

Roma, 6 Dicembre 2011
NOR11245
SM
Oggetto: nuova disciplina sull’accesso alla professione. Commento alle disposizioni del D.D. del 25.11.2011.
Facendo seguito alla circolare Conftrasporto NOR11237 del 25 Novembre u.s, vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 Novembre scorso è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale del 25 Novembre (d’ora in poi: Decreto), con il quale il Ministero dei Trasporti ha dettato le prime disposizioni attuative della nuova disciplina comunitaria sull’accesso alla professione, contenuta nel Regolamento U.E 1071/2009 (d’ora in poi: Regolamento). Con questo Decreto, il Ministero ha dettato le prime disposizioni necessarie a garantire l’applicazione della predetta disciplina comunitaria a partire dallo scorso 4 Dicembre, mentre la disciplina degli aspetti che sono stati lasciati alla discrezionalità di ciascun Paese (ad esempio, l’abbassamento della soglia di esenzione delle 3,5 ton), saranno affrontati con un successivo provvedimento legislativo ad hoc.
Nel ricordare che, al momento, le imprese che esercitano con veicoli di massa fino a 3,5 ton sono esentate dalle norme sull’accesso alla professione (e, quindi, si iscrivono all’Albo con il solo requisito dell’onorabilità), comprese quelle che utilizzano veicoli di massa superiore alle 1,5 ton e fino alle 3,5 ton (che, invece, in precedenza erano soggette a queste disposizioni), analizziamo gli aspetti più rilevanti legati a questa disciplina.
L’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori continua ad avere un ruolo chiave per esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi e, come in passato, è legata alla dimostrazione dell’onorabilità, della capacità professionale e di quella finanziaria (con i nuovi limiti che vedremo più avanti). Tuttavia, con il Decreto in esame, l’iscrizione all’Albo diventa parte di una procedura più complessa che ruota intorno al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione che, ai sensi dell’art. 9, viene accordata dagli Uffici della motorizzazione competenti in relazione alla sede principale dell’impresa richiedente (nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dagli organi che verranno individuati da queste entità). Infatti, l’art. 3 del Decreto stabilisce che l’autorizzazione viene rilasciata alle imprese che:
– si iscrivano all’Albo degli autotrasportatori, dimostrando i requisiti dell’onorabilità, della capacità professionale e di quella finanziaria;
– dimostrino di disporre di una sede effettiva e stabile, e siano in regola con le disposizioni in materia di accesso al mercato (art. 2, comma 227 della Legge 244/2007).
A proposito della sede, essa fa parte del più ampio concetto di stabilimento che è stato introdotto dall’art. 5 del Regolamento, ai sensi del quale l’impresa deve disporre nel territorio dello Stato membro:
– di una sede effettiva (dove l’azienda conserva la contabilità, i dati sui tempi di guida e di riposo degli autisti, ecc..);
– di uno o più veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione conformemente alle norme del medesimo Stato;
– di una sede operativa dove svolge, in modo efficace e continuativo, la manutenzione dei propri automezzi.
Questo requisito è soddisfatto con le modalità che verranno stabilite con un decreto dirigenziale da emanarsi entro i primi di Febbraio 2012 (art.5 del Decreto); provvedimento, questo, che tra le altre cose dovrà specificare anche i documenti da conservare presso la sede effettiva e le caratteristiche della sede operativa.
Tornando ai requisiti per l’iscrizione all’Albo:
– l’onorabilità (art.6), deve essere posseduta anche dalle imprese che esercitano con mezzi di massa fino alle 3,5 ton, e rispecchia quella già prevista dal D.lgvo 395/2000. Pertanto, questo requisito deve essere posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti:
a) dall’amministratore unico o dai membri del consiglio d’amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per quelle private e, fatta salva la lettera successiva, per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare;
d) dall’impresa, in quanto applicabile.
Quanto alle fattispecie che comportano la perdita di questo requisito, il Decreto richiama quelle previste dall’art.5, comma 2 del D.lgvo 395/2000, in attesa dell’esercizio della delega prevista dall’art.3 della Legge 96/2010 (nella quale, peraltro, saranno stabilite anche le sanzioni legate al mancato rispetto delle disposizioni sull’accesso – art. 10 del Decreto) per la quale, informa il Ministero, è in via di predisposizione uno schema di D.lgvo.
– la capacità finanziaria, al momento, è più bassa rispetto a quella prevista dalla precedente disciplina (art.6 del D.lgvo 395/2000), ammontando ora a 9.000 € per il primo veicolo ed a 5.000 € per ogni veicoli aggiuntivo al primo (art.7, comma 1 del Regolamento, richiamato espressamente dall’art.7, comma 1 del Decreto). Peraltro, appare prevedibile che il Ministero proporrà una modifica normativa per ripristinare gli importi della capacità finanziaria vigenti in forza della precedente normativa (50.000 per il primo mezzo più 5.000 per ogni veicolo supplementare), almeno per le imprese che esercitano con mezzi al di sopra di un certo tonnellaggio. Quanto alla dimostrazione di questo requisito, l’art. 7 del Decreto stabilisce che ciò avvenga mediante:
1. un’attestazione rilasciata da un revisore contabile regolarmente iscritto al registro dei revisori, il quale certifichi che l’impresa dispone di capitali e di riserve non inferiori ai suddetti limiti.
2. Un’attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari autorizzati, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa (inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale)
– La capacità professionale deve essere posseduta dalla persona chiamata a dirigere l’attività di trasporto. Questa persona viene definita dal Reg. 1071/2009, art.4, con l’espressione “gestore dei trasporti” , e può essere una figura interna all’impresa (es amministratore unico, dipendente, ecc..), oppure esterna; in quest’ultimo caso deve trattarsi di una persona residente nella Comunità, onorabile e titolare dell’attestato di capacità professionale, che deve legarsi all’impresa con un contratto scritto che gli attribuisca tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle sue funzioni, e l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di questi compiti. Il Regolamento lascia agli Stati la possibilità di ridurre il numero delle imprese e/o le dimensioni del parco veicolare di cui il gestore esterno può occuparsi (attualmente, 4 imprese fino ad un massimo di 50 veicoli), ed appare probabile che l’Italia si avvarrà di questa facoltà. Sempre a proposito del gestore, il Decreto (art.8, comma 6) prevede che questi si sottoponga ad una formazione periodica ogni 10 anni, organizzata dagli stessi organismi autorizzati dal Ministero dei Trasporti a svolgere i corsi di preparazione all’esame; lo stesso obbligo formativo è stato inoltre introdotto per i titolari di attestato di capacità professionale che intendano ricoprire il ruolo di gestore quando, negli ultimi 5 anni, non abbiano diretto un’impresa di trasporto.
Per quanto concerne la perdita dei requisiti per l’accesso alla professione e dello stabilimento, l’art.3, comma 3 del Decreto prevede che il fatto vada comunicato alle autorità competenti entro 30 gg dal verificarsi. Lo stesso termine di 30 gg è stato previsto anche per le fattispecie che determinano l’indisponibilità del gestore (art.4 comma 3); l’impresa ha due mesi di tempo dalla comunicazione per designare un nuovo gestore, trascorsi i quali l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione, provvede entro 30 gg a revocarla. In caso di morte, scomparsa o sopraggiunta incapacità d’agire del gestore, il termine prima visto di due mesi viene elevato a sei (prorogabile di altri tre mesi – art. 4, comma 6).
Abbiamo già detto, agli inizi, che l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore diventa l’elemento qualificante per poter operare nel settore. L’impresa iscritta all’Albo (e, quindi, in regola con i requisiti dell’onorabilità, della capacità professionale e di quella finanziaria), che abbia dimostrato di avere una sede effettiva e stabile e di aver ottemperato alle disposizioni sull’accesso al mercato, è iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e, in virtù di ciò, è autorizzata ad esercitare la professione. Questo registro, istituito presso il Ministero dei Trasporti, è disciplinato dall’art. 16 del Regolamento e, secondo quanto stabilisce l’art. 11 del Decreto, si compone di due sezioni separate: la prima denominata sezioni imprese e gestori, e contiene le informazioni previste dall’art.16, paragrafo 1, lett. da a) a d) del Reg. 1071/2009 (nome del gestore dei trasporti, indirizzo della sede, denominazione impresa); la seconda denominata sezione sanzioni, con le informazioni di cui alle lett. e) ed f) della predetta norma, con le infrazioni gravi che hanno dato vita a sanzioni negli ultimi due anni anche se, fino al 31.12.2015, in questa sezione verranno inserite solamente le infrazioni più gravi previste dall’allegato IV del Regolamento, che hanno fatto scattare delle sanzioni (art.11, comma 5 del Decreto. Si tratta, ad esempio, del superamento del 25% o più dei tempi limite di guida settimanale o bisettimanale; del superamento del tempo di guida giornaliero del 50 % o più, senza osservare un riposo di almeno 4 ore e 1/2, ecc..).
L’impresa iscritta al Registro di cui sopra, autorizzata ad esercitare la professione dell’autotrasporto di cose per conto terzi, dovrà immettere in circolazione uno o più veicoli a motore di massa superiore alle 3,5 ton (nonché, ove del caso, veicoli rimorchiati) tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata al competente ufficio della motorizzazione; una copia del libretto dovrà essere esibita all’Albo degli autotrasportatori presso la Provincia competente, che segnalerà l’inizio attività al Registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio. Il Decreto consente all’impresa di poter utilizzare dei veicoli presi in locazione senza conducente o, addirittura, in comodato, stabilendo tuttavia (art.9, comma 9) che per almeno uno dei suddetti veicoli, la durata del contratto non possa essere inferiore ai due anni. La locazione o il comodato senza conducente, peraltro, sono vietate per quei mezzi euro 3 utilizzati dall’impresa per raggiungere e mantenere il tonnellaggio minimo di 80 ton, ai fini dell’accesso al mercato come impresa nuova (art.2, comma 227 della Legge 244/2007).
Per i veicoli a motore locati senza conducente, l’impresa deve recare a bordo ed esibire, in occasione di un controllo su strada, l’originale del certificato rilasciato dal competente Ufficio della motorizzazione attestante il numero di iscrizione all’Albo e la tipologia di autorizzazione rilasciata.
Come in passato, è sempre vietata l’acquisizione di veicoli in disponibilità tramite contratto di locazione o comodato con conducente, ravvisandosi in tal caso una forma illegale di somministrazione di manodopera.
A norma del comma 13 dell’art.9, l’impresa può sospendere l’esercizio dell’attività (anche per l’indisponibilità di veicoli a motore) fino ad un massimo di due anni, trascorsi i quali sarà automaticamente cancellata dal Registro elettronico (e, pertanto, non sarà più autorizzata ad esercitare la professione)
Infine, uno sguardo al regime transitorio. In questa fase di prima applicazione, che ha avuto inizio dal 4 Dicembre scorso, al Registro elettronico verranno acquisiti in automatico i dati delle imprese risultanti al CED del Ministero dei Trasporti, le quali, in questo modo, saranno tutte autorizzate in via provvisoria all’esercizio dell’attività con riserva, tuttavia, di successiva verifica del possesso dei requisiti di cui sopra entro 6 mesi dal 4 Dicembre scorso (quindi, entro il 4 Giugno 2012 – vedi l’art.12, comma 5 del Decreto). Le stesse imprese sono state ammesse in via provvisoria al mercato del trasporto internazionale, anche laddove rientrino in una delle seguenti tipologie:
– imprese autorizzate al conto terzi entro il 31 Dicembre 1977 (cd imprese “ante”1978, di cui all’art. 18, comma 3 del D.lgvo 395/2000);
– Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto tra il 1978 ed il 31 Maggio 1987, che hanno ottenuto una valutazione positiva per l’esercizio anche in campo internazionale dalla Commissione istituita a suo tempo presso il MIT e l’Albo degli autotrasportatori (art. 5, comma 1 del dm 161/2005);
– Imprese previste dall’art.1, comma 2 del dm 198/1991 (si tratta di quelle iscritte all’Albo entro il 16 Agosto 2005, che esercitano con veicoli di portata non superiore a 3,5 ton o massa non superiore alle 6 ton)
Le imprese attualmente prive di capacità finanziaria e professionale, dovranno chiedere l’autorizzazione all’esercizio della professione, mettendosi in regola con il possesso dei predetti requisiti attraverso le procedure ed entro i termini che verranno stabiliti con Decreto Dirigenziale ad hoc, da emanarsi entro i primi del mese di Febbraio 2012. L’impresa che non dovesse soddisfare questi requisiti nei termini indicati dal suddetto provvedimento, sarà cancellata dal Registro elettronico e dall’Albo degli autotrasportatori, con la conseguente cessazione dall’attività e la perdita dei requisiti per l’acceso al mercato.
Il testo del Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :