
Il Governo continua ad aumentare le tasse per imprese e cittadini
9 Aprile 2013
NOR13111 – Nomina dell’Energy manager. Scadenza del 30 Aprile p.v.
11 Aprile 2013Roma, 10 Aprile 2013
NOR13110
SM
Oggetto: Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e di compensazione dei crediti commerciali con i debiti fiscali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’ 8 aprile u.s è stato pubblicato il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che ha stanziato 40 miliardi di euro in due anni per il pagamento di parte dei debiti scaduti della PA nei confronti delle imprese.
Il provvedimento, in vigore dal 9 aprile 2013, distingue 4 ambiti di intervento:
• i debiti degli enti locali, per i quali si prevede un meccanismo di allentamento del patto di stabilità e di anticipazione di liquidità;
• i debiti delle Regioni e delle province autonome, per le quali sono previsti anticipi di tesoreria;
• i debiti del Servizio sanitario nazionale, per i quali è previsto un sistema di anticipazioni che transita attraverso le Regioni;
• i debiti delle amministrazioni centrali, per i quali è prevista la formazione di una graduatoria dei crediti in ordine cronologico da parte di ciascun ministero.
Nel rimandare ad una lettura del provvedimento per gli approfondimenti del caso, evidenziamo che l’art. 9 introduce un nuovo articolo (il 28 quinquies) all’interno del d.p.r. 602/1973, grazie al quale si consente la compensazione dei crediti commerciali con i debiti fiscali dovuti in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e degli istituti deflativi del contenzioso tributario. In particolare, viene previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazione, forniture ed appalti, possano essere compensati con le somme dovute a seguito di:
• accertamento con adesione;
• definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio;
• adesione ai processi verbali di constatazione;
• acquiescenza;
• definizione agevolata delle sanzioni;
• conciliazione giudiziale;
• mediazione tributaria.
Al fine di poter operare la compensazione in esame, è necessario che il credito sia certificato secondo le procedure previste. Con un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno stabiliti i termini e le modalità di attuazione della compensazione. Inoltre, a decorrere dal 2014, viene aumentato da 516.000 euro a 700.000 euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
Tra le novità introdotte dal decreto segnaliamo anche quelle che hanno interessato l’IMU, contenute all’art.13, comma 4 del decreto, per la quale è stato previsto che:
– la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.;
– a decorrere dal 2013, il versamento dell’acconto deve eseguirsi sulla base delle delibere pubblicate nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro questa scadenza, i soggetti passivi d’imposta dovranno effettuare il versamento dell’acconto sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate nell’anno precedente.
– Il versamento del saldo dell’imposta va effettuato sulla base delle delibere pubblicate nel predetto sito internet alla data del 16 novembre di ciascun anno, che i Comuni dovranno inviare al Ministero il 9 novembre del medesimo anno. Diversamente, i soggetti passivi d’imposta applicheranno le aliquote e le detrazioni pubblicate entro il 16 maggio oppure, in mancanza anche di queste, quelle adottate per l’anno precedente.
Il testo del decreto legge è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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