
CIR12289 – Destinazione del gettito dell’IPT. Chiarimento del Ministero delle Finanze.
7 Novembre 2012
LAV12291 – Contratti a termine. Comunicazione obbligatoria della cd prosecuzione di fatto. Chiarimento del Ministero del Lavoro.
7 Novembre 2012Roma, 7 Novembre 2012
NOR12290
SM
Oggetto: certificazione dei crediti maturati verso la pubblica amministrazione per somministrazione, forniture ed appalti. Nuovi decreti in Gazzetta Ufficiale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 Novembre scorso, sono stati pubblicati due decreti del Ministro dell’economia, in materia di certificazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazione, forniture ed appalti.
In particolare:
– il D.M. del 19 Ottobre 2012 interviene sulla certificazione dei crediti maturati verso gli enti locali ed il Servizio Sanitario Nazionale, modificando il precedente decreto del Ministro dell’economia del 25 Giugno u.s (sul quale vedi la circolare Conftrasporto NOR12207 del 10 Luglio). In particolare, il nuovo provvedimento:
o esclude dalla certificazione, i crediti verso gli enti del S.S.N delle Regioni sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari, o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi. Tuttavia, da questa esclusione sono state fatte salve le certificazioni emesse ai sensi del decreto legge 78/2010 (convertito con Legge 122/2010), e quelle rilasciate nell’ambito di programmi di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
o Prevede che, qualora dalla verifica prevista dall’art. 48 bis del D.P.R 602/1973 (per i crediti di ammontare superiore ai 10.000 €) emergano uno o più debiti tributari per i quali siano state notificate delle cartelle di pagamento, la cessione del credito può effettuarsi soltanto per l’importo del credito indicato nella certificazione, al netto dai predetti debiti.
o Stabilisce che nel caso il credito certificato venga ceduto ad una banca o ad un intermediario finanziario, questi debbano trattenere l’originale della certificazione e rilasciarne una copia timbrata, per ricevuta, al titolare del credito. Nei tre giorni lavorativi successivi, il cessionario effettua i controlli sulla certificazione ritirata, trasmettendola con posta elettronica certificata all’ente debitore che, a sua volta, ha 10 giorni di tempo per rispondere.
o Stabilisce (art.2) che l’impresa creditrice possa delegare la banca o l’intermediario finanziario a gestire, per proprio conto, le attività connesse alla certificazione del credito.
– Il D.M., sempre del 19 Ottobre scorso, estende le procedure prima viste alla certificazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, per somministrazione, forniture ed appalti.
I testi dei due provvedimenti, possono essere prelevati al link sottostante.
Cordiali saluti.
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