NOR12092 – Decreto Legge liberalizzazioni. Conversione in Legge. Commento alle altre disposizioni.

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26 Marzo 2012

Roma, 26 Marzo 2012

NOR12092
SM

Oggetto: Decreto Legge liberalizzazioni. Conversione in Legge. Commento alle altre disposizioni.

Come vi abbiamo già informato con la circolare Conftrasporto NOR12091 del 26 Marzo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 Marzo (Supplemento ordinario n. 53) è stata pubblicata la Legge n. 27 del 24 Marzo, che ha convertito il Decreto n.1/2012 (d’ora in poi Decreto) in materia di liberalizzazioni. Il Decreto era già stato commentato, nella sua versione originaria, con la circolare Conftrasporto NOR12033 del 3 Febbraio scorso; di seguito si riportano le novità più importanti introdotte dal Parlamento.

Tribunale delle imprese  (art. 2)
Viene prevista l’istituzione di una sezione specializzata in materia d’impresa in ogni tribunale o corte d’appello con sede nel capoluogo di regione. Per il Trentino Alto Adige sarà competente la sezione di Venezia, per la Valle d’Aosta la titolarità spetta a Torino, mentre per la Lombardia viene istituita una sezione specializzata anche presso   il  tribunale di Brescia.
Per quanto concerne le competenze di queste sezioni, è stata aggiunta quella  in materia di normativa antitrust dell’Unione europea,  nonchè  i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alle violazioni per concentrazioni ed abuso di posizione dominante.
Per le srl, come pure per le spa, ma anche per le stabili organizzazioni di società costituite all’estero, le sezioni specializzate si occuperanno di tutte le cause che interessano i rapporti societari, le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, e contro i revisori per i danni provocati dalla loro attività istituzionale.
Tra le competenze di queste sezioni rientrano anche le liti sulle partecipazioni sociali e sui patti di sindacato,  come anche le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano e le controversie sui contratti pubblici di appalto.
Ulteriore novità riguarda il contributo unificato dovuto per le spese di giustizia, che nel testo del decreto era stato quadruplicato, mentre adesso viene portato ad un semplice raddoppio.
Quanto all’operatività delle nuove sezioni, l’emendamento stabilisce che le novità dovranno essere applicate a tutti i giudizi introdotti dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata (art. 3)
Relativamente alla “Società semplificata a responsabilità limitata”, le modifiche apportate riguardano la redazione dell’ atto costitutivo: essa dovrà avvenire non più tramite scrittura privata ma per atto pubblico, in conformità al modello standard definito con apposito decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Tra i contenuti dell’atto costitutivo viene ridefinito l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo.

Finanziamento e risorse dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (art. 5-bis)
Viene previsto un contributo aggiuntivo per finanziare l’Antitrust, ferme restando le attuali fonti di finanziamento, che graverà  sulle società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni di euro e che, in sede di prima applicazione  sarà versato “direttamente” all’Autorità per l’anno 2013 con modalità dalla stessa determinate entro il 30 ottobre 2012.
A decorrere dall’anno 2014, il contributo sarà versato direttamente all’Autorità entro il 31 luglio di ogni anno, con le modalità che saranno determinate da quest’ultima.

Rating di legalità (art. 5-ter)
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato dovrà elaborare, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, un sistema di “rating di legalità” rilevante ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici ed al credito bancario da parte delle imprese.

Massa massima veicoli ad alimentazione alternativa (art. 17, comma 12-bis)
Con alcune modifiche all’art. 167 del Codice .della Strada, vengono aumentati i limiti massimi di carico dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida dotati di controllo elettronico della stabilità, per compensare il peso che le necessarie equipaggiature integrative comportano, senza attendere le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti al quale la Legge 120/2010 aveva demandato l’intervento su questa materia.

Contratti di apertura di credito e di conto corrente (art. 27, commi 2 e 3)
L’articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) stabilisce che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento e  un  tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi a quanto stabilito sono nulle. La nullità delle clausole non comporta la nullità del contratto.
Il comma 4 dello stesso articolo 117-bis rinvia ad una delibera del Comitato Interministeriale per il credito e per il risparmio (CICR), l’emanazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. In base alle disposizioni introdotte in sede di conversione tale delibera dovrà essere adottata entro il 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina dovrà entrare in vigore il 1° luglio 2012.
I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso dovranno essere adeguati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata delibera CICR, con l’introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), introdotto dal comma 1, dell’articolo 6-bis, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).

Cancellazione delle ipoteche perenti (art. 27-ter)
Viene modificato l’articolo 40-bis del Testo unico bancario (Cancellazione delle ipoteche).
In base alla nuova disposizione, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato  a seguito di frazionamento,  anche se  annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione  dell’obbligazione garantita ovvero, in caso di mancata rinnovazione dell’iscrizione, entro 20 anni dalla sua data (termine fissato dall’articolo 2847 del codice civile).
Decorsi 30 giorni dalla comunicazione al conservatore della data di estinzione dell’obbligazione, e in mancanza di una comunicazione per la rinnovazione dell’ipoteca,  il conservatore procede  d’ufficio alla cancellazione entro il giorno successivo.
La cancellazione d’ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all’articolo 2878 del codice civile (cancellazione dell’iscrizione, mancata rinnovazione dell’iscrizione, estinzione dell’obbligazione, perimento del bene ipotecato, rinunzia del creditore, scadere del termine a cui l’ipoteca è stata limitata, verificarsi della condizione risolutiva, pronuncia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche).

Regolazione indipendente in materia di trasporti (art. 36)
Attraverso la riscrittura dell’articolo, si prevede l’immediata istituzione della Autorità di settore, la cui sede sarà definita con DPCM entro il prossimo 30 aprile ed il cui Collegio, formato dal Presidente e da due ulteriori membri, sarà costituito entro il 31 maggio. Da tale termine, decorreranno i 30 giorni utili per l’adozione dei regolamenti organizzativi interni, cui viene subordinato l’avvio dell’esercizio delle competenze. L’Autorità, quindi, con propria delibera, determinerà l’entrata in operatività
Coordinando la disposizione con il recepimento della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali, recata dai successivi articoli da 71 a 81 del decreto, si dispone che la nuova Autorità dei Trasporti svolgerà, anche, le funzioni di Autorità di vigilanza nel settore aeroportuale.
Analogamente, viene precisato che l’Autorità, nel settore ferroviario, svolgerà le funzioni di organismo di regolazione (art.37 D.Lgs 188/2003) subentrando, con la sua attività, all’Ufficio esistente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che sarà soppresso.
Si prevede, in generale, che l’Autorità potrà irrogare sanzioni amministrative pecuniarie agli erogatori dei servizi, nei casi di inosservanza dei propri provvedimenti o di inadempienza alle richieste informative, secondo quanto prescritto dalla legge 481/1994 sulle Autorità di Regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Infine, con alcune modifiche all’articolo 36 del D.L. n.98/2011, vengono introdotti correttivi alla ripartizione delle competenze tra l’Agenzia per l’infrastrutture stradali ed autostradali, istituita dallo stesso articolo, e l’Anas spa.

Regime utilizzo terre e rocce da scavo (art. 49)
Si precisa che il previsto Decreto ministeriale che dovrà regolamentare l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, stabilirà le condizioni alle quali le stesse potranno essere considerate sottoprodotti e non rifiuti, con l’abrogazione della precedente disciplina dettata dall’art. 186 del D.Lgs 152/2006.

Sicurezza delle infrastrutture di trasporto (art. 55)
Con l’introduzione del comma 1 bis, si dispone che per le gallerie stradali e ferroviarie più lunghe i termini per gli adempimenti restano disciplinati rispettivamente dal D.Lgs 254/2006 e la Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 28 ottobre 2005.
Attraverso, inoltre, l’inserimento dei successivi commi 1 ter ed 1 quater, viene autorizzato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a spendere 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013, per l’assunzione di personale da adibire alle indifferibili attività di controllo e vigilanza sulle grandi dighe e viene agevolato il ricorso da parte di Anas spa a ulteriore personale da adibire ai servizi di sicurezza e polizia stradale, per le esigenze connesse al traffico o a condizioni meteorologiche avverse.

Cordiali saluti

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NOR12092