
SPE13190 – ADR 2013. Questionari per il conseguimento del C.F.P conducenti.
26 Giugno 2013
NOR13192 – Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto fare”). Pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Trasmissione alla Camera dei deputati
27 Giugno 2013Roma, 27 Giugno 2013
FIS13191
SM
OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Ulteriori chiarimenti. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 25 giugno 2013.
Con la Circolare n. 34/E del 6 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate – alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione – aveva precisato che il credito Iva maturato in un’annualità per la quale fosse stata omessa la relativa dichiarazione, non poteva essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive a prescindere dal fatto che fosse effettivamente maturato, pena l’emissione di una comunicazione di irregolarità. All’atto del pagamento delle somme richieste dall’ufficio, se il credito non dichiarato risultava effettivamente spettante, il contribuente era ammesso al rimborso dell’eccedenza. Le stesse considerazioni erano state fatte in tema di imposte sui redditi e Irap.
Con la Circolare n. 21/E del 25 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ora chiarito che – a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità – se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile producendo all’ufficio competente, entro 30 giorni, idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze Iva, mediante esibizione dei registri Iva e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile). Infatti, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare le attività di controllo ai fini dell’Iva, delle imposte sui redditi o dell’Irap in merito alla dichiarazione omessa, la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione.
L’ufficio finanziario, nel caso in cui riscontri l’esistenza contabile del credito, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità ed emettere una “comunicazione definitiva“, contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.
La circolare evidenzia infine che, attesa la legittimità della comunicazione di irregolarità, sono in ogni caso dovuti gli interessi e le sanzioni sulla parte di credito effettivamente utilizzata.
Il testo della circolare dell’Agenzia delle entrate, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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