Viene previsto che l’obbligo di redazione del “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE” (DUVRI) possa essere sostituito dalla individuazione, a carico del datore di lavoro committente, di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori autonomi e che di tale incarico venga data evidenza nel contratto d’appalto o d’opera.
Viene fissato in “10 uomini–giorno” (al posto dei precedenti “due giorni”) il limite entro il quale è previsto l’esonero dall’obbligo di redazione del DUVRI, sempre che non si tratti di esposizione a rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.
• Valutazione dei rischi per attività a basso indice di infortuni (COMMA 1, LETT. B) 
Si demanda ad un apposito decreto del Ministero Lavoro (da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione) l’individuazione dei settori di attività a basso indice infortunistico – da individuarsi sulla base di parametri e criteri oggettivi, ricavati dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL – per i quali i datori di lavoro possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi sulla base di un modello semplificato allegato al futuro decreto.
• Formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP (comma 1, lett. c)
Viene previsto, nei casi di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione,  il riconoscimento del credito formativo nelle ipotesi  di sovrapposizione, in tutto o in parte, dei contenuti dei percorsi formativi corrispondenti a quelli già erogati.
• Formazione e aggiornamento per  i lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti lavoratori per la sicurezza (comma 1, lett. d)
Analogamente alla lettera  che precede, viene previsto il riconoscimento del credito formativo sulla formazione già erogata, per durata e contenuti, al fine di evitare una sovrapposizione degli stessi nel caso di svolgimento di più percorsi formativi in capo ad uno stesso soggetto lavoratore.
• Notifiche all’organo di vigilanza (comma 1, lett. e)
Viene disposto che la comunicazione all’organo di vigilanza, in caso di realizzazione o ristrutturazione di insediamenti produttivi, venga effettuata attraverso il SUAP che provvederà a trasmetterla per via telematica all’Organo di vigilanza territorialmente competente. Viene demandata ad un apposito decreto l’elaborazione di un modello uniforme per  tutto il territorio nazionale da utilizzare per le comunicazioni.
• Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (comma 1, lett. f)
Si riduce da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l’Inail deve provvedere alla prima verifica periodica delle attrezzature su richiesta del datore di lavoro. Viene introdotto l’obbligo per gli organi di vigilanza  (Inail, Asl, Arpa) di comunicare l’impossibilità a svolgere le verifiche, entro 15 giorni dalla richiesta, consentendo così al datore di lavoro di rivolgersi a soggetti privati abilitati.
• Semplificazioni negli adempimenti dei cantieri  (comma 1, lett. g) e h)
Viene esclusa l’applicazione della disciplina di cui al Titolo II (cantieri temporanei o mobili) del d.lgs. 81/08 ai piccoli lavori di durata inferiore a 10 uomini giorno e che siano finalizzati alla realizzazione o manutenzione di infrastrutture per servizi
Vengono introdotte semplificazioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i cantieri mobili e temporanei.
• Comunicazioni all’ organo di vigilanza (comma 1, lett. i), lett. l), lett. m), lett. n)
Viene previsto che nei casi riguardanti  le esposizioni a rischi chimici, cancerogeni, fisici o biologici, le comunicazioni possano essere effettuate  in via telematica, anche dagli Organismi paritetici o dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
• Termini per l’adozione dei decreti per individuare le attivita’ a basso rischio (comma 2)
Il comma dispone  che i decreti per l’individuazione delle attività a basso rischio e per l’adozione  di un modello semplificato del piano operativo di sicurezza nei cantieri siano emanati rispettivamente entro 90 giorni ed entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
• Denunce degli infortuni (commi 6 e 7)
Vengono introdotte modifiche al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro  e le malattie professionali), abrogando l’art 54 e  disponendo, nei commi successivi ,che le autorità di pubblica sicurezza locali, portuali o consolari e le direzioni provinciali del lavoro acquisiscano telematicamente dall’Inail i dati relativi alle denunce degli infortuni.
Tali modalità diverranno operative a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto costitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione), previsto dal comma 4 dell’art. 8 del d.lgs. 81/08.
– Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (art. 35)
Viene demandato ad un apposito  decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, il compito di definire misure semplificative degli adempimenti per la formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, ove la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza in azienda non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento. Ciò al fine di tenere conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore.
– Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42)
Vengono abrogate una serie di disposizioni concernenti l’obbligo di certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
– Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale solidale negli appalti (art. 50)

Come noto, in  precedenza il “Decreto sulle semplificazioni tributarie” (D.L. n. 16 del 2012), e, successivamente, il “Decreto crescita” (D.L. n. 83 del 2012) – modificando l’art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248),  hanno sancito la responsabilità dell’appaltatore in solido con il subappaltatore per il versamento all’Erario, da parte di quest’ultimo, delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti e dell’Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
A questa responsabilità solidale – che operava, comunque, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore per la realizzazione dell’opera affidata in subappalto – l’appaltatore poteva sottrarsi se, prima di pagare il corrispettivo, avesse acquisito dal subappaltatore una prova documentale dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dell’Iva i cui termini di pagamento erano già scaduti.
Fin dalla sua entrata in vigore, la norma ha presentato forti criticità, sia sotto il profilo dell’individuazione del suo ambito applicativo, sia, soprattutto, sotto il profilo delle concrete modalità di applicazione della stessa.
Ciò premesso, il Legislatore – venendo, parzialmente, incontro alle pressanti richieste avanzate dalle Associazioni di categoria delle imprese di eliminare tale obbligo – con la norma in esame, ha abrogato, il predetto adempimento relativamente all’Iva; di conseguenza, la disciplina continuerà ad applicarsi con riferimento al versamento delle ritenute sulle imposte sui redditi.
– Abrogazione del Modello 770 mensile (art. 51)

L’art. 44-BIS del D.L. n. 269 del 2003, come modificato dal D.L. n. 207 del 2008, al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta (Modello 770), aveva introdotto l’obbligo per quest’ultimi di comunicare mensilmente, in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie:
• per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli;
• per il calcolo dei contributi previdenziali;
• per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti;
• per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
• per l’erogazione delle prestazioni;
attraverso una dichiarazione mensile (cosiddetto “Modello 770 mensile”), da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Tale disposizione, di fatto, non ha mai trovato piena attuazione in quanto, più che semplificare gli adempimenti fiscali dei sostituti d’imposta, poneva a loro carico un aggravio di obblighi amministrativi.
Con la norma in esame, pertanto, il Legislatore ha abrogato la comunicazione mensile dei predetti dati.
– Disposizioni per la riscossione mediante ruoli (art. 52)
Molte le novità introdotte in materia di riscossione mediante ruoli che, di seguito, si sintetizzano.
1. Dilazione di pagamento
L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Ora, viene disposto che la predetta rateazione – qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica – può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, per “COMPROVATA E GRAVE SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ“, si intende quella in cui ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
• accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
• valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Viene, inoltre, previsto che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione, qualora egli non effettui il pagamento di 8 rate, anche non consecutive (in luogo delle precedenti 2 rate consecutive), nel corso del periodo di rateazione.
2. Procedimento di vendita
Come noto, il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato od ipotecato, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale può intervenire nell’atto di cessione ed al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito viene rimborsata al debitore entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.
Ora viene previsto che, nel caso in cui il debitore si avvalga di tale facoltà, la vendita del bene deve aver luogo entro i 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto, ovvero entro la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di un esperto per la stima del valore del bene da parte del giudice.
Se la vendita del bene non ha luogo nei 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto, e vi è la necessità di procedere al secondo, il debitore – entro il giorno che precede tale incanto – può, comunque, esercitare la predetta facoltà di vendita al prezzo stabilito ai sensi degli artt. 69 e 81 del citato D.P.R. n. 602 del 1973.
3. Cessazione dell’efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 giorni (in luogo dei precedenti 120 giorni), senza che sia stato effettuato il primo incanto.
4. Beni pignorabili
I beni indispensabili per l’esercizio della professione o dell’impresa del debitore – anche se quest’ultimo è costituito in forma societaria e, in ogni caso, se nelle sue attività risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro – possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale od indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Inoltre, in caso di pignoramento di tali beni, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento stesso. In tale ipotesi, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
5. Pignoramento dei crediti verso terzi
Come noto, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito medesimo.
A tal fine – per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica – si procede nel termine di 15 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.
Tale termine, ora, è stato elevato a 60 giorni.
6. Limiti di pignorabilità
Nel caso in cui vengano accreditate sul conto corrente intestato al debitore le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
7. Espropriazione immobiliare
L’agente della riscossione non potrà procedere all’espropriazione immobiliare se l’ unico immobile di proprietà del debitore – con esclusione delle abitazioni di lusso e, comunque, dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 – è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
Inoltre, nei casi diversi da quello sopra illustrato, l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione solo se l’importo complessivo del credito è superiore a 120.000 euro.
8. Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita
Viene disposto che, almeno 20 giorni prima di quello fissato per il primo incanto, l’avviso di vendita deve essere pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione.
Inoltre, su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice potrà disporre:
• la pubblicità al pubblico degli incanti a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;
• la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene sia manifestamente inadeguato.
In tali ipotesi, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D’IMPRESA
– Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (art.28)

La norma introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative, di corrispondere un indennizzo all’interessato in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte e per il quale esiste l’obbligo di pronuncia, escluse le ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici.
La disposizione si applica, in via sperimentale, ai soli procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, pertanto non è immediatamente operativa.
L’indennizzo viene corrisposto per il mero ritardo senza, quindi, che sia necessario valutare elementi ulteriori, ed è fissato in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo dalla data di scadenza del termine, con un massimo di 2000 euro.
L’istante, tuttavia, deve richiedere l’intervento del soggetto titolare del potere sostitutivo, così come individuato dalla legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990, art. 2, comma 9-bis), entro sette giorni dalla data di scadenza del termine di conclusione del procedimento, a pena di decadenza. Nel caso di ulteriore ritardo, l’istante potrà proporre ricorso al giudice amministrativo contro il silenzio dell’amministrazione, chiedendo anche l’indennizzo.
Il contributo unificato previsto per il giudizio è ridotto alla metà. Qualora, tuttavia, il ricorso venga dichiarato inammissibile o sia comunque respinto per inammissibilità o infondatezza dell’istanza iniziale, il ricorrente è condannato a pagare una somma compresa tra due e quattro volte l’importo del contributo unificato (il cui ammontare dipende, ai sensi dell’art. 13 del DPR 115/2002, dal valore del processo).
È previsto che, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano stabilite la conferma, la rimodulazione (anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi) o la cessazione delle disposizioni di cui all’articolo nonché, eventualmente, il termine a decorrere dal quale l’obbligo di indennizzo verrà esteso anche ai procedimenti non relativi all’attività d’impresa.
–  Data unica di efficacia degli obblighi (art. 29)
La disposizione prevede che tutti gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali che introducono obblighi amministrativi, fissino la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, salvo che sussistano ragioni tali da giustificare una particolare celerità dell’azione amministrativa, o in presenza di atti dell’Unione europea che richiedono una tempestiva attuazione. La disposizione si applica anche agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie indipendenti. Tale disposizione entra in vigore il 2 luglio 2013.
Il secondo comma definisce “obbligo amministrativo” ogni adempimento che comporta la raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
Il terzo comma introduce una modifica al decreto sulla trasparenza della pubblica amministrazione recentemente emanato (D.lgs. 33/2013), prevedendo che sul sito dell’amministrazione competente, e su quello del Dipartimento della funzione pubblica, venga pubblicato uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia degli obblighi. Le modalità di applicazione di tale disposizione saranno definite tramite uno o più decreti da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
–   Misure in materia di mediazione civile e commerciale (art. 84)
L’art. 84 contiene modifiche al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 recante attuazione dell’art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Con le suddette modifiche il governo intende superare gli effetti prodotti sull’istituto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012, che ha dichiarato la incostituzionalità dell’obbligatorietà della mediazione per eccesso di delega.
Come si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri, la disposizione è volta ad incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza. A tal fine, si prevede il ripristino della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione di auto e barche.
E’ previsto un obbligo per l’avvocato, al momento del conferimento dell’incarico, di informazione dell’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nel caso di azioni relative a controversie in materia di :
• condominio;
• diritti reali;
• divisione;
• concessioni ereditarie;
• patti di famiglia;
• locazione;
• comodato;
• affitto di aziende;
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
• contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Qualora il giudice rilevi che la mediazione è già iniziata ma non conclusa, fissa la successiva udienza dopo il termine previsto per la conclusione del procedimento o, nel caso la stessa non sia stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
E’ previsto un primo incontro di programmazione in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, incontro convocato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
Il verbale di accordo per essere omologato su  istanza di parte e costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 del d.lgs 28/2005 , deve essere sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (precedentemente  si prevedevano 4 mesi). Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.
Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
– Rifinanziamento dei Contratti di Sviluppo (art. 3)
Con l’art. 3 vengono stanziate risorse pari a 150 milioni di euro per finanziare i Programmi di Sviluppo Industriale (sono compresi anche quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), da realizzare nei territori regionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno risorse per la concessione dei Contratti di Sviluppo.
I territori che possono essere destinatari dei Contratti di sviluppo sono quelli rientranti nella Mappa degli aiuti a finalità regionale 2007/2013. Il contributo è a fondo perduto ed è concesso con un massimale del 50% dei costi ammissibili.
Con proprio decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico definirà modalità e criteri per l’attuazione degli interventi.
–  Imprese miste per lo sviluppo (art.7)
Si prevede la possibilità di concessioni di crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, per la costituzione di imprese miste pubblico-privato che operano nei Paesi in via di Sviluppo. Una quota di risorse potrà essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per sostenere i prestiti concessi da Istituti di Credito ad imprese italiane, o agevolare gli apporti di capitale da imprese italiane a imprese miste.
– Partenariati (art. 8)
Possono essere stipulati accordi di programma con enti ed organismi sovranazionali pubblici o privati al fine di realizzare programmi, progetti e interventi nei Paesi in via di Sviluppo, da effettuare in partenariato con altri soggetti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
–   Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 1)

Con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI, istituito ai sensi della legge 662/96, viene stabilito che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere adottate  entro 30 giorni specifiche disposizioni, volte ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
Le principali linee guida del nuovo decreto interministeriale saranno le seguenti:
• aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo;
• incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all’80 per cento dell’importo del finanziamento, con riferimento alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di PA” e alle “operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi”;
• semplificazione di procedure e modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;
• misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento;
• limitazione della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
Con l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene eliminata la riserva del 30 per cento delle risorse del Fondo destinata agli interventi di controgaranzia a favore dei Confidi.
Con la soppressione dell’ultimo periodo del comma 3, dell’articolo 39, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene abrogata la disposizione che prevedeva che una quota non inferiore all’80% per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo venisse riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d’importo massimo garantito per singola impresa.
– Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 2)
La norma stabilisce che le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, possono accedere a finanziamenti a tasso agevolato con contributo in conto interessi per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
I finanziamenti potranno essere concessi, entro il 31 dicembre 2016, a valere su un plafond di provvista di scopo costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per un importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili o che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti di un monitoraggio sull’andamento dei finanziamenti che verrà  effettuato dalla Cassa depositi e prestiti e comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
Potranno concedere i finanziamenti le banche che aderiranno ad una o più convenzioni che dovranno essere stipulate tra Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Le convenzioni definiranno, in particolare:
• le condizioni ed i criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista costituito presso la Cassa depositi e prestiti, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;
• i contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l’utilizzo, da parte delle banche, della provvista di scopo costituita presso la Cassa depositi e prestiti;
• le attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.
I finanziamenti avranno durata massima di 5 anni e potranno essere concessi  per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto.
I finanziamenti potranno coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili. Tali costi ammissibili dovranno essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il contributo in conto interessi concesso del Ministero dello sviluppo economico verrà determinato in base alle misure massime ed ai criteri stabiliti dallo stesso decreto interministeriale. L’erogazione del contributo sarà effettuata in più quote determinate con il medesimo provvedimento.
La concessione dei finanziamenti potrà essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere disciplinate le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui finanziamenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
–   Sblocco dei cantieri infrastrutturali (art.18, commi 1-3, 10-14)
Attraverso la riprogrammazione di alcuni stanziamenti del passato, per consentire la continuità dei cantieri delle opere infrastrutturali in corso, ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali per l’avvio dei lavori, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Fondo con una dotazione di 335 milioni di euro per il 2013, 405 milioni per il 2014, 652 milioni per il 2015, 535 milioni per il 2016 e 142 milioni per il 2017. Gli interventi finanziabili con detto Fondo saranno individuati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto in commento e riguarderanno il potenziamento dei nodi infrastrutturali, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra Piemonte e Valle d’Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l’asse di collegamento tra la strada statale 640 e l’autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Est di Milano. Con delibere del CIPE, da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, potranno essere finanziati, inoltre, a valere sulle risorse del richiamato Fondo, l’asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, il collegamento Milano-Venezia 3° lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, l’asse autostradale Ragusa Cataniai. Il Decreto che individuerà gli interventi da finanziare approverà, anche, il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS spa, nonché apposita convenzione tra ANAS spa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio. Inoltre, i provvedimenti di assegnazione delle risorse del fondo, stabiliranno, per ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di  monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca, in caso di mancato conseguimento, al 31 dicembre 2013, delle finalità perseguite dal Fondo: la continuità dei cantieri o il perfezionamento contrattuale per l’avvio dei lavori.
–  Interventi su specifiche infrastrutture  (art.18, commi 4-8)
In riferimento al “Corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone”, viene stabilito che le risorse già assegnate con la delibera CIPE 88/2010 siano indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l’opera, che, interamente messa a gara, potrà essere realizzata e finanziata per lotti funzionali,  senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte, qualora nei tre anni successivi all’aggiudicazione non saranno reperite le risorse necessarie.
A valere sul Fondo istituito al comma 1 del medesimo articolo, vengono destinati 82,2 milioni di euro nel 2013 e 8,5 milioni di euro nel 2014, ad assicurare la continuità funzionale e allo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione relativa alla realizzazione e gestione dell’autostrada A24/A25 Roma L’Aquila-Roma Pescara, (penetrazione nella città di Roma)..
–   Misure per l’aumento della produttività nei porti (art.22)
Attraverso la parziale riproposizione di quanto previsto sul tema, nel disegno di legge di riforma della legge 84/1994 approvato, nella scorsa legislatura, dal Senato della Repubblica, vengono introdotte delle disposizioni procedurali e tecniche finalizzate ad agevolare gli interventi di dragaggio nei porti. Viene, inoltre, resa strutturale la misura che ha consentito, in via sperimentale, alle Autorità Portuali di diminuire, fino all’azzeramento, ovvero di aumentare fino al raddoppio la misura delle tasse di ancoraggio e portuali. Infine, viene innalzato da 70 a 90 milioni di euro annui il tetto posto alla compartecipazione all’IVA riscossa nei porti, prevista dall’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali (art. 18 bis L.84/1994), estendendone la finalità, anche, al finanziamento degli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
– Terre e rocce da scavo (art. 41, comma 2)

Viene semplificato l’utilizzo di terre e rocce da scavo chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che tali materiali devono soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti.
– Materiali di riporto (art. 41, comma 3)
Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevedendo, inoltre, che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.

Il testo del decreto è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR13192

Decreto Legge