NOR13175 – Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione.

FIS13174 – Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Finanziamento per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2013.

17 Giugno 2013

Costi minimi della sicurezza

17 Giugno 2013

FIS13174 – Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Finanziamento per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2013.

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Roma, 17 Giugno 2013

NOR13175
SM

OGGETTO: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione.

Facciamo seguito alla precedente circolare confederale NOR13110 del 10 Aprile 2013, per informarvi che sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013, è stata pubblicata la legge 6 giugno 2013 n. 64 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35), in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e di compensazione dei crediti commerciali con i debiti fiscali.
Riportiamo, di seguito, alcune delle modifiche più importanti introdotte nella conversione del decreto:

Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie (Art. 5-BIS)
La disposizione introdotta in fase di conversione stabilisce che, senza aggravio di potenziali oneri  a carico dell’erario, ai fini di consentire l’integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie ed internazionali.

D.U.R.C. (Art. 6, comma 11-ter)
Con un emendamento approvato in sede di conversione, viene specificato  che ai fini del pagamento delle fatture arretrate, la regolarità del DURC è richiesta in riferimento alla data di emissione della fattura e non già a quella del pagamento.

Ricognizione dei debiti tramite piattaforma elettronica (Art. 7, comma 4)
Oltre all’estensione delle disposizioni in materia di ricognizione e certificazione dei crediti anche alle prestazioni professionali, il comma 4 dell’art. 7 stabilizza l’obbligo per tutte le PA di comunicare tramite la Piattaforma elettronica, entro il 30 Aprile di ogni anno, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre dell’anno precedente, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. Analogamente, è stata inserita una norma (art. 9, comma 4) che prevede l’onere  di allegare alla dichiarazione dei redditi un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati da ciascun soggetto di imposta  nei confronti di pubbliche amministrazioni per cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Relazione sull’attuazione del decreto e cessione della garanzia dello Stato (Art. 7, comma 9-BIS)
Il testo del provvedimento licenziato dalla Camera prevede che alla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2013 sia allegata una relazione relativa all’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto 35/13. La relazione deve dare conto dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati da Comuni, Regioni, Enti del servizio Sanitario Nazionale ed Amministrazioni dello Stato, nonché degli esiti dell’attività di ricognizione svolta con riferimento alla pubblicazione sulla piattaforma dei debiti di ciascuna amministrazione.
Tale relazione indica, inoltre, le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono, nei bilanci, residui passivi anche perenti.
Nelle modifiche apportate poi dal Senato si è rafforzato tale principio,  stabilendo  che tale obiettivo potrà essere perseguito anche mediante la concessione, nell’anno 2014, della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Compensazioni (Art. 9, comma 02)
Le modifiche apportate da Camera e Senato in rifermento alla compensazione tra crediti e debiti si limitano a richiedere, nella certificazione, la data prevista per il pagamento ed a  spostare in avanti, dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012, la data entro cui deve essere stata notificata la cartella esattoriale al fine di utilizzare crediti certificati per il pagamento della stessa.

Modifica dei termini di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU [Art. 10, comma 4, lettera b)]
A decorrere dal 2013, il versamento della prima rata dell’IMU deve eseguirsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai Comuni nell’anno precedente (quindi, per l’anno 2013, quelle del 2012), mentre il versamento della seconda rata – a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata – dovrà essere eseguito con riferimento alle delibere dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, pubblicate sul sito www.finanze.it, entro il 28 ottobre di ciascun anno. A tal fine, i Comuni saranno tenuti ad effettuare l’invio delle delibere al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 21 ottobre del medesimo anno.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, i soggetti passivi d’imposta applicheranno le aliquote e le detrazioni adottate per l’anno precedente.

IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni [Art. 10, comma 4-quater, lettera a)]
Come noto, la legge di stabilità 2013, per gli anni 2013 e 2014, ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
Con la norma in esame, viene disposto che tale riserva non si applica agli immobili così classificati posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
La predetta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’IMU.
Circa gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le attività di accertamento e riscossione sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Cordiali saluti

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NOR13175