NOR12107 – Codice della strada. Distanza minima dei segnali di limite di velocità, degli apparecchi di rilevazione automatica.

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Roma, 5 Aprile 2012

NOR12107
SM

Oggetto: Codice della strada. Distanza minima dei segnali di limite di velocità, degli apparecchi di rilevazione automatica.

Con la circolare prot. 300/A/2289/12/101/3/3/9 del 26 Marzo scorso, il Ministero dell’Interno è intervenuto sulla questione della distanza minima dal cartello che segnala il limite di velocità, entro cui vanno collocati i dispositivi di rilevazione automatica (es gli autovelox), fuori dai centri abitati.

Com’è noto, l’art.25, comma 2 della Legge prevede che, in assenza dell’agente accertatore, i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni ai limiti di velocità, devono trovarsi ad almeno un chilometro di distanza dal segnale stradale che stabilisce detto limite. Inoltre, se nel tratto oggetto di controllo sono presenti delle intersezioni stradali, conformemente a quanto prescritto dall’art. 104 del regolamento di esecuzione del c.d.s per la segnaletica stradale di divieto e di obbligo, con la nota del 29.12.2010 il Ministero dell’Interno aveva affermato che la predetta distanza minima andava calcolata dal segnale con il quale, dopo l’incrocio, viene ripetuto il limite di velocità.

Ora, con la nota in commento, gli Interni hanno precisato quest’ultima affermazione, affermando che se nel tratto di strada attraversato dalle intersezioni il limite di velocità è sempre lo stesso, l’autovelox può essere collocato anche ad una distanza inferiore al Km dal segnale ripetuto dopo l’incrocio, purché l’apparecchio si trovi ad almeno un chilometro di distanza dal segnale di limite posto prima del medesimo incrocio.

La nota degli Interni è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR12107

Circolare Ministero Interno