EUR12108 – Riconoscimento patenti di guida rilasciate da Stati della U.E. Sentenza della Corte di Giustizia.

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Roma, 5 Aprile 2012

EUR12108
SM

Oggetto: Riconoscimento patenti di guida rilasciate da Stati della U.E. Sentenza della Corte di Giustizia.

Con la Sentenza emessa il 1 Marzo scorso nella causa C-467/10, la Corte di Giustizia ha sancito che, ai sensi della normativa comunitaria in materia, gli Stati membri hanno l’obbligo di riconoscere la patente di guida rilasciata in un altro Stato della U.E, senza poter sindacare sui requisiti previsti in tale Stato per ottenere questo titolo.
Gli unici casi in cui lo Stato membro ospitante deve rifiutarsi di riconoscere la predetta patente sono costituiti:
– dall’emissione di un provvedimento di limitazione, sospensione o ritiro della patente di guida (art.11, par. 4 della direttiva U.E 2006/126);
– dall’aver appreso, anche indirettamente, dalle autorità competenti dello Stato membro dove è stata ottenuta la patente, che il soggetto non era in possesso del requisito della residenza normale previsto dall’art.7, par.1, lett.e) della già citata direttiva 2006/126. In questo caso, infatti, verrebbe meno una delle condizioni essenziali previste dall’articolo appena citato, per effetto della quale la patente può essere conseguita soltanto nello Stato membro in cui il soggetto ha fissato la propria residenza normale, la quale, secondo la definizione contenuta all’art.12 della suddetta direttiva, coincide con il luogo in cui l’individuo dimora abitualmente per almeno 185 gg l’anno.

Al di fuori di queste due eccezioni, la regola generale è che lo Stato non può rifiutarsi di riconoscere la patente rilasciata da un altro Paese della U.E, neanche quando (come nel caso esaminato dalla Corte) il soggetto ha conseguito il titolo di guida in un altro Stato U.E dopo che, in precedenza, lo Stato ospitante si era rifiutato di rilasciargliela in quanto, secondo la propria legislazione, era risultato privo dei requisiti psico fisici.

Il testo della sentenza può essere prelevato dal link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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EUR12108

Sentenza