NOR12033 – decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (cd. decreto “cresci Italia”). Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trasmissione in Senato.

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2 Febbraio 2012
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3 Febbraio 2012

Roma, 3 Febbraio 2012

NOR12033
SM

OGGETTO: decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (cd. decreto “cresci Italia”). Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – trasmissione in Senato.

Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012 è stato pubblicato il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (rinominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri “decreto Cresci Italia”).

Con la circolare Conftrasporto NOR12026 del 25 Gennaio scorso abbiamo già commentato l’importantissima novità del recupero trimestrale delle accise sul gasolio consumato nel 2012 sui veicoli di massa complessiva non inferiore alle 7,5 ton. Il Decreto contiene tuttavia altre norme che interessano la generalità delle imprese, come illustrate di seguito.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

1. Tribunale delle imprese (art. 2)
Al fine di aumentare la competititività delle imprese  e ridurre i tempi per la  definizione delle controversie, viene istituito il Tribunale delle imprese che sostituisce le  sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d’appello, che erano state istituite  con il dlgs 168/2003.
Il tribunale ha competenza :
• nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale;
• nelle controversie in materia di diritto d’autore
• nelle  azioni di classe
• con riguardo alle  società per azioni e società in accomandita per azioni ovvero società da queste controllate o che le controllano,  per le cause:
– tra soci delle società ;
– per  il trasferimento delle partecipazioni sociali ;
– in materia d’ impugnazione di delibere sociali e decisioni di organi sociali;
– tra soci e società ;
– in materia di patti parasociali;
– contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo , il liquidatore il direttore generale ovvero il dirigente redattore dei documenti contabili societari;
– relative ad azioni di responsabilità promosse da creditori delle società controllate contro le società controllanti;
– riguardo ai rapporti tra società controllate in virtù di  particolari vincoli contrattuali  tra  collegate  al coordinamento tra società , nell’ambito del  gruppo cooperativo paritetico ;
– cause relative a contratti pubblici d’appalto di lavori, servizi o forniture in cui sia parte una società per azioni e in accomandita per azioni , quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Le nuove disposizioni  si applicano ai giudizi che insorgono dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

2. Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata (art. 3)
Al fine di stimolare le iniziative imprenditoriali dei giovani e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro, la disposizione in oggetto introduce nel Codice civile l’articolo 2463-bis che disciplina una nuova fattispecie specifica di società a responsabilità limitata: la c.d. “Società semplificata a responsabilità limitata”.
Questa nuova forma societaria, che nella denominazione sociale deve riportare sempre la specifica “Società semplificata a responsabilità limitata”, si differenzia rispetto a quella più generale prevista agli articoli 2462 c.c. e ss. (che restano comunque applicabili, in quanto compatibili), in relazione all’ammontare del capitale sociale che è stato previsto nel minimo di un euro, nonché in relazione ai profili relativi alle modalità di costituzione che sono più semplici e meno onerose.
Questa tipologia societaria è riservata alle sole persone fisiche con meno di trentacinque anni di età e non necessita di atto pubblico, al pari delle eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo. Per l’iscrizione al Registro delle imprese è sufficiente un’unica comunicazione, esente da diritti di bollo e di segreteria, in cui si dichiara il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3 del Decreto.
Fermo restando la possibilità di cedere la partecipazione o trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile, i requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata dell’ente, pena l’esclusione di diritto del singolo socio ex art. 2473 bis c.c. ovvero lo scioglimento ex art. 2484 c.c. nel caso in cui il requisito dell’età venga meno in capo a tutti i soci.
Viene infine prevista l’emanazione – entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione – di un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, con cui viene tipizzato uno statuto standard di tale forma societaria e sono fissati i requisiti di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

3. Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica (art. 35)
La norma intende accelerare il pagamento dei crediti commerciali per servizi e forniture che le imprese vantano nei confronti delle amministrazioni statali alla data di entrata in vigore del presente decreto, corrispondenti a residui passivi nel bilancio dello Stato. A tal fine, il comma 2 dell’art. 35 prescrive che su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati al 31 dicembre 2011 possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato, nel limite massimo di 2.000.000 di €uro. Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze definirà  in che modo attuare questa previsione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Modifiche alla disciplina del trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d’infrazione n. 2010/4141 (art. 91)
A seguito della procedura d’infrazione n. 2010/4141, viene modificato l’art. 166 del Tuir recante “Trasferimento all’estero della residenza“. In base al comma 1 dell’attuale stesura, il trasferimento della residenza all’estero da parte di soggetti che esercitano imprese commerciali, costituisce realizzo dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale.
Con l’inserimento del comma 2-quater, viene prevista la possibilità di richiedere un regime «sospensivo» degli effetti realizzativi appena indicati, sempreché la residenza, ai fini dell’imposizione diretta, sia fissata in uno degli Stati appartenenti alla Comunità europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo inseriti all’interno della cosiddetta «white list», di cui all’art. 168 del medesimo Tuir.
Ulteriore condizione necessaria per beneficiare della sospensione, è che detti paesi abbiano stipulato «… un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari compatibile con quella assicurata dalla direttiva 2010/24/Ue del Consiglio del 16 marzo 2010…».
Un decreto di natura non regolamentare del ministero dell’Economia deciderà le modalità di applicazione delle nuove disposizioni, anche compresi i casi di decadenza dal beneficio, i criteri e le modalità di versamento delle imposte.
Le disposizioni in esame si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI, LOGISTICA ED INFRSASTRUTTURE

1. Efficienza risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica (art. 29)
Sono state modificate alcune norme del codice delle assicurazioni private, con l’inserimento del criterio dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema del risarcimento diretto. Vengono, inoltre, incentivati i risarcimenti in forma specifica dei danni alle cose da parte delle compagnie, ovvero gli interventi di ripristino/ riparazione delle cose danneggiate curati direttamente dalle stesse compagnie, penalizzando il ricorso al risarcimento in denaro.

2. Contrasto contraffazione contrassegni (art. 31)
Si prevede l’emanazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentito l’Isvap, di un regolamento finalizzato alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici e telematici, anche in collegamento con banche dati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inoltre, formerà periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione RC auto, comunicandone ai rispettivi proprietari l’inserimento  e le conseguenze previste a loro carico, nel caso i veicoli sprovvisti dell’assicurazione siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o assimilate. La violazione dell’obbligo di assicurazione RC auto potrà essere rilevata anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione.

3. Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio e liquidazione dei danni (art. 32)
Con alcune modifiche al codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), si prevede la riduzione del premio assicurativo per coloro che accetteranno volontariamente, prima della stipula del contratto, di far sottoporre ad ispezione il veicolo assicurato da parte delle compagnie assicurative,e che acconsentiranno alla installazione, a carico delle  stesse compagnie, di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (scatola nera). In riferimento all’attestato di rischio, si prevede:
– la specifica della tipologia del danno liquidato;
– la consegna per via telematica e la diretta acquisizione dall’impresa assicuratrice in cui viene stipulato un nuovo contratto, attraverso l’accesso alle previste  banche dati elettroniche.
Vengono, inoltre, dettate nuove disposizioni per rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni, prevedendo anche la facoltà per le compagnie di non procedere immediatamente con l’offerta di risarcimento, ma di rinviarla all’ eventuale esito favorevole di ulteriori approfondimenti anti frode qualora, dalla consultazione della banca dati dei sinistri, dovessero emergere particolari criticità relativi ai soggetti coinvolti nel sinistro ovvero ai veicoli danneggiati.

4. Sanzioni per false invalidità da incidenti (art. 33)
Vengono rafforzate le sanzioni per i medici che attestino fraudolentemente invalidità derivanti da incidenti stradali, estendendole anche ai periti assicurativi che accertino falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali.

5. Obbligo confronto tariffe RC Auto (art.34)
Si prevede l’obbligo per gli intermediari di prodotti assicurativi RC auto di informare i clienti, prima della sottoscrizione del contratto, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, a pena di nullità del contratto, con conseguente sanzione alla compagnia assicurativa che ha conferito il mandato all’agente.

6. Autorità di regolazione dei trasporti (art.36)
Con alcune modifiche all’art.37 del D.L. 201/2011, in attesa dell’istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti (per la quale il Governo presenterà, entro tre mesi dalla conversione in legge del Decreto, apposito disegno di legge, a partire dal 30 giugno 2012),  vengono affidate all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas anche le seguenti funzioni:
• garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti autostradali, ferroviarie, aeroportuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni aeroporti e porti;
• definire, se necessario, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri;
• stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto sovvenzionati;
• definire il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere dai gestori;
• stabilire per le nuove concessioni autostradali e  progressivamente per quelle esistenti, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, finalizzato a ridurre gli incrementi consentiti nel tempo in funzione dell’aumento di produttività conseguibile dal concessionario.

7. Liberalizzazione delle pertinenze stradali (art. 38)
Viene attribuito all’autorità di regolazione dei trasporti anche il compito di semplificare la disciplina della realizzazione delle pertinenze stradali nelle autostrade. (aree di servizio e sosta).

8. Gestione automatizzata pagamenti e corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione (art. 86)
Per la gestione automatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente dovuti a qualunque titolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene previsto, al termine della validità della convenzione in essere con Poste Italiane, l’affidamento del relativo servizio  nel rispetto della normativa dell’Unione Europea.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARBURANTI

1. Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti (art. 17)
L’articolo prevede, in riferimento ai gestori degli impianti titolari della autorizzazione petrolifera (cd. retisti), la rimozione – a partire dal 30 giugno 2012 – del vincolo di esclusiva sui contratti di rifornimento, consentendo loro di rifornirsi per almeno il 50% della fornitura complessivamente pattuita, da qualsiasi produttore o rivenditore in modo da assicurare che almeno 50% di quanto erogato l’anno precedente dal singolo punto vendita sia acquistato da altro fornitore. La norma puntualizza che è consentita l’aggregazione tra gestori e soggetti imprenditoriali al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

2.  Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti (art. 19)
L’articolo prevede la definizione, con apposito decreto ministeriale, di una nuova metodologia di calcolo del prezzo medio rilevante ai fini del confronto internazionale. La nuova metodologia si baserà sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento self-service. L’articolo prevede che, con successivi provvedimenti di natura ministeriale, si definiranno nuove modalità di indicazione dei prezzi in modalità non servito e in termini di diversa evidenziazione delle cifre decimali (es: 1,798 €/l).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E SISTEMI DI PAGAMENTO

1. Conto corrente di base (art. 27, comma 1, lettera a)
Il comma 3, dell’articolo 12, della legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, definiscano con apposita convenzione le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base.
Con la nuova disposizione viene soppressa la norma che prevede che, nel caso in cui tale convenzione non venga stipulata entro il 28 marzo 2012 (ossia entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214), le caratteristiche del conto corrente siano individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

2. Riduzione commissioni bancarie  (art. 27, comma 1, lettere b) e c)
Con la nuova disposizione viene modificato quanto previsto dalla manovra economica del dicembre 2011 (articolo 12, comma 9 della legge 22 dicembre 2011, n. 214).
In particolare, si stabilisce che l’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, definiscano entro il 1° giugno 2012 (anziché entro il 28 marzo 2012) e applichino, entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
Viene inoltre stabilito che, entro i sei mesi successivi all’applicazione di queste misure, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dovrà valutarne l’efficacia.
In caso di mancato rispetto di queste scadenze, le misure sono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
In ogni caso viene eliminata la disposizione che prevedeva che la commissione a carico degli esercenti sulle transazioni effettuate con moneta elettronica, non potesse superare la percentuale dell’1,5 per cento.

3. Transazioni con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti  (art. 27, comma 1, lettera d)
Viene sospesa l’applicazione del comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che prevede che le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore ai 100 euro, siano gratuite sia per l’acquirente che per il venditore.

4. Contratti di apertura di credito e di conto corrente (art. 27, commi 2 e 3)
I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati, entro novanta giorni, alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), introdotto dal comma 1, dell’articolo 6-bis, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
L’articolo 117-bis stabilisce che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a sua disposizione ed alla durata dell’affidamento, e  un  tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del soggetto. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi a quanto stabilito sono nulle. La nullità delle clausole non comporta la nullità del contratto.
Conseguentemente vengono abrogate le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 in materia di commissioni di massimo scoperto.

5. Assicurazioni connesse all’erogazione dei mutui immobiliari (art. 28)
La disposizione prevede che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione di un mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Cordiali saluti

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