
RIFLESSIONI PER IL NUOVO GOVERNO
17 Novembre 2011
INT11230 – Durata della Licenza comunitaria. D.M. 11 Novembre 2011.
18 Novembre 2011Roma, 18 Novembre 2011
NOR11229
Oggetto: Statuto delle Imprese. Legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre u.s., n 265, è stato pubblicata la Legge 11 novembre 2011, n. 180, in vigore dallo scorso 15 novembre u.s.
Tra le disposizioni più importanti, segnaliamo le seguenti.
Finalità (art. 1)
Finalità del provvedimento è quella di definire lo statuto delle imprese e dell’imprenditore, con l’obiettivo di definire le norme fondamentali che regolano questa figura.
Tra i principali obiettivi dello Statuto, si evidenziano quelli diretti:
• alla promozione di un quadro normativo e di un contesto sociale e culturale che favoriscano lo sviluppo delle imprese anche familiari;
• a rendere più equi i sistemi sanzionatori vigenti per gli adempimenti a cui le imprese sono tenute verso la PA;
• a favorire l’avvio di nuove imprese, specie da parte di giovani e di donne;
• a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese con particolare riferimento alle micro e alle PMI;
• ad adeguare l’intervento pubblico e l’attività della PA alle esigenze delle micro e PMI.
Principi generali (art. 2)
Fra i principi generali che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell’imprenditore, oltre a quelli già rinvenibili nell’ordinamento (libertà di iniziativa economica, di associazione, di concorrenza ecc.), vengono individuati tra gli altri:
• il diritto dell’impresa di operare in un contesto normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;
• la progressiva riduzione degli oneri amministrativi;
• il diritto nell’accesso al credito, ad avere un quadro informativo completo e trasparente, e condizioni eque e non vessatorie;
• la riduzione, con apposito atto, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti tra imprese, entro termini ragionevolmente brevi.
Libertà associativa (art. 3)
All’interno dei principi in materia di libertà associativa, è stato introdotto (comma 4) l’obbligo per le associazioni di imprese di integrare i propri statuti con un codice etico, con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell’associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge. Il mancato rispetto del codice etico dovrà essere sanzionato nei termini previsti dallo Statuto e dal medesimo codice etico. Il termine per integrare gli statuti è fissato in un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, anche se la sua violazione non è sanzionata. A questo proposito, evidenziamo che questi principi sono sostanzialmente identici a quelli inseriti nel Protocollo d’intesa siglato lo scorso 26 Ottobre dalla Conftrasporto con il Ministero dell’Interno, in cui, all’art.3, viene detto che gli Statuti delle associazioni aderenti alla Confederazione devono prevedere l’espulsione dei componenti degli organismi associativi condannati per reati di mafia con Sentenza passata in giudicato, e la sospensione di coloro che, per gli stessi reati, vengano sottoposti a misure di prevenzione oppure rinviati a giudizio.
Legittimazione ad agire delle associazioni (art. 4)
Si consente alle associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque CCIAA, ovvero nel CNEL, e alle loro articolazioni territoriali e di categoria, di proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale, sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.
Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese (art. 7)
I regolamenti ministeriali ed i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle Amministrazioni dello Stato, devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, introdotti o eliminati con gli atti medesimi, e devono essere pubblicati anche sui siti web di ciascuna amministrazione.
Al Dipartimento della funzione pubblica è affidata la predisposizione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione sulla relativa attuazione contenente una valutazione sull’impatto di tali provvedimenti, in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese.
La disposizione, anch’essa sprovvista di qualunque tipo di sanzione in caso di mancata applicazione da parte delle PA, si limita a prevedere la possibilità per i cittadini e le imprese di presentare reclami.
Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi (art. 8)
Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati, senza contestualmente ridurne altri per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.
Anche questa disposizione, suscettibile di applicazione universale, non è corredata da alcuna sanzione per il mancato adempimento.
Rapporti con la PA e modifica dell’art. 2630 cod.civ.(art. 9)
Si dispone l’obbligo per le PA di informare i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, buona fede e di effettività dell’accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all’avvio dell’attività imprenditoriale e all’instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonché gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e delle imprese.
Le PA garantiscono, attraverso le CCIAA, la pubblicazione e l’aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività di impresa e, a tal fine, comunicano alle CCIAA entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività d’impresa.
Si esplicita il principio dell’impossibilità, per le PA, di addurre come motivi di non accoglimento della domanda, inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.
Relativamente alle certificazioni di qualità, viene stabilito che le stesse devono essere comunicate dalle imprese al Registro delle imprese che le inserisce nel REA, con la conseguenza che le PA non possono più richiedere alle imprese copie di documentazioni già presenti nel registro.
Si modifica infine l’art. 2630 cod. civ. per rendere più equo il sistema sanzionatorio previsto in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi che si effettuano presso il registro delle imprese. In sostanza:
• vengono ridotti alla metà i minimi e i massimi della sanzione pecuniaria attualmente prevista (da 206/2065 euro a 103/1032 euro);
• si prevede una ulteriore riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Ritardi di pagamento (art. 10)
Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo di modifica del D.Lgs. 231/2002 per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
• contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso di micro e PMI;
• fermi restando i poteri di indagine di cui all’art. 12 della legge 287/90 e cioè che l’Autorità Antitrust procede ad istruttoria per verificare l’esistenza di infrazioni al divieto di intese restrittive della concorrenza e al divieto di abuso di posizione dominate, dovrà essere previsto che l’Autorità possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto grandi imprese.
Certificazione sostitutiva e procedura di verifica (art. 11)
Si dispone che le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese da enti a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati, sono sostitutive della verifica da parte della PA e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.
Si dispone altresì che le PA non possono chiedere alle imprese adempimenti ulteriori, rispetto a quelli minimi pubblicati sui siti web e comunicati alle CCIAA entro il 31 dicembre di ogni anno, né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.
Fino all’entrata a regime del nuovo sistema (pubblicazione sui siti web dell’elenco degli adempimenti), il procedimento avviato su istanza non può essere sospeso per più di una volta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trenta giorni (ma queste previsioni sono già contenute nel comma 7 dell’art. 2 della legge 241/90), mentre l’attività dell’impresa non può essere sospesa né l’amministrazione pubblica può esercitare poteri sanzionatori.
Da notare che l’art. 6 del DL 70/11 pone l’obbligo di adeguamento dei siti web delle PA al 30 ottobre u.s., con l’elenco degli atti che l’istante ha l’onere di produrre per ogni procedimento.
Modifica alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (art.12)
Per favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, viene elevata la soglia di cui all’art. 91 del Codice dei contratti pubblici (attualmente fissata in 100 mila euro), entro la quale non si applicano le procedure dei contratti di rilevanza comunitaria o sotto soglia comunitaria.
La soglia viene portata a 137 mila euro per gli appalti pubblici di servizi e forniture diversi da quelli di telecomunicazione, e a 211 mila euro per gli altri.
Disciplina degli appalti pubblici (art. 12)
Stato, regioni ed enti locali rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici sotto soglia comunitaria e sui bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese.
Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture, possono presentare autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di idoneità; le PA non possono chiedere documentazione e certificazioni già in loro possesso.
Si introduce infine il divieto per la PA di richiedere alle imprese requisiti finanziari sproporzionati, rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti di appalto.
Il testo della Legge n. 180 è disponibile al link sotto riportato.
Cordiali saluti.
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